- 27/11/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie
Egregio Avvocato Dongo,
La disturbo per chiedere la Sua opinione sulla etichettatura dei prodotti ittici. In particolare, vorrei comprendere se esiste l’obbligo di indicare il metodo di pesca e la zona FAO di provenienza sulle etichette della bottarga.
Molte grazie
Giuseppe
Risponde l’avvocato Dario Dongo, PhD in diritto alimentare europeo
Caro Giuseppe buongiorno,
il regolamento UE 1379/13, c.d. OCM pesca e acquacoltura, introduce alcuni requisiti di informazione supplementari rispetto a quelli previsti per la generalità dei prodotti.
In particolare, ‘i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’allegato I del presente regolamento commercializzati nell’Unione, indipendentemente dall’origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un’etichettatura adeguati indichino:
a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini “…pescato…” o “…pescato in acque dolci…” o “…allevato…”,
c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell’allegato III del presente regolamento;
d) se il prodotto è stato scongelato;
e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.
Il requisito di cui alla lettera d) non si applica:
a) agli ingredienti presenti nel prodotto finito;
b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
c) ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
d) ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi’ (reg. UE 1379/13, articolo 35).
I prodotti della pesca e dell’acquacoltura soggetti alle informazioni obbligatorie sopra elencate sono quelli previsti in Allegato I al reg. UE 1379/13, lettere ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘e’, di cui a seguire. (1)
Si aggiungono le alghe, di cui alla successiva lettera ‘e’ (codice NC 1212 20 00).
Gli altri prodotti ittici trasformati – come le conserve e semiconserve – sono invece esclusi dai predetti requisiti d’informazione supplementare rispetto a quelli previsti nel reg. UE 1169/11.
La qualifica della bottarga come ‘semiconserva’ si evince dalle ‘Linee guide in materie di igiene dei prodotti della pesca’ adottate dalla Conferenza nel 2015. (2)
‘Semiconserva: per semiconserva si intende quel prodotto alimentare confezionato la cui stabilità, oltre che dalla natura stessa del prodotto e dal processo di lavorazione adottato, è limitata dalle condizioni ambientali esterne; a differenza dunque dalla conserva, la cui conservabilitá non è influenzata dall’ambiente esterno, la semiconserva necessita per rimanere stabile di almeno uno o più dei seguenti fattori: temperatura, salinità, attività dell’acqua, affumicatura, pH, additivi vari, i cui valore e combinazione varieranno a seconda del prodotto alimentare utilizzato come materie prima. Nel settore dei prodotti della pesca, svariate sono le tipologie alimentari classificabili come semiconserve, quali per esempio: il salmone e l’aringa affumicati, lo stoccafisso, il baccalà, le sardine e le acciughe salate, i prodotti marinati, la bottarga, le saracche, il caviale, ecc.’ (Linee guida 5.11.15, Capitolo 1, Definizioni e glossario).
Ai sensi delle citate linee guida, la bottarga ricade infatti nella definizione prevista per i ‘prodotti della pesca trasformati: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall’ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati.’ (Linee guida 5.11.15, Capitolo 1, Definizioni e glossario).
La bottarga deve perciò considerarsi esclusa dall’applicazione dei requisiti d’informazione supplementare che il regolamento UE 1379/13 ha stabilito per un elenco tassativo di prodotti, tra i quali essa appunto non figura.
Ogni diversa interpretazione di tipo estensivo configurerebbe una manifesta violazione di legge, in palese contrasto con il principio di stretta legalità, e i suoi corollari di determinatezza e tassatività. Come cristallizzato nella Costituzione della Repubblica italiana (articolo 25), oltreché nel codice penale (articoli 1, 199) e nella legge 689/1981 (articolo 1).
Cordialmente
Dario
Note
(1) Per l’ABC sulle etichette dei prodotti ittici, si segnala l’opuscolo pubblicato dalla Commissione europea, su https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_it.pdf
(2) Cfr. Rep. Atti 195/CSR del 15.11.15