- 25/01/2016
- Postato da: Marta
- Categorie: Approfondimenti, Notizie
L’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari – vale a dire, l’etichettatura e pubblicità degli alimenti offerti in vendita e somministrati al consumatore finale – è disciplinata ‘in primis‘ a livello europeo. Attraverso normative orizzontali, che si applicano cioè alla generalità dei prodotti, come il reg. (UE) n.1169/11 (c.d. ‘Food Information Regulation’) e il reg. (CE) n. 1924/06 (sui c.d. ‘nutrition & health claims’), e normative verticali che regolano i diversi settori merceologici.
Il regime sanzionatorio si articola su diversi livelli:
– sanzioni amministrative specifiche (per violazioni delle norme in tema di etichettatura, d.lgs. 109/92 e successive modifiche),
– sanzioni amministrative generali (in ordine alle pratiche commerciali scorrette, la cui giurisdizione è affidata all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, AGCM, c.d. Antitrust),
– sanzioni penali (con particolare riguardo al delitto di frode in commercio, art. 515 c.p., dal quale può derivare una sanzione amministrativa accessoria a carico dell’impresa). A ciò si aggiungono i
– provvedimenti inibitori dello IAP (Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria), in relazione a violazioni del relativo codice.
I controlli pubblici ufficiali sono in prevalenza eseguiti a scaffale, mediante raffronto tra l’etichetta e una ‘check list‘ delle informazioni obbligatorie (es. denominazione di vendita, quantità, termine minimo di conservazione o data di scadenza, lotto, etc.).
Vere e proprie indagini di polizia giudiziaria (con ispezioni, prelievi e analisi) sono periodicamente rivolte verso intere filiere (es. bio) o comparti (es. industrie lattiere), su direttive ministeriali che talora rispondono a ‘input‘ della Commissione europea, talora a obiettivi politici.
Antitrust e IAP sono invece stimolati a intervenire, nella gran parte dei casi, dai c.d. ‘stakeholders’ (associazioni di consumatori e utenti, associazioni di categoria, riviste di settore) o dalla concorrenza.
Le sanzioni amministrative specifiche, di cui è attesa prossima riforma per l’adeguamento al reg. (UE) n. 1169/2011, oggi variano tra i 500 e i 18.000€. Mentre le sanzioni amministrative generali possono raggiungere le diverse centinaia di migliaia di euro.
Le sanzioni penali possono invece comportare pene detentive fino a due anni (frode in commercio) o a cinque anni (omicidio colposo), oltre alla responsabilità amministrativa dell’ente.
Ma a prescindere dall’esito di un procedimento penale, che può risolversi dopo anni con l’applicazione della sola pena pecuniaria e dei benefici di legge, la sola attivazione di indagini può causare danni di estrema gravità alla reputazione dell’impresa.
L’approccio di FARE (‘Food & Agriculture Requirements’), nella consulenza su etichette e pubblicità, si basa perciò su una logica di analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi d’impresa.
Dario Dongo