- 21/03/2016
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie
Il Gruppo di Lavoro della Commissione europea con gli Stati membri dedicato all’informazione al consumatore sui prodotti alimentari – nella propria ultima riunione – ha finalmente ripreso i lavori su un “dossier” che pareva essere stato “insabbiato” da alcuni anni, in tema di dichiarazione d’origine. A seguire, dettagli e sviluppi.
Il regolamento (UE) n. 1169/11 ha introdotto alcune novità sulla geo-referenziazione degli alimenti. Tra queste,
“Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.” (art. 26.3).
L’applicazione di tale regola è tuttavia “soggetta all’adozione degli atti di esecuzione” che il legislatore europeo aveva delegato alla Commissione, entro il 13 dicembre 2013. A Bruxelles i lavori erano stati avviati, e una prima bozza dell’atto di esecuzione di cui sopra era stata discussa dal “Working group on food information to consumers” il 30 settembre 2013. Poi, più nulla.
Il nuovo schema di atto di esecuzione, presentato il 22 febbraio 2016, prevede quanto segue:
– quando un prodotto alimentare venga presentato come “Made in [nome Stato membro]” e il suo ingrediente primario abbia diversa origine o provenienza, il consumatore dovrà venire informato di ciò. Con due diciture alternative, da riportare sull’etichetta in caratteri identici – per formato e dimensione – a quelli impiegati per la dichiarazione d’origine del prodotto:
a) “[prodotto in…] con materia prima di origine/provenienza di …”,
b) “[prodotto in…] con materia prima di origine/provenienza diversa”;
– il livello di precisione del riferimento geografico dev’essere pari a quello utilizzato per connotare il prodotto (es. “prodotto in Italia con materia prima italiana”, “prodotto in Veneto con materia prima veneta”). Qualora la materia prima provenga da più zone (es. Veneto, Lombardia), ci si potrà riferire al livello territoriale immediatamente più ampio (es. Italia);
– laddove l’ingrediente primario sia a sua volta soggetto ad apposite regole per l’etichettatura d’origine (es. prodotti ittici), queste ultime dovranno applicarsi “mutatis mutandis” (es. “pescato in zona FAO 34”).
Bisogna ancora chiarire a quale ingrediente primario ci si riferisca, posto che la sua definizione nel reg. UE 1169/11 è duplice: “l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa” (art. 2.2.q). La delegazione italiana e quella francese hanno proposto di identificare una soluzione armonizzata, ma ad avviso della Commissione essa dovrà trovarsi non nell’atto d’esecuzione, bensì nelle successive linee guida.
L’applicazione a DOP, IGP e STG del supplemento d’informazione su provenienza e origine dell’ingrediente primario viene scongiurata da alcune delegazioni (tra le quali Ungheria, Germania, Spagna, Italia), e tuttavia i Servizi giuridici della DG Santé non ritengono sussistere motivi per escluderla.
Rimane da escludere un pericoloso equivoco, di peculiare rilievo nella battaglia contro il c.d. “Italian sounding”. La Commissione, su evidente sollecito delle “lobby” dei colossi multinazionali, vorrebbe escludere l’applicazione della norma in esame ai riferimenti geografici legati a ricette e preparazioni caratteristiche dei vari territori. E così, per citare un esempio, la dicitura “ragù bolognaise” su un sugo prodotto in Germania con carni ucraine non comporterebbe alcun dovere di chiarimento nei confronti del consumatore.
Il periodo transitorio non desta preoccupazioni a nessuno, atteso che si ipotizza l’1 aprile 2018 quale termine per adeguare le etichette all’atto di esecuzione che verrà, fatto salvo l’esaurimento di scorte di prodotti già confezionati entro quella data. Anziché provare a recuperare i due anni e mezzo di ritardo, la Commissione tira ulteriormente innanzi, in barba alla volontà espressa dal legislatore.
Dario Dongo