- 24/03/2016
- Postato da: Marta
- Categorie: Approfondimenti, Notizie
Il 23 marzo 2016 la Commissione ENVI (“Environment, Public Health and Food Safety“) del Parlamento europeo, dopo un minuto di silenzio per commemorare le vittime degli attacchi terroristici a Bruxelles, ha approvato una bozza di risoluzione sull’etichettatura d’origine che andrà per il voto in assemblea plenaria ad aprile o a maggio. Per inquadrare la vicenda occorre fare un passo indietro.
Il regolamento (UE) 1169/2011 aveva demandato alla Commissione europea la pubblicazione di alcuni rapporti – basati su consultazioni degli “stakeholders” e studi d’impatto socio-economico – onde valutare l’opportunità di estendere la dichiarazione d’origine obbligatoria ad alcuni alimenti (latte, carni di animali diversi da quelli già soggetti a tale obbligo,1 prodotti mono-ingrediente ovvero con un ingrediente in quota superiore al 50%) e a determinati ingredienti (latte e carni impiegati nella preparazione di altri cibi, ingredienti unici o superiori al 50% del prodotto finito).
La Commissione europea aveva pubblicato tre relazioni su origine e provenienza:
– la prima sulla carne utilizzata nella preparazione di altri prodotti (es. prosciutti e salumi, lasagne, ragù, etc.),
– la seconda su alimenti non trasformati, prodotti a base di un unico ingrediente, ingredienti che rappresentino più del 50% di un alimento,
– la terza sul latte, sia venduto tal quale e sia come ingrediente di prodotti lattiero-caseari, nonché su alcune carni (equine, di coniglio e di selvaggina).
Le tre relazioni convergevano nel riaffermare lo “status quo“ quale soluzione favorita, considerato che al diffuso interesse dei consumatori a ricevere maggiori informazioni sull’origine dei prodotti e la provenienza delle materie prime non corrispondeva alla loro disponibilità ad affrontare i maggiori costi che ne sarebbero derivati.
L’Assemblea di Strasburgo aveva già votato a larga maggioranza, l’11 maggio 2015, una risoluzione in cui si chiedeva a Bruxelles di fare retromarcia e predisporre invece una proposta di regolamento atta a stabilire l’obbligo di citare la provenienza delle carni impiegate nella preparazione di altri prodotti alimentari. Soffermandosi sulla volontà espressa dal 90% dei consumatori intervistati per conto dell’esecutivo UE, e sull’esigenza di valorizzare l’opera delle PMI, che a loro volta rappresentano il 90% delle imprese.
La nuova proposta di risoluzione, in sintesi:
– ribadisce la posizione del Parlamento europeo a favore dell’origine obbligatoria della carne usata come ingrediente in altri prodotti,
– afferma la priorità di stimare l’effettivo incremento di costi legato alla fornitura di notizie sul paese d’origine di latte e prodotti lattiero-caseari “lievemente trasformati (come panna e formaggio)“, preparazioni di carne “leggemente lavorate” (quali bacon e salsicce)”,
– chiede alla Commissione di definire gli “alimenti lievemente trasformati” (“lightly processed food“), nei settori lattiero e delle carni, con l’idea di estendere la dichiarazione d’origine obbligatoria ai citati prodotti e al latte, in una prima fase, laddove si constati un sostanziale equilibrio tra l’interesse dei consumatori verso tali notizie e i relativi costi.
Tuttavia, la proposta è stata approvata alla Commissione referente per un pugno di voti, 44 a favore e 18 contro. La mozione era stata firmata, all’inizio, dai rappresentanti di tutti i gruppi politici. Ma in breve tempo gli esponenti di maggior peso del partito dominante, i Popolari Europei (PPE), hanno fatto dietrofront. Qualcuno così ha votato contro, altri hanno inserito emendamenti tesi a indebolire il messaggio originario. L’esito del voto in plenaria non è dunque scontato.
Dario Dongo
Note
(1) Le carni fresche, refrigerate e congelate già soggette a dichiarazione d’origine obbligatoria (con precisazione dei paesi di nascita, allevamento e macellazione) sono quelle degli animali che appartengono alle specie bovina (reg. CEE 1760, 1825/2000), suina, ovina, caprina e avicola (reg. UE 1169/11, reg. UE 1337/2013). Restano tuttora escluse le carni equina, di struzzo e quaglia, coniglio e lepre, selvaggina, rane e lumache