Etichettatura d’origine, la Francia si porta avanti su carne e latte

Origine in etichetta? Ad avviso della Commissione europea, tanti la vorrebbero ma nessuno sarebbe disposto a spendere un centesimo in più. Coldiretti porta avanti la sua battaglia in Italia, e in Francia è già pronto un disegno di legge. Vediamo di che si tratta.

Il decreto francese sull’indicazione di origine per latte e carni
Lo schema di decreto francese introduce l’obbligo di citare in etichetta l’origine del latte venduto tal quale, del latte utilizzato come ingrediente di prodotti lattiero-caseari e della carne (sia essa bovina, suina, avicola, ovina o caprina) utilizzata come ingrediente di altre derrate alimentari. Eventuali deroghe, laddove latte e carne rappresentino quota inferiore al 50% del prodotto finito, potranno venire definite con successivo apposito decreto.
La provenienza va precisata, in relazione al latte, indicando il Paese ove ha avuto luogo la mungitura e pure quelli di trasformazione e di condizionamento, laddove essi non coincidano. La provenienza della carne va invece riferita ai Paesi di nascita, di allevamento e di macellazione.

Indicazione del singolo Paese di origine dell’alimento
Ci si riferisce quindi al singolo Paese di provenienza, fatta salva la possibilità di utilizzare la più generica formula “con materie prime provenienti da UE/non UE”, nel caso in cui gli ingredienti provengano da due o più Paesi. Sono già previste le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi stabiliti, che in ogni caso non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati nello Spazio Economico Europeo o in Turchia.

Provvedimento già notificato alla Commissione europea
Il Governo francese ha notificato alla Commissione europea il progetto di decreto ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 (1).

Il c.d. Food Information Regulation, si ricorda, prevede invero la possibilità per gli Stati membri di introdurre prescrizioni ulteriori in tema d’origine, a livello nazionale, al ricorrere di due condizioni(2):
– l’esistenza di “un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza”,
– la prova “che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni”.

La Commissione europea, riferisce il Ministro dell’Agricoltura francese Stephan Le Foll, avrebbe già espresso un placet informale. In assenza di smentite da Bruxelles, v’è da credere che si stia effettivamente aprendo la strada alla legislazione nazionale concorrente, anche su questo tema.

Dario Dongo

SCARICA IL PDF DEL DECRETO FRANCESE

Note:
(1) regolamento UE 1169/2011, articolo 45. Gli Stati membri che intendano adottare nuove norme in tema d’informazione al consumatore relativa agli alimenti devono notificare le relative proposte alla Commissione e agli altri Stati membri, con precisazione dei motivi che le giustificano. Non si applica perciò la procedura generale prevista dalla direttiva 98/34/CEE e successive modifiche per la notifica delle norme tecniche nel c.d. sistema TRIS
(2) reg. (UE) n. 1169/11, articolo 39



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