- 10/04/2019
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Caro Dario buongiorno,
Ho letto con interesse il Tuo articolo di incoraggiamento a promuovere la vendita di spremute fai-da-te nei centri commerciali e nei pubblici esercizi. Si direbbe che il gruppo Conad abbia raccolto subito l’idea, Ti allego l’immagine di uno spremiagrumi professionale che hanno installato in un punto vendita a Bologna, in Via Emilia Levante 6 (!).
Ti sottopongo perciò un quesito, le bottiglie che vengono esposte accanto allo spremiagrumi devono venire in qualche modo etichettate?
Grazie
Roberto
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Roberto buongiorno,
sono davvero lieto di raccogliere questa notizia, della quale Ti ringrazio. Come ho accennato nel precedente articolo sulla #spremutaitalianalibera, la fattispecie si qualifica come vendita di alimenti non preimballati. Più precisamente, in entrambe le ipotesi di messa a disposizione di un bicchiere ovvero di un contenitore (es. bottiglia vuota con tappo) che il consumatore riempia per poi richiuderlo, a mio avviso ci si riferisce alla vendita di un prodotto sfuso.
Allorché sia il consumatore stesso – nella fase di acquisto dell’alimento liquido sfuso – a riporre la spremuta d’arancia in un contenitore, non può infatti configurarsi la fattispecie di ‘preincarto’. La quale invece si verifica nel diverso caso in cui gli alimenti ‘siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta’, da parte di addetti che operino per conto del distributore o del pubblico esercizio. (1)
Non si può applicare, viceversa, la disciplina prevista per gli alimenti preimballati, che il ‘Food Information Regulation’ definisce come ‘l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio’ (reg. UE 1169/11, articolo 2.2.e).
L’etichettatura della bottiglia destinata a contenere la spremuta deve perciò venire esclusa in modo tassativo. Così come viene esclusa l’etichettatura dei singoli frutti, laddove le arance vengano vendute in assenza del servizio supplementare di ‘spremitura fai-da-te’. In entrambi i casi deve invece venire fornita, mediante cartello da apporre in prossimità degli alimenti venduti sfusi, l’informazione prescritta in relazione agli stessi. (2)
Le informazioni obbligatorie da fornire sul cartello di vendita, nel caso di una spremuta ‘istantanea’ venduta sfusa (in bicchiere o in bottiglia) sono perciò la denominazione dell’alimento e le modalità di conservazione (es. ‘conservare in frigorifero a 0-4 ‘C). La lista ingredienti può venire omessa su ‘alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento:
i) sia identica alla denominazione dell’ingrediente; oppure
ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente’. (3)
Nella sola ipotesi in cui l’alimento sia composto di più ingredienti – come potrebbe essere, ad esempio, nel caso di un ‘estratto’ o di un ‘centrifugato’ che comprenda più matrici vegetali, magari anche con l’aggiunta di frutta secca con guscio o altri ‘superfood’ – il cartello dovrà inoltre includere una lista ingredienti, con evidenza grafica degli eventuali allergeni.
Il prezzo deve venire altresì indicato, riferendo alla quantità unitaria (kg o l) nonché, a seconda dei casi,
– all’unità di vendita, il cui contenuto viene pre-definito mediante la capacità del contenitore (es. 500 ml), ovvero
– alla quantità esatta, anche inferiore, che il consumatore può decidere di acquistare (qualora il venditore preveda anche tale ipotesi). (4)
L’espositore Conad presenta peraltro una criticità, laddove riferisce a ‘Passione VitaminiCa’. Tale dicitura, di carattere volontario, si qualifica invero come ‘indicazione nutrizionale’ ed è soggetta ai requisiti di cui al ‘Nutrition & Health Claims Regulation’. (5) La notizia sulla presenza di vitamine deve perciò venire circostanziata, precisandone la natura, oltreché verificata e comunicata in modo preciso.
‘Fonte di [nome della/e vitamina/e] e/o [nome del/I minerale/i]
L’indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all’allegato della direttiva 90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti’.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Cfr. reg. UE 1169/11,articoli 2.2.e, 44.1
(2) Qualora gli ortofrutticoli freschi siano venduti tal quali, si applicano le informazioni obbligatorie per essi stabilite (v. articolo). Nel caso di prodotti di IV gamma o V gamma (rispettivamente insalate o frutta in busta), si applicano invece le norme stabilite dal reg. UE 1169/11 per gli alimenti preimballati (si veda l’articolo)
(3) V. reg. UE 1169/11, articolo 19.1.e
(4) In tal caso il consumatore può pesare il contenitore sulla bilancia, al pari di altri prodotti ortofrutticoli, digitando il codice che vi corrisponde al fine di ottenere la stampa di adesivo recante il prezzo riferito all’esatta quantità acquistata
(5) V. reg. CE 1924/06 e successive modifiche. Testo consolidato su https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1924/2014-12-13?locale=it