- 08/08/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie
Buonasera Avv. Dongo,
leggo sempre con interesse i suoi articoli sull’etichettatura degli alimenti.
Durante le mie recenti vacanze in Puglia mi sono imbattuto in questo prodotto recante indicazioni piuttosto “fantasiose”, in cui trovo ben pochi punti di conformità e che desideravo sottoporle per un parere.
Cordiali saluti
Lorenzo
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare
Caro Lorenzo,
L’etichetta in esame appare indubbiamente enigmatica… un eufemismo.
La denominazione dell’alimento, in primo luogo, è tutt’altro che chiara. ‘Salsiccia di suino’ è un buon punto di partenza. Mentre a ‘sottil’ – probabile abbreviazione di ‘sottile’, a indicare uno spessore che peraltro già si coglie a prima vista, grazie al film trasparente – sarebbe preferibile la precisazione, ove del caso, di salsiccia ‘fresca’.
La salsiccia fresca è invero una preparazione di carne tipica di alcuni territori italiani ove è solitamente consumata allo stato crudo, vale a dire senza previa cottura. Un alimento rapidamente deperibile dal punto di vista microbiologico, la cui preparazione è strettamente regolata. (1)
La dicitura ‘da consumare previa cottura‘, riportata sull’etichetta in questione, può tuttavia indurre a credere che si tratti di una semplice ‘salsiccia’, non fresca, perciò soggetta a un diverso regime di produzione. (2) Tale indicazione da un lato comporta l’applicazione di diversi parametri per l’analisi del rischio, (3) e al contempo ne delimita le modalità di consumo.
L’origine del prodotto viene indicata come se si trattasse di carne di suino fresca, con dettaglio sui Paesi di nascita, allevamento e macellazione (Germania). Con ulteriore notizia sul Paese di trasformazione (Ungheria). La carne suina presumibilmente fresca ha dunque viaggiato per mezza Europa, fino a raggiungere la Puglia!
La lista ingredienti a sua volta lascia adito ad alcuni dubbi e perplessità. Il dubbio risiede nel difetto di citazione di ingredienti quali sale, spezie e aromi, additivi. I quali sono comunemente utilizzati in questo tipo di preparazioni. La perplessità è invece legata all’indicazione di ‘vital complex pmc‘.
Si potrebbe ipotizzare che la sostanza da ultimo citata – il cui nome è del tutto privo di significato per il consumatore medio (4) – non rappresenti un ingrediente della salsiccia. Quanto piuttosto il materiale a contatto con l’alimento, impiegato per contenere le carni trite che lo compongono. Il regolamento UE 1169/11, al riguardo, prescrive invece soltanto di specificare quando l’involucro delle carni insaccate non sia commestibile. (5) Ma forse non è neppure questo il caso, o almeno non è dato a intendersi.
Il misterioso ingrediente citato in etichetta potrebbe anche essere una miscela (premix, in gergo) di sale, spezie e altri ingredienti funzionali. Tra i quali ultimi potrebbero figurare additivi e/o coadiuvanti tecnologici, la cui legittimità d’impiego andrebbe puntualmente verificata. (6) E in ogni caso, al ricorrere di tale ipotesi, dovrebbero venire esposte in lista ingredienti le sue varie componenti, con precisazione delle categorie funzionali degli additivi impiegati.
Rimane un enigma, che risulta non solo utile bensì doveroso disvelare. Le Autorità del controllo pubblico ufficiale dovrebbero a loro volta indagare sul prodotto. Ricordando che la falsa rappresentazione dell’identità di un prodotto in vendita, ove effettivamente accertata, può anche integrare il delitto di frode in commercio (il risvolto della vendita di ‘aliud pro alio‘, in termini di responsabilità penale).
Cordialmente
Dario
Note
(1) La salsiccia fresca non può contenere coloranti né conservanti. Al di fuori dei soli additivi ad azione antiossidante, come acido acetico (E260-263), acido lattico (E270, E325-327), acido ascorbico (E300-302), acido citrico (E330-333) e i loro sali
(2) La salsiccia è un prodotto trasformato a base di carne, con un valore di acqua libera (aw) inferiore a 0,97. A differenza della salsiccia fresca, la salsiccia può contenere conservanti, come i nitriti (E249, E250) e i nitrati (E251, E252). E coloranti, come la cocciniglia (E120)
(3) Segnatamente, per quanto attiene ai livelli di accettabilità dei batteri patogeni termosensibili
(4) Il consumatore del resto, ove pure intendesse cercare il ‘vital complex’ sul web, potrebbe al più trovare notizia di un integratore alimentare tedesco (!)
(5) Reg. UE 1169/11, All. VII, Parte C, ‘Quando un budello per insaccati non è commestibile, tale caratteristica deve essere specificata‘
(6) V. note 1 e 2