Etichetta nutrizionale sul kebab ‘ready to eat’? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno Dario,

la contatto per un quesito. Una ditta riconosciuta (quindi con marchio d’identificazione) che produce kebab da cuocere è giusto che non abbia in etichetta dichiarazione nutrizionale poiché a suo dire sfuso ossia non all’interno di confezione sigillata?

Grazie mille

Silvia


Cara Silvia,

il regolamento UE 1169/11 si applica ‘agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.’ (1)

Nel caso di specie, se il prodotto è preimballato e destinato alla vendita al consumatore finale, la dichiarazione nutrizionale va necessariamente riportata in etichetta. Fatte salve le esenzioni di cui in Allegato V al regolamento. (2)

Se invece il kebab è destinato esclusivamente a operatori economici – siano essi collettività (3) o altre imprese (es. laboratori di gastronomia) –  la dichiarazione può venire fornita anche mediante scheda tecnica o altra documentazione commerciale che preceda o può accompagni la consegna delle merci. Al pari delle altre notizie previste come obbligatorie in etichetta.

Tale informazione è doverosa in ipotesi di cessioni B2B,

– alle collettività, in caso di alimenti preimballati, (4)
– in tutti i casi (collettività e altri operatori), a prescindere dal confezionamento, affinché l’avente causa possa adempiere agli obblighi di informazione del consumatore finale (es. utilizzo di kebab per la farcitura di panini, pita bread o tramezzini soggetti a preimballo). (5)

Comunque e sempre utile negli altri casi, in ottica di trasparenza della filiera.

DD

Note
(1) Reg. UE 1169/11, art. 1.3
(2) Per le esenzioni riservate alle PMI, si veda l’articolo https://foodagriculturerequirements.com/category/approfondimenti/dichiarazione-nutrizionale-esenzioni-pmi-e-artigiani-la-circolare-ministeriale
(3) collettività, ‘qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale‘ (reg. UE 1169/11, art. 2.1.d)
(4) NB: il prodotto preimballato con destino B2B deve sempre riportare denominazione dell’alimento, TMC o data di scadenza, condizioni particolari di conservazione, nome dell’operatore responsabile (regolamento UE 1169/11, articolo 8.7, capoverso). Oltre al codice di lotto, che può venire omesso qualora la data ‘da consumare (preferibilmente) entro‘ sia completata con giorno e mese (cfr. dir. 2011/91/UE, articolo 5)
(5) Reg. EU 1169, art. 8.8



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