- 08/08/2016
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie
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Le etichette della quasi totalità degli alimenti preimballati – a decorrere dal 14 dicembre 2016 – dovranno riportare un’apposita dichiarazione nutrizionale.
Tra i prodotti esentati da tale obbligo figurano “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale” (1).
L’esenzione riguarda ‘piccole quantità di alimenti’ oggetto di vendita diretta – dal produttore al consumatore, come nei c.d. ‘farmers’ market’, vedasi i mercati di ‘Campagna Amica’, Coldiretti – ovvero distribuiti tramite ‘strutture locali di vendita al dettaglio’ le quali, va da sé, forniscono direttamente il consumatore.
La deroga potrebbe ragionevolmente estendersi alle produzioni artigianali in generale, riferendo l’esiguo quantitativo alle singole consegne e ipotizzando che la distribuzione diretta al consumatore valga solo a escludere l’intermediazione dei grossisti o ‘cash & carry’.
Il Commissario per la salute e la tutela dei consumatori ha ricevuto dal Parlamento europeo un’apposita richiesta di chiarimento, ma di fatto non ha chiarito un bel nulla (2).
In barba ai criteri di ‘better regulation’ che dovrebbero ispirare il suo operato la Commissione, come da prassi ormai, cede il passo alle valutazioni degli Stati membri. Certezza del diritto nel Mercato interno, ‘sayonara’.
Dario Dongo
Note
(1) Reg. UE 1169/11, Allegato V, punto 19