- 01/04/2022
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Notizie

L’importazione di alimenti confezionati privi di etichette è legittima e non può venire sanzionata, ha confermato l’ICQRF Nord-Est a seguito di nostro ricorso gerarchico avverso provvedimento dell’Agenzia delle Dogane.
Importazione di alimenti confezionati senza etichette, il caso
L’Agenzia delle Dogane di Ancona aveva contestato a un operatore del settore alimentare in Italia la violazione dell’art. 9.1 del reg. UE 1169/2011, a fronte dell’importazione di prodotti alimentari senza etichette che sono stati perciò sottoposti a sequestro.
Il teorema accusatorio è del tutto infondato, poiché il destinatario della spedizione non è un consumatore finale bensì un operatore economico. Il quale, senza bisogno di sottoporre le merci a ulteriori lavorazioni né di ri-confezionarle, potrà applicare le etichette nel rispetto delle norme vigenti nei Paesi di destino finale.
Etichette e informazioni B2B
‘Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure
sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:
a) quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività (…)‘ (reg. UE 1169/2011, art. 8.7.a. V. anche d.lgs 231/17, art. 20).
Archiviazione del procedimento
Il direttore di ICQRF Nord-Est, dato atto che gli alimenti preimballati oggetto di importazione erano destinati all’operatore economico e le informazioni obbligatorie da riportare sulle relative etichette erano state da esso ricevute in precedenza, ha disposto l’archiviazione del procedimento (prot. 18.2.22 n. 77626).
I prodotti alimentari sono stati altresì dissequestrati e restituiti all’operatore- ai sensi della legge 689/81, articolo 18 – in quanto sicuri e idonei al consumo umano (quindi non passibili di confisca obbligatoria).
Dario Dongo