- 04/01/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie
Egregio avvocato Dongo,
il fornitore a cui ci rivolgiamo per le spezie e additivi da impiegare nei nostri salumi indica tra gli ingredienti di un preparato “supporto E331”.
Secondo lui sta a noi decidere se dichiararlo o meno in etichetta, visto che il regolamento UE 1169/11 non ne prevederebbe l’obbligo.
Come dobbiamo comportarci?
Laura
Risponde l’avvocato Dario Dongo
Ai sensi del regolamento (UE) 1333/08, articolo 18 (Principio di trasferimento):
1. ‘La presenza di un additivo alimentare è autorizzata:
a) in un alimento composto, diverso da quelli di cui all’allegato II, quando l’additivo è autorizzato in uno degli ingredienti dell’alimento composto;
b) in un alimento a cui è stato aggiunto un additivo alimentare, un enzima alimentare o un aroma alimentare, quando l’additivo alimentare:
i) è autorizzato nell’additivo alimentare, nell’enzima alimentare o nell’aroma alimentare ai sensi del presente regolamento,
ii) è stato trasferito nell’alimento tramite l’additivo alimentare, l’enzima alimentare o l’aroma alimentare, e
iii) non ha alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito;
c) in un alimento destinato a essere utilizzato soltanto nella preparazione di un alimento composto, a condizione che l’alimento composto sia conforme al presente regolamento. (…)
3. Quando un additivo presente in un aroma alimentare, un additivo alimentare o un enzima alimentare ha una funzione tecnologica nell’alimento, è considerato un additivo di tale alimento e non un additivo dell’aroma alimentare, dell’additivo alimentare o dell’enzima alimentare e deve quindi essere conforme alle condizioni di impiego previste per tale alimento.‘
Il reg. UE 1129/2011 ammette l’impiego dei citrati nei prodotti di salumeria, in generale, in quanto trattasi di additivi contemplati nel gruppo I e impiegabili quantum satis. Successivamente, con la pubblicazione del Reg. UE 601/2014 tale utilizzo è stato esteso a tutte le preparazioni di carne. È comunque dubbio il loro impiego quale ‘supporto’ di un ingrediente.
A maggior ragione in quanto il fornitore stesso indica l’E331 tra gli ingredienti, e la sua dichiarazione non esime Voi da responsabilità in ipotesi di contestazioni (salvo rivalsa dei danni nei suoi confronti, mediante apposito giudizio civile di esito comunque incerto, poiché siete Voi i primi responsabili della sicurezza del prodotto e corretta informazione in etichetta).
Si consiglia perciò di diffidare, cambiare ingrediente e considerare semmai anche altri potenziali fornitori.
Dario Dongo