DOP e IGP come ingredienti in etichetta di alimenti composti, novità dal MiPAAF

DOP e IGP come ingredienti in etichetta di alimenti composti, le novità dal MiPAAF in una nota interna.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha chiarito le possibilità di evidenziare in etichetta – previa autorizzazione – l’impiego di ingredienti registrati come DOP e IGP. Avvalendosi della dichiarazione di origine sia nella presentazione ed etichettatura del prodotto, sia nella sua pubblicità. Ivi compresi imballaggi e documenti commerciali, siti web e social network. (1)

Il riferimento all’indicazione geografica registrata nella sola lista degli ingredienti non è soggetto ad autorizzazione ministeriale. A meno che non si intenda citare la DOP o IGP nella denominazione di vendita del prodotto (es. ‘tortellini con prosciutto di Parma DOP’).

Il richiamo a una DOP o IGP nelle denominazioni di vendita – che fino ad oggi ricadeva nella competenza esclusiva dei Consorzi di Tutela – è ora anche soggetto alla giurisdizione superiore del Ministero. Al quale spetta valutare le singole domande degli operatori sui diversi territori, in relazione alle varie produzioni. In teoria, solo sulle indicazioni geografiche prive di Consorzio di Tutela. (2)

Una regia centralizzata su un aspetto così delicato non può che essere benvenuta, per garantire un’omogeneità di gestione di situazioni simili  presso diversi Consorzi di tutela. Più in generale, per ai fini della coerenza della politica nazionale a supporto delle produzioni di qualità, e al contempo per la prevenzione di frodi.

Il lato oscuro della medaglia è rappresentato dall’assenza di soglie minime di ingredienti DOP o IGP che possano giustificare il vanto del loro utilizzo. Si è quindi privilegiato un approccio ‘caso per caso’, rimettendo all’amministrazione un livello di arbitrio così ampio da poter esporre la filiera al rischio di abuso delle citazioni e pubblicità potenzialmente ingannevoli.

Le novità in tema di etichettatura

Gli acronimi ‘DOP’ e ‘IGP’ – o le relative diciture ‘Denominazione di Origine Protetta’ e ‘Indicazione Geografica Protetta’ – devono venire posti tra virgolette, e immediatamente seguire il nome dei relativi ingredienti. Per impedire che il consumatore possa credere che tali esse siano riferite al prodotto composto anziché al singolo ingrediente.

Le dimensioni dei caratteri utilizzati per le indicazioni geografiche devono essere inferiori a quelle del carattere impiegato per il nome del prodotto composto, l’operatore responsabile, i marchi. Sia in etichetta che in pubblicità. Gli acronimi DOP e IGP, o le relative diciture, devono avere misura identica a quella dei nomi delle indicazioni registrare (es. Grana Padano DOP).

È fatto divieto di impiegare qualsivoglia logo, simbolo o immagine UE del DOP e IGP in modo da differenziare tali prodotti composti con i prodotti DOP e IGP originali.

Oneri a carico degli operatori del settore alimentare

L’operatore del settore alimentare che intenda riferire  una DOP o IGP quale ingrediente di un alimento composto, dovrà perciò attivare una procedura di autorizzazione. Quand’anche l’indicazione geografica sia priva di Consorzio di tutela. In particolare si dovrà:

–  elaborare e trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato,
– comunicare la sede dello stabilimento ove avverrà la produzione, nonché ogni variazione successiva
– sottoscrivere l’impegno a dimostrare, tramite registrazioni, il c.d. bilancio di masse. Vale a dire che la quantità di prodotto DOP o IGP utilizzata nel prodotto composto corrisponde a quella ricevuta. Con impegno a produrre, dietro richiesta del Ministero, la relativa documentazione,
– sottoscrivere l’impegno alla registrazione mensile del numero di confezioni realizzate,

La nostra squadra di FARE rimane a disposizione delle imprese alimentari che intendano valorizzare i loro prodotti anche grazie all’impiego di ingredienti DOP e IGP nelle proprie formulazioni. Nel rispetto delle regole vigenti e all’insegna della massima trasparenza nei confronti del consumatore.
DD

Note
(1) Fatte salve le disposizioni specifiche ulteriori, eventualmente previste dai Consorzi di tutela
(2) Sarà quindi interessante verificare l’impatto dei criteri stabiliti dal MiPAAF sulle procedure già stabilite dai singoli Consorzi



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