- 11/03/2023
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
ho letto con interesse il Tuo chiarimento circa la possibilità di esporre il valore delle proteine sul fronte dell’etichetta di prodotti con i claim nutrizionali ‘fonte di proteine’ e/o ‘ricco in proteine’, vorrei capire se è necessario aggiungere un asterisco per spiegare il significato della dicitura ‘x% proteine’.
Molte grazie
Flavia
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Flavia,
l’informazione volontaria sul contenuto di proteine può venire inserita sul fronte etichetta dei prodotti alimentari che ne contengano in quantità adeguata (‘fonte di proteine’, ‘ad alto contenuto di proteine’), come si è visto. Ed è tuttavia necessario garantire la chiarezza e trasparenza dell’informazione al consumatore. (1)
1) ‘x% proteine’, quale parametro di riferimento?
Le condizioni di utilizzo dei claim nutrizionali ‘fonte di proteine’ e ‘ad alto contenuto di proteine’ (High protein) ‘e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore’ postulano che almeno il 12% e il 20% del valore energetico dell’alimento, rispettivamente, provenga dalle proteine (reg. CE 1924/06, Allegato).
La dichiarazione nutrizionale in etichetta, viceversa, deve venire compilata riferendo alla quantità di proteine espressa in grammi per 100 grammi o millilitri di prodotto. (2) Il consumatore medio è perciò abituato a considerare i riferimenti percentuali al rapporto tra le proteine (o altri nutrienti) in grammi e 100 g/ml di alimento.
2) Campo visivo e asterisco
Il legislatore europeo non ha precisato le modalità di indicazione dei claim nutrizionali per quanto attiene al campo visivo. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (EUCJ), nondimeno, ha offerto un’interpretazione ufficiale del Nutrition and Health Regulation (EC) No 1924/06. (3)
La questione preliminare sottoposta alla Corte di Giustizia nella causa C-524/18 riguardava la legittimità di un health claim generico – allorché, come prescritto dal reg. CE 1924/06, articolo 10.3, esso possieda i requisiti per esporre un health claim specifico – e le modalità da seguire per una corretta informazione al consumatore.
3) Interpretazione della Corte di Giustizia UE
‘The visual dimension of the requirement of ‘accompanying’, within the meaning of Article 10(3) of Regulation No 1924/2006, should be understood as referring to the immediate perception by the average consumer, reasonably well informed and reasonably attentive and circumspect, of a direct visual link between the reference to general, non-specific health benefits and the specific health claim, which requires, in principle, spatial proximity or immediate vicinity between the reference and the claim.
However, in the particular case where the specific health claims do not appear in their entirety on the same side of the packaging as the reference which they are intended to substantiate due to their large size or length, it should be considered that the requirement for a direct visual link could be satisfied, exceptionally, by means of an explicit reference, such as an asterisk, where that ensures, in a manner that is clear and perfectly comprehensible to the consumer, that, in spatial terms, the content of the health claims and the reference match’. (EUCJ, C-524/18, sentenza 30.1.20, punti 47,48).
4) Interpretazione Antitrust Italia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Antitrust), in Italia, si era in precedenza espressa sul caso specifico di un claim nutrizionale di tipo comparativo (reg. CE 1924/06, articolo 9). Censurando una dichiarazione (– 30% di grassi) i cui parametri di riferimento erano esposti in caratteri di dimensione molto ridotta, in etichetta e sul sito web. Secondo Antitrust, infatti, ‘il termine di raffronto deve avere la medesima evidenza grafica del claim’. (4)
L’Antitrust italiana ha più volte ribadito che, al fine di veicolare un’informazione trasparente e completa al consumatore, il professionista deve individuare con puntualità ed esporre – nello stesso campo visivo e in stretta contiguità, nonché con pari evidenza grafica (o sonora, a seconda del supporto utilizzato) – i termini di raffronto considerati. (5) L’utilizzo di un asterisco risulta perciò idoneo a richiamare informazioni esplicative del claim nutrizionale, allorché esse vengano apposte con altrettanta visibilità sullo stesso lato dell’etichetta.
5) Conclusioni provvisorie
La ripetizione sul fronte etichetta dell’informazione nutrizionale riferita alla quantità di proteine nell’alimento trova piena legittimità – in virtù del principio di specialità (lex specialis derogat legi generali) – laddove l’alimento possieda i requisiti per vantare i claim nutrizionali a ciò relativi (es. ‘fonte di proteine’, ‘ad alto contenuto di proteine’ e diciture simili).
L’espressione del tenore di proteine in termini percentuali è altresì ammissibile, e tuttavia si raccomanda di precisare nello stesso campo visivo – sia pure, tramite richiamo con asterisco – il parametro di riferimento adottato (es. ‘x% proteine*’ – ‘(*) per 100 g di prodotto’). Con l’accortezza di garantire un’apprezzabile livello di leggibilità di tale ultima informazione.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Contenuto proteine sul fronte etichetta? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 3.12.22
(2) Dario Dongo. Dichiarazione nutrizionale obbligatoria, al via il 14.12.16. L’ABC delle norme da applicare. FARE (Food and Agriculture Requirements). 30.10.16
(3) EUCJ, Seconda Sezione. Causa C-524/18. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG v. Queisser Pharma GmbH & Co. KG. Sentenza 30 gennaio 2020 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=29846243A4DDACAEB75FE1F8AF3F762B?text=&docid=222888&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1533797
(4) AGCM, Pata SpA v. Unione Nazionale Consumatori (UNC). Procedimento PS952422. Delibera 3 febbraio 2015 https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/PS9524.pdf
(5) Dario Dongo. Antitrust, rassegna alimentare. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.11.17
(6) V. articolo in nota 1, V. paragrafo 6.1