- 29/03/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario,
la nostra industria dolciaria – che utilizza, nelle linee di produzione tradizionali, alcuni ingredienti di origine animale (es. latte, yogurt, panna, burro, uova e ovoprodotti) intende promuovere una linea di prodotti realizzati esclusivamente con ingredienti di origine vegetale utilizzando, in etichetta e pubblicità (offline e online, inclusi sito web e social network), diciture del tipo ‘vegano’, ‘vegan’ e indicazioni equivalenti. Quali regole bisogna seguire per garantire la correttezza dell’informazione al consumatore?
Molte grazie come sempre, Sabrina
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Cara Sabrina,
Food Information Regulation (EU) 1169/2011, FIR, fornisce i criteri generali e alcune disposizioni specifiche da applicare all’informazione business to consumers (B2C) e business to business (B2B) relative agli alimenti preimballati, preincartati e sfusi. (1)
1. Food Information Regulation: pratiche leali d’informazione
Le pratiche leali d’informazione prescritte dal Food Information Regulation comportano il divieto di indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche essenziali degli alimenti, con particolare riguardo a natura, identità, proprietà, composizione, quantità, durata di conservazione, Paese d’origine o luogo di provenienza, metodo di fabbricazione o di produzione. Con espressi divieti di:
– ‘attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che esso non possiede’ (es. indicare che un alimento vegano sia più digeribile rispetto al proprio omologo con ingredienti di origine animale, fatta salva la sola ipotesi di apposite indicazioni sulla salute autorizzate ai sensi del Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06);
– indurre a credere ‘che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive’ (es. indicare come ‘vegan’ un succo di frutta, quando tutti i succhi di frutta sul mercato di riferimento risultino tali);
– suggerire, ‘tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente’ (reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36).
2. Indicazione del termine ‘vegan’ in etichetta e pubblicità
Food Information Regulation prevede che la Commissione possa adottare atti di esecuzione per determinate informazioni volontarie sugli alimenti, anche per quanto attiene ai requisiti di idoneità di un alimento designato come ‘vegan’ o vegetarian’ (reg. UE 1169/11, articolo 36.3)
La Commissione europea peraltro – nonostante le promesse dell’allora commissario Vytenis Andriukaitis, nel 2017 – non ha esercitato la delega per chiarire in modo univoco il significato di indicazioni quali ‘vegano’ e vegetariano’, nell’informazione commerciale relativa agli alimenti.
Gli operatori responsabili delle informazioni al consumatore sui prodotti alimentari, in assenza di regole uniformi e idonee a chiarire in modo inequivocabile il significato dei termini ‘vegan’ e ‘vegetarian’, rimangono perciò soggetti ai criteri generali di lealtà delle pratiche d’informazione citate nel precedente paragrafo.
3. Definizione del termine ‘vegano’
In assenza di una definizione legale di ‘vegan’, è possibile fare riferimento alle nozioni consolidate dagli usi e consuetudini, tenuto altresì conto delle aspettative e sensibilità dei consumatori a cui i prodotti sono destinati sui mercati di riferimento.
In linea di principio, possono venire qualificati come ‘vegani’ tutti i prodotti (alimentari, inclusi gli integratori alimentari) e non (es. cosmetici) che siano stati realizzati senza impiegare ingredienti, additivi e altre sostanze – quali coadiuvanti tecnologici – di origine animale.
4. Prospettive
La Vegan Society a sua volta spiega che lo stile di vita dei propri aderenti ‘cerca di escludere, per quanto possibile e praticabile, tutte le forme di sfruttamento e crudeltà nei confronti degli animali per l’alimentazione, l’abbigliamento e altri scopi’.
Alcuni enti hanno introdotto vari schemi di certificazione, ad applicazione volontaria. Senza però raggiungere il punto di escludere alimenti la cui produzione è legata allo sterminio di animali, quali ad esempio come l’olio di palma.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004. Consolidated text: 1.1.18 https://tinyurl.com/5edcxee7