V Gamma, temperatura di conservazione in etichetta? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,

un fornitore di prodotti di V gamma comunica alla catena della GDO per cui lavoro che non sarebbe necessario indicare la temperatura di conservazione nei prodotti di V gamma. In quanto si tratta di ortofrutticoli semilavorati, rape cotte, che subiscono un trattamento termico e successivamente vengono confezionati sottovuoto o in atmosfera protettiva. Il fornitore aggiunge che non vi sarebbero prescrizioni specifiche nel regolamento (UE) n. 1169/11 e quindi rimarrebbe a discrezione del produttore inserire la temperatura come informazione aggiuntiva.

Cosa ne pensi?

Grazie come sempre,

Monia


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Cara Monia buongiorno,

l’analisi di conformità dell’etichettatura del prodotto alimentare di V gamma, sulla questione da Te proposta, è in effetti semplice. Proviamo ad articolare insieme una check-list.

Check-list di base

Prima domanda, ci troviamo di fronte a un prodotto alimentare ‘preimballato’ (o preconfezionato, nel lessico de l’ancien régime)?

Si intende per «alimento preimballato» ‘l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività,

 – costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita,

– avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque

– in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio.

«Alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta [i c.d. preincartati o preincarti, ndr]’ (reg. UE 1169/11, articolo 2.2.e).

Seconda domanda, l’etichetta riporta effettivamente tutte le informazioni previste come obbligatorie ai sensi del Food Information Regulation (FIR)? Ricordiamo a tal fine che l’etichettatura del prodotto alimentare deve comprendere:

– le informazioni obbligatorie stabilite, per la generalità dei prodotti, nell’elenco tassativo di cui al reg. UE 1169/11, articolo 9,

– le ‘informazioni complementari previste all’Allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti’ (reg. UE 1169/11, articolo 10),

– altre informazioni previste come obbligatorie, se pure al ricorrere di determinate condizioni, da normative europee orizzontali (vale a dire applicabili alla generalità dei prodotti) ovvero verticali (cioè che incidano su singole filiere, prodotti o loro categorie),

– eventuali notizie stabilite come obbligatorie da normative nazionali effettivamente applicabili in quanto ritualmente notificate alla Commissione europea. (1)

Condizioni di conservazione

L’elenco delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9 del FIR comprende ‘le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego’. (2) Alle condizioni di seguito stabilite.

‘Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso, tali condizioni devono essere indicate.

Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso’ (Condizioni di conservazione o d’uso. Reg. UE 1169/11, articolo 25).

La terza domanda da porsi – essenziale poiché di rilevanza sanitaria – attiene dunque alla stabilità microbiologica dell’alimento. E dunque:

– il prodotto è soggetto a un rischio di proliferazione di batteri patogeni, se pure non soggetto a una rapida deperibilità dal punto di vista microbiologico? (3)

– Le condizioni particolari di conservazione (es. riparo da fonti di luce e calore, catena del freddo o del gelo) possono mitigare il rischio microbiologico?

La quarta domanda rileva dal punto di vista della preservazione delle qualità organolettiche dei prodotti (che può influire anche sulla legittimità della loro detenzione per la vendita, v. nota 4):

– è necessario rispettare ‘condizioni particolari di conservazione’ per garantire l’effettiva integrità del prodotto?

Temperatura di conservazione

Alla luce di quanto sopra, indicare in etichetta la temperatura di conservazione può risultare indispensabile – e altrettanto doveroso – ogni qualvolta il mancato rispetto di una condizione termica nell’intero corso della filiera (trasporto, logistica, distribuzione) possa comportare rischi di non-conformità ai criteri microbiologici. I quali rilevano, si sottolinea, ai fini della garanzia di sicurezza dell’alimento. Ed è comunque raccomandabile anche quando si possa prefigurare un decadimento delle qualità organolettiche.

La temperatura, si noti bene, non può venire espressa mediante riferimento generico del tipo ‘conservare in frigo’. Si deve invece indicare con precisione l’intervallo di temperature nel cui ambito l’alimento deve venire conservato, per garantire il suo mantenimento entro il termine indicato per il suo consumo secondo l’uso previsto.

Prove di shelf-life ed etichettatura dei prodotti di V gamma

‘Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue: (…) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull’etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti’ (reg. CE 178/02, art. 14.3.b).

A tal fine, l’operatore responsabile dovrà eseguire preliminarmente apposite prove di shelf-life del prodotto. Su tali basi dovrà stabilire con approccio prudenziale la data di scadenza o il TMC, a seconda dei casi, e il range di temperature da indicare in etichetta. (3) Provvedendo altresì alla registrazione dei relativi dati – e delle valutazioni del rischio a supporto delle decisioni prese – nella documentazione allegata al proprio manuale HACCP.

Per concludere, ritornando agli argomenti proposti dal Vostro fornitore, l’assenza di previsioni specifiche legate all’etichettatura di una singola categoria di prodotti non vale ad attribuire nessuna ‘discrezione’ all’operatore del settore alimentare. Il quale ha invece precisa responsabilità di garantire la sicurezza dell’alimento nel periodo indicato per il suo consumo, rispettando con scrupolo le norme generali sopra richiamate. (5)

Cordialmente

Dario

Note
(1) Esempi di normative nazionali inapplicabili per manifesta violazione delle regole UE sulla notifica obbligatoria delle norme tecniche sono il d.lgs. 145/17 (sede stabilimento) e i vari DM su origine pasta, riso, pomodoro e latte. Si veda https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-decreto-origine-e-scadenza-latte-gift-denuncia-la-commissione-al-mediatore-europeo
(2) Cfr. reg. (UE) 1169/11, art. 9.1.g
(3) La rapida deperibilità dal punto di vista microbiologico comporta il dovere di indicare la data di scadenza (‘da consumare entro’) in luogo del termine minimo di conservazione (‘da consumare preferibilmente entro’). V. https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/data-di-scadenza-o-tmc-risponde-l-avvocato-dario-dongo, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/stesso-lotto-e-più-scadenze-risponde-l-avvocato-dario-dongohttps://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/data-di-scadenza-o-confezionamento-su-insalata-in-busta-risponde-l-avvocato-dario-dongo
(4) Si considerano ‘alimenti a rischio’ anche quelli ‘inadatti al consumo umano’, ad esempio ‘in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione’ (reg. CE 178/02, art. 14.5). Modalità di conservazione inidonee rispetto alle caratteristiche del prodotto possono inoltre comportare, a seconda dei casi:
– non-conformità ai parametri chimico-fisici associati al legittimo impiego di una denominazione legale (es. coefficienti di ossidazione dell’olio extravergine di oliva),
– decadimento delle qualità organolettiche che a loro volta possono rilevare ai fini della classificazione e denominazione legale del prodotto (es. EVOO)
(5) In merito alle responsabilità dell’OSA (operatore del settore alimentare) si veda il precedente articolo.
Per approfondimenti, si veda anche l’ebook gratuito ‘Sicurezza alimentare, regole cogenti e norme volontarie’.



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