- 03/02/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario,
Ti chiediamo delucidazioni sulla differenza tra commercio all’ingrosso e vendita al dettaglio, ai fini dell’applicazione delle tariffe per i controlli ufficiali stabilite nel decreto legislativo 32/21, articolo 6.6. I casi specifici riguardano:
a) uno stabilimento autorizzato che produce formaggi e commercializza il 60% della produzione annua nel punto vendita annesso. Si applica la tariffa forfettaria prevista per gli stabilimenti (di cui all’Allegato 2, Sezione 6)? Si tratta in questo caso di commercio all’ingrosso o al dettaglio?
b) un’impresa registrata che confeziona carne in vaschetta regolarmente etichettata e la vende a supermercati, altre macellerie e gastronomie. Si deve intendere tale attività come commercio all’ingrosso o al dettaglio?
Grazie come sempre, Mario e Giacomo
Rispondono l’avvocato Dario Dongo, la d.ssa Sarah Lanzilli e il dr. Claudio Biglia
Carissimi,
il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 ‘stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di:
– alimenti e sicurezza alimentare;
– materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA);
– mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali;
– immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari,
– in attuazione dello Official Controls Regulation (EU) 2017/625, Titolo II, Capo VI’ (1,2).
L’attuazione in Italia di questo decreto richiede peraltro un’analisi di dettaglio sia dei regolamenti UE ivi richiamati, sia delle precedenti norme nazionali di loro attuazione. Ricordando che l’organizzazione dei controlli ufficiali, nel rispetto dei criteri stabiliti in UE, rimane affidata alla legislazione concorrente dei singoli Stati membri.
1) Tariffe dei controlli ufficiali, vendita all’ingrosso
‘L’Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati in Allegato 2, Sezione 6, tabella A‘ del decreto legislativo 32/2021 ‘che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella’. (3)
2) Applicazione delle tariffe
Queste tariffe, si noti bene, sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all’Allegato 2, Sezione 6, tabella A, del d.lgs. 32/2021, l’Azienda sanitaria locale applica un’unica tariffa che corrisponde a quella dell’attività della medesima Sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento.
Le piattaforme di distribuzione degli alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i ‘cash & carry’ sono a loro volta assoggettati alle tariffe di cui all’Allegato 2, Sezione 6, tabella A, del d.lgs. 32/2021.
2.1) Ulteriori tariffe ed esclusioni
Ulteriori tariffe – calcolate sulla base delle lavorazioni effettuate e/o delle ore impiegate per lo svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali – sono dovute alle Aziende sanitarie locali da taluni stabilimenti, al ricorrere delle condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 32/2021.
Sono invece esclusi dal pagamento delle tariffe di cui all’articolo 6.6 del d.lgs. 32/2021 i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico.
3) General Food Law
General Food Law Regulation (EC) No 178/02 definisce il «commercio al dettaglio» come:
– ‘la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all’ingrosso’ (art. 3.1.7).
La definizione di cui sopra non è tuttavia idonea a tracciare una linea chiara di distinzione tra le attività di commercio all’ingrosso e vendita al dettaglio.
4) Italia, disciplina del commercio
In Italia, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio – distingue con chiarezza le due ipotesi di commercio all’ingrosso e al dettaglio, riferendo alla natura professionale o meno dell’acquirente. Si intende così:
‘a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale’ (articolo 4). (4)
5) Stabilimento di produzione formaggi
Lo stabilimento di cui al primo quesito – in quanto riconosciuto per la produzione di formaggi, e a prescindere dal commercio al dettaglio nel proprio punto vendita annesso – è dunque soggetto alla tariffa che corrisponde a quella dell’attività della medesima Sezione, con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento stesso.
6) Impresa di lavorazione carni
L’impresa alimentare di cui al secondo quesito, in quanto dedita alla lavorazione e confezionamento delle carni, preparazioni e prodotti a base di carne – siano esse fresche, congelate/surgelate, stagionate, crude o cotte – è invece soggetta al riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, e non alla sola registrazione di cui al regolamento (CE) 852/2004.
Food Hygiene 2 Regulation (EC) No 853/2004 si applica infatti ‘al commercio al dettaglio quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti’, fatte salve le sole ipotesi in cui:
i) ‘le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell’Allegato III’; (5) oppure
ii) ‘la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta’ (articolo 1.5).
7) Applicazione del regolamento (CE) 853/04, approfondimenti
L’applicazione del regolamento (CE) 853/04 alle attività di ‘commercio al dettaglio, quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti’ nei soli casi in cui l’attività possa venire qualificata come ‘marginale, localizzata e ristretta’:
a) marginale, se praticata in modo occasionale e non organizzato, cioè priva di scadenze produttive regolari. Si deve perciò trattare di una attività accessoria, con volumi d’affari ridotti rispetto ai ricavi complessivi dell’impresa (la quale ad esempio distribuisce una pluralità di alimenti e occasionalmente a tal fine lavora anche esigue quantità di carni);
b) localizzata, se delimitata all’interno di una ristretta area geografica, quale ad esempio il territorio della stessa autorità competente che meglio può verificarne i requisiti igienico sanitari e sorvegliarne i caratteri di marginalità;
c) ristretta, in termini non geografici bensì operativi. L’Autorità sanitaria locale – tenuto conto della semplicità del processo produttivo, limitazione anche di varietà dell’offerta, scarsi volumi di prodotto finito e numeri di clienti, oltreché il livello di formazione e di cultura della sicurezza alimentare degli addetti – può quindi imporre regole e limitazioni all’esercizio di attività ‘in deroga’.
8) Conclusioni
Un punto di vendita al dettaglio annesso allo stabilimento di produzione – in quanto attività da esso separata e non soggetta ad autorizzazione – non è soggetto a tariffa. Al di fuori dei casi in cui l’Autorità sanitaria locale accerti una non conformità che richieda ulteriori controlli per la verifica dell’adempimento alle relative prescrizioni.
Un’impresa che esegua lavorazione e/o confezionamento di carne per la sua distribuzione ad altre imprese è invece soggetta a doveroso riconoscimento. Fatti salvi i soli casi di macellerie registrate che occasionalmente cedano quantità molto limitate di singoli prodotti carnei ad altre attività, in un ristretto territorio, senza concorrere con le produzioni di stabilimenti riconosciuti.
Dario, Sarah e Claudio
Note
(1) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32. Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 https://tinyurl.com/483hfy7f
(2) Dario Dongo, Amarantha Traversa, Sarah Lanzilli, Claudio Biglia. Controlli ufficiali, d .lgs. 27/21. Attuazione del reg. UE 2017/625. GIFT (Great Italian Food Trade). 14.3.21
(3) D.lgs. 32/2021, articolo 6.6
(4) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio https://tinyurl.com/39uv4wpp
(5) Dario Dongo, Sarah Lanzilli. Carni frollate e temperature di trasporto delle carni, i controlli ufficiali. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.7.24