- 02/03/2020
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
Le misure di allerta sanitaria e di contenimento della diffusione del coronavirus (Covid-19) hanno fatto emergere alcune contraddizioni. Alcune amministrazioni comunali, nel tollerare l’assalto ai supermercati in spazi chiusi, hanno invece sospeso i mercati contadini. I quali tra l’altro si svolgono all’aperto, senza concentrazioni significative di persone.
Così, in una città di campagna come Mantova, si assiste al paradosso di scaffali vuoti nei supermercati e di prodotti invenduti nei campi. Il sindaco di Milano viceversa, come è logico del resto, ha invitato i cittadini a non affollare i supermercati ma a privilegiare i mercati dei piccoli produttori e dei rioni. Altri sindaci lombardi – da Bergamo a Cremona e di Bergamo, nonché nella stessa provincia di Mantova (Suzzara, Ostiglia e Castel Goffredo) hanno riattivato con tempestività i mercati contadini. I quali si sono svolti con continuità in Veneto ed Emilia-Romagna.
Qual è la Tua opinione al riguardo?
Molte grazie come sempre,
Luca
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Luca buongiorno,
l’ordinanza contingibile e urgente 24.2.20 del sindaco di Mantova ha effettivamente sospeso, con effetto immediato, alcuni mercati cittadini e contadini che si svolgono nell’area. Con la giustificazione di voler evitare l’assembramento di persone che invece – come si legge nella motivazione dell’ordinanza – sarebbe escluso a priori nei mercati rionali, invece ammessi a proseguire l’attività.
Il Comune di Mantova è già incorso in un illecito – oggetto di recente censura da parte del Consiglio di Stato – nelle procedure di aggiudicazione dei bandi per la vendita diretta di prodotti agricoli. E ora discrimina i mercati degli agricoltori rispetto a quelli di chi commercia analoghi prodotti. (1)
La discrezionalità amministrativa del Comune, in questo caso, sembra sfuggire ai criteri di proporzionalità e adeguatezza che dovrebbero guidarla. Considerato anche che l’ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia 20.2.20 ammette, in linea di massima, gli eventi di mercato (inclusi i mercati comunali). con le restrizioni previste per i centri commerciali. (2)
Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio 23.2.20 – nel dare seguito alle ordinanze adottate dal Ministero della Salute d’intesa con le Regioni Lombardia e Veneto – potrebbe venire inteso nel senso di privilegiare gli esercizi di distribuzione rispetto ai mercati. (3) Nella misura in cui si considerino i mercati come ‘eventi’ – al pari delle esposizioni fieristiche e dei concerti – anziché quali attività commerciali di pubblica utilità.
È indispensabile perciò chiarire in modo inequivoco il ruolo essenziale dei mercati contadini e rionali, al pari di supermercati e ipermercati, quali attività commerciali di pubblica utilità. (4) Anche da parte degli enti locali. A fronte del concreto rischio di penalizzare non solo i consumatori – privandoli senza ragione di preziose fonti di approvvigionamento di beni essenziali, quali appunto gli alimenti – ma anche gli agricoltori dediti alla vendita diretta e altri operatori economici.
Cordialmente
Dario
Note
(1) La discriminazione tra mercati contadini (sospesi) e mercati rionali (ammessi a proseguire le attività) è giustificata dal minore afflusso di consumatori e l’esiguo numero di operatori (<10) che partecipano a questi ultimi. Ipse dixit il sindaco di Mantova, in motivazione dell’ordinanza 24.2.20
(2) La decisione dell’ente locale comunale di dover applicare ulteriori misure, pur fatta salva dal Ministeri della Salute – è sempre e comunque soggetta ai criteri di proporzionalità e adeguatezza
(3) Cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.2.20. Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
(4) Ai sensi della legge 12.6.90 n. 146, articoli 1 e 2