- 07/02/2020
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte

Caro Avvocato buongiorno,
mi è stato riferito che le linee guida della Commissione europea sul regolamento (UE) 775/2018 escluderebbero l’obbligo di etichettare l’origine dell’ingrediente primario quando si indica in etichetta lo stabilimento di produzione, che in Italia tra l’altro è obbligatorio. Può chiarirci questa situazione?
Molte grazie
Antonello
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Antonello buongiorno,
La Commissione europea ha effettivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale una Comunicazione sull’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26.3 del reg. UE 1169/11 (Food Information Regulation, FIR), da cui è scaturito il successivo reg. UE 2018/775. (1) Per una breve analisi commentata di tale documento si fa richiamo al precedente articolo.
Le linee guida della Commissione sopra citate, al paragrafo 2.2.4, riferiscono che la dicitura ‘confezionato in… indica chiaramente il luogo in cui il prodotto è stato confezionato’. Lapalissiano, salve ipotesi di frode in commercio o altre violazioni delle regole vigenti. Su tale premessa, i funzionari di Bruxelles azzardano un teorema che invece stride con quanto espressamente previsto dai citati regolamenti, oltreché col buon senso: ‘ed è improbabile che [la dicitura ‘confezionato in…’, ndr] induca il consumatore a ritenere che si tratti di un’indicazione dell’origine e pertanto questa espressione non deve essere considerata un’indicazione del paese di origine o luogo di provenienza dell’alimento.’
Qualsivoglia indicazione del tipo ‘prodotto in….’ e ‘confezionato in…’, al di là degli improbabili teoremi di Bruxelles, si qualifica in tutta evidenza come una indicazione relativa all’origine del prodotto. Ne consegue che – nell’ipotesi in cui l’alimento abbia un c.d. ingrediente primario (>50% ovvero caratterizzante) di diversa origine o provenienza – è doveroso offrirne indicazione in etichetta. Nello stesso campo visivo, con caratteri di altezza non inferiore al 75% di quelli impiegati per designare in cui l’origine del prodotto viene citata.
La Corte di Giustizia UE ha tra l’altro chiarito – nella celebre sentenza sull’etichettatura delle monoporzioni di miele destinate al food service (3) – come le interpretazioni della Commissione europea, sia pure in accordo (o complicità) con le rappresentanze degli Stati membri, siano prive di alcun valore legale. Escludendo tassativamente che una linea guida di Bruxelles possa introdurre alcuna deroga alle disposizioni stabilite dal legislatore europeo.
La sede dello stabilimento infine, vale la pena ribadire una volta per tutte, non è obbligatoria in etichetta. Il decreto legislativo 145/17 che la ha introdotta vale carta straccia, in quanto è stato emanato in palese violazione delle regole europee applicabili, di rango superiore alle leggi costituzionali. (4) E i funzionari pubblici, secondo consolidata giurisprudenza UE, hanno dovere di disapplicare ex officio le relative norme. Esponendosi altrimenti a gravi responsabilità personali.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (2020/C 32/01), su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_032_R_0001&from=EN
(2) Si veda il precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-e-origine-obbligatoria-etichette-non-conformi
(3) European Court of Justice (ECJ), Terza Sezione. Causa C-113/15, Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG vs. Landeshauptstadt München (la capitale dello Stato Federale della Baviera), sentenza 22.9.16. V. precedente articolo https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/monoporzioni-e-mini-vasetti-quali-etichette-risponde-l-avvocato-dario-dongo
(4) Si veda da ultimo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-decreto-origine-e-scadenza-latte-gift-denuncia-la-commissione-al-mediatore-europeo