Sede del frantoio in etichetta? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Gentile avvocato buongiorno,

Un frantoio effettua per terzi clienti sia la molitura delle olive che l’imbottigliamento dell’olio. In etichetta, con il marchio e i riferimenti commerciali del cliente, bisogna riportare solo il confezionamento o “prodotto e confezionato” dal frantoio…? La normativa non parla del conto terzi e il concetto non è chiaro.

Grazie

Antonino


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Antonino,

è opportuno fare chiarezza su un equivoco che perdura da oltre 3 anni, con la complicità purtroppo di una pubblicazione ICQRF sull’etichettatura di extravergine e altri oli d’oliva che riporta un clamoroso errore di applicazione del diritto europeo (1,2).

Oli d’oliva, quale nome in etichetta?

In etichetta degli oli d’oliva – come di ogni altro prodotti alimentare – bisogna indicare soltanto il nome o la ragione sociale e l’indirizzo per esteso dell’operatore responsabile, vale a dire il titolare del marchio con cui l’alimento viene immesso in commercio. (3)

Un frantoio che opera come terzista – mediante molitura e imbottigliamento a marchio di terzi – deve perciò affidarsi alle indicazioni del committente per quanto attiene alle notizie da riportare in etichetta. Poiché è quest’ultimo, appunto, il primo responsabile di completezza e veridicità delle notizie offerte in fase di etichettatura. (4) Anche nell’ipotesi in cui sia il frantoio stesso a fornire o comunque approvvigionare le olive.

E la sede del frantoio?

La sede del frantoio – che nella fattispecie in esame si qualifica come stabilimento di produzione e confezionamento (nonché luogo di origine del prodotto) non è obbligatoria in etichetta. (5) L’utilizzo in etichetta di diciture del tipo ‘prodotto e confezionato (da X) nello stabilimento (o frantoio) sito in…’ può anzi integrare una possibile violazione del regolamento (UE) 1169/11, articolo 7.1.a.

‘Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione’ (regolamento UE 1169/11, articolo 7, comma 1, lettera a)

L’ipotesi di indicare sulla stessa etichetta due nomi e due indirizzi (ovvero un nome e due indirizzi) diversi può dunque indurre il consumatore e le altri parti sociali interessate (es. distributori, autorità di controllo) in merito all’identità e localizzazione dell’operatore responsabile, il quale è appunto il titolare del marchio. Ed è opportuno considerare il rischio di contestazioni, in particolare, da parte delle autorità di controllo in altri Stati membri (UE e non UE).

La Commissione europea, del resto, ha espressamente rigettato il progetto di decreto italiano che aveva previsto l’indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento (6,7,8). E il Tribunale di Roma ha infatti condiviso gli argomenti di chi scrive, riconoscendo che il d.lgs. 145/17 è del tutto inapplicabile per palese contrasto con il diritto europeo. (9)

Cordialità

Dario

Note
(1) (Roberto Ciancio, Roberta Capeci (2019). Guida pratica all’etichettatura degli oli d’oliva, 2a edizione – Aggiornata con le novità dei decreti legislativi n.145/2017 (sede e stabilimento di confezionamento)
(2) Dario Dongo. Sede stabilimento, decreti origine, scadenza latte. GIFT mette in mora la Commissione europea. GIFT (Great Italian Food Trade). 14.8.19
(3) Reg. UE 1169/11, articolo 8. V. https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/indirizzo-operatore-responsabile-risponde-l-avvocato-dario-dongo
(4) Senza dimenticare la responsabilità concorrente del distributore. V. Dario Dongo. Le responsabilità della GDO. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.3.18
(5) Nome e indirizzo in etichetta, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE, 23.11.18
(6) Dario Dongo. Sede stabilimento, la grande bugia del governo Gentiloni. Sede stabilimento, omertà sul Niet di Bruxelles. GIFT (Great Italian Food Trade). 2.5.18,
(7) Dario Dongo. Sede stabilimento, l’inganno continua. Nessun obbligo. GIFT (Great Italian Food Trade). 8.5.18
(8) Dario Dongo. Denuncia penale a Gentiloni & Co. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.6.18,
(9) Dario Dongo. Sede stabilimento, decreto inapplicabile per il Tribunale di Roma. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.1.19



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