Salumi fai-da-te? Risponde il dr. Fabrizio De Stefani

Buongiorno,

vorrei conoscere le normative da applicare alla trasformazione di carne suina per produrre salumi presso un’abitazione privata, con riguardo a:

a) numero di maiali per famiglia,
b) quantità di salumi che possono venire destinati a persone non facenti parte della famiglia,
c) disposizioni per il locale addetto alla trasformazione della carne suina.

Faccio presente che è solo per uso personale, siamo un gruppo di amici e vorremmo auto-produrre soppresse e salami.

Molte grazie (lettera firmata)


Risponde il dr. Fabrizio De Stefani, direttore del servizio veterinario di igiene degli alimenti della Azienda ULSS N. 7 Pedemontana

Egregio signore,

la ’trasformazione di carne da macello in salumi’ in ambito privato domestico, per il solo auto-consumo familiare, non è soggetta a limiti quantitativi prefissati.

1) Salumi fai-da-te? I requisiti

È viceversa vietato esercitare tale attività quando i prodotti vengano destinati a terzi che non facciano parte della famiglia, se pure ‘amici e conoscenti’. In tale ipotesi è infatti prescritta l’autorizzazione del sito produttivo, da parte delle competenti autorità veterinarie, previa ispezione e verifica di idoneità di:

– strutture e attrezzature, nel rispetto del regolamento (CE) 853/04 (c.d. Igiene 2),

– requisiti di gestione (buone prassi igieniche, HACCP (1,2).

2) Sanzioni

L’ipotesi formulata – produzione di salumi in ambito domestico per la successiva cessione a ‘tanti amici’ – è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000, salvo che il fatto non costituisca reato. Come previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, articolo 6, comma 3, di cui a seguire. (3)

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/04 [c.d. Igiene 1] ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all’Autorita’ competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all’Autorità competente per l’aggiornamento della registrazione’. (4)

Distinti saluti

Fabrizio De Stefani

Note

(1) Dario Dongo, Giulia Torre. Sicurezza alimentare, ABC responsabilità operatori. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.4.18

(2) Fatta salva l’eventuale applicazione delle deroghe stabilite nel ‘Pacchetto Igiene’ a favore di micro-produzioni destinate alla vendita locale, da verificare sempre e comunque con i servizi veterinari del servizio sanitario competente per territorio. Si veda l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari» https://tinyurl.com/3uhvt7w8

(3) Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. Su Normattiva, ultimo aggiornamento pubblicato il 7.7.10 https://tinyurl.com/mrxpj5wa

(4) Si veda anche il precedente articolo ‘Carne senza bollo sanitario, quale sanzione? Risponde l’avvocato Dario Dongo’. FARE (Food and Agriculture Requirements). 2.10.23



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