- 26/06/2022
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario buongiorno,
la nostra impresa ha ricevuto la telefonata di un ispettore ASL che ha chiesto di eseguire il ritiro e/o richiamo e l’informazione ai clienti e consumatori dei nostri alimenti sicuri al di là di ogni dubbio.
Tale richiesta deriverebbe dal solo fatto che abbiamo utilizzato un ingrediente semilavorato (sostitutivo vegetale della panna da montare) che contiene un additivo (lecitina di soia) a sua volta contaminato da allergene arachide.
Da diversi anni mi occupo di assicurazione qualità dei prodotti alimentari ma questa vicenda sembra una catena di Sant’Antonio più che una gestione di una crisi, trattandosi al più di ‘carry-over’ di ppb di allergeni.
Che ne pensi? Molte grazie, Luciano
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Luciano buongiorno,
il cross-contact di lecitina di soia con residui di arachidi è un fenomeno di portata straordinaria (1,2) – come si è già avuto modo di condividere – poiché riguarda uno dei primi esportatori, l’India, e almeno un anno di produzione.
Lecitina di soia con residui di arachidi, analisi del rischio a macchia di leopardo
Le autorità dei 24 Stati membri UE già coinvolti nelle tre allerta notificate al RASFF sulla lecitina di soia con cross-contact da arachidi hanno gestito il rischio a macchia di leopardo (leopard spot) e la Commissione europea non si è finora preoccupata del doveroso coordinamento.
L’impatto sulle filiere di questa gestione scriteriata e scoordinata – che spesso trascura la concreta analisi del rischio di sicurezza alimentare, il criterio a base dello European food law – è potenzialmente disastroso, poiché 1 t di additivo impiegato in quota 0,2% coinvolge 500 t di prodotti alimentari finali.
Analisi del rischio, doveri degli OSA
Gli operatori del settore alimentare (OSA) che ricevano notizia della non-conformità di cui sopra e abbiano utilizzato l’additivo in questione hanno il dovere di eseguire l‘analisi del rischio sui loro prodotti. Tale analisi può venire eseguita mediante calcolo matematico che consideri il livello di contaminazione dell’additivo e la sua quantità nella formulazione, per verificare il livello di contaminazione dei singoli prodotti finali.
Date le circostanze, la presenza di allergeni nei prodotti finiti risulterà sempre inferiore ai LoD (Level of Detection) e perciò irrilevante ai fini sia della sicurezza alimentare, sia dell’eventuale obbligo di informazione specifica in etichetta. A ogni buon conto si raccomanda di applicare sempre il sistema VITAL® (Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling) 3.0, sviluppato da Allergen Bureau.
Gestione del rischio
A seguito dell’analisi del rischio, qualora esso risulti assente, gli operatori non sono tenuti a eseguire alcuna delle azioni correttive stabilite dal General Food Law (reg. CE 178/02, articolo 19), in difetto dei relativi presupposti. Dovranno in ogni caso registrare la non-conformità lieve e predisporre la ripetizione dell’analisi VITAL 3.0 in ogni caso di utilizzo di lecitina di soia con presenza residuale di allergeni, in caso di indisponibilità di additivi privi di contaminazione, per garantire sempre e comunque la sicurezza degli alimenti immessi sul mercato. (3)
Nei casi in cui le ASL o ATP contattino gli operatori, in quanto essi risultino avere ricevuto lecitina di soia con residui di arachide oggetto di allerta, gli operatori non dovranno fare altro che condividere l’analisi del rischio eseguita sui loro prodotti e comunicare le loro conseguenti decisioni. Tenendo a mente che in assenza di rischi i prodotti finiti non devono venire assoggettati ad alcuna azione correttiva.(4) Le autorità sanitarie sono perciò tenute a verificare e confermare la correttezza dell’analisi del rischio condotta dagli operatori.
Ipotesi di intervento delle autorità sanitarie
Nella sola ipotesi in cui l’autorità sanitaria competente – a seguito di effettiva verifica dell’esistenza di un concreto rischio di salute pubblica associato al consumo dei prodotti alimentari in esame – riscontri l’inidoneità delle valutazioni e conseguenti misure adottate dall’operatore, essa può ordinare l’esecuzione di una o più delle azioni correttive indicate nel GFL (reg. CE 178/02, art. 19), ovvero eseguirle essa stessa in sua supplenza.
I provvedimenti delle autorità devono in ogni caso avere forma scritta, venire firmati dal responsabile del procedimento e soprattutto essere motivati. Il dovere di motivazione dell’atto comporta che, nell’ipotesi in l’autorità intenda contestare una puntuale analisi (di assenza) del rischio eseguita dall’OSA, essa dovrà precisare i propri puntuali rilievi. Incorrendo altrimenti in una grave e insanabile violazione di legge (5,6).
Conclusioni provvisorie
Obiettivo del General Food Law è garantire la sicurezza alimentare e la salute delle categorie di consumatori vulnerabili. I quali devono altresì venire protetti sia da falsi e procurati allarmi (infatti puniti dal codice penale. V. nota 7), sia dalla ingiustificata riduzione del paniere di alimenti loro disponibili.
Provvedimenti immotivati o comunque sproporzionati rispetto alle concrete esigenze di tutela della salute pubblica possono causare danni ingiusti di gravità estrema a operatori che rispettano con scrupolo le regole vigenti. Il risarcimento di tali danni può incombere sia sulle pubbliche amministrazioni, sia sui dirigenti e funzionari responsabili.
Gestire con cura.
Dario
Note
(1) Dario Dongo. RASFF, arachidi nella lecitina di soia dall’India. Analisi del rischio. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.6.22
(2) Dario Dongo. Analisi del rischio contaminazione allergeni, il nodo irrisolto. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.6.22,
(3) Qualora invece la contaminazione abbia rilievo quantitativo sul prodotto finito, ad esempio nel caso di integratori alimentari a base di lecitina di soia, gli OSA dovranno adottare le azioni correttive di cui al reg. CE 178/02 (art. 19) sui prodotti già immessi sul mercato e aggiornare le etichette di quelli non ancora commercializzati, aggiungendo le arachidi (o ‘può contenere arachidi’) a margine della lista ingredienti
(4) NB: i costi e i danni di azioni correttive (es. ritiro, richiamo) non giustificate dal presupposto di rischio effettivo di sicurezza alimentare non possono venire recuperati né presso le società di assicurazioni, anche in ipotesi di coperture RC prodotto, né presso i fornitori
(5) Il vizio di motivazione dell’atto amministrativo – vale a dire, l’omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare un provvedimento – integra una violazione della c.d. legge Bassanini ed è sanzionato con l’annullamento (legge 241/90, articolo 3). Oltre a poter integrare la fattispecie di abuso d’ufficio, nei casi previsti dall’articolo 323 del codice penale (v. nota 6)
(6) ‘Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di servizio pubblico che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, (…) intenzionalmente (…) arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è maggiore nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità’ (codice penale, art. 323. Abuso d’ufficio).
(7) Codice penale, articolo 658. Procurato allarme presso l’Autorità. ‘Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516′.