- 08/03/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte

Egregio avvocato Dongo,
Le sottopongo un quesito sulla gestione delle crisi di sicurezza alimentare (es. richiamo di alimenti a rischio) a livello di grande distribuzione organizzata e dei singoli punti vendita (supermercati).
Quali responsabilità amministrative e/o penali sono previste qualora i supermercati non eseguano la richiesta del fornitore, o dell’autorità competente, di ritiro o richiamo degli alimento a rischio?
Molte grazie, Elia
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Caro Elia,
è opportuno anzitutto ricordare che la gestione del rischio di sicurezza alimentare è oggetto di apposite prescrizioni europee, stabilite nel General Food Law.
1) Alimenti a rischio, definizione
General Food Law definisce gli alimenti a rischio come quelli in grado di causare effetti nocivi alla salute dei consumatori:
– nel breve e medio termine (es. batteri patogeni o virus le cui infezioni possano provocare tossinfezioni alimentari);
– nel lungo e lunghissimo termine (es. contaminanti cancerogeni o neurotossici), anche a causa di effetti tossici cumulativi (es. metalli pesanti);
– nei confronti dei discendenti (es. contaminanti genotossici).
Sono altresì qualificati come rischiosi gli alimenti:
– in grado di provocare reazioni avverse nei consumatori vulnerabili (es. allergeni non dichiarati);
– comunque inadatti al consumo umano (es. contaminazioni fisiche evidenti, putrefazione). (1)
2) Gestione del rischio, doveri degli operatori del settore alimentare
L’operatore del settore alimentare che abbia notizia o fondato sospetto di rischio, come sopra definito – su alimenti già usciti dal proprio controllo diretto – deve:
– attivare subito il ritiro (commerciale) dei lotti interessati, informando gli operatori a valle della filiera (es. distributori all’ingrosso e al dettaglio, HoReCa, mense);
– informare l’autorità sanitaria competente per il territorio ove ha sede l’operatore stesso. Immediatamente, in caso di rischi di sicurezza alimentare (non anche in caso di alimenti inidonei al consumo umano);
– informare i consumatori con strumenti adeguati, precisando i motivi del ritiro o richiamo degli alimenti. E le azioni da compiere in caso di ingestione di alimenti che comportino gravi rischi per la salute; (2)
– provvedere al richiamo pubblico degli alimenti a rischio, allo scopo di ottenerne la restituzione degli stessi o comunque prevenirne l’ingestione o l’utilizzo, quando ogni altra misura risulti inidonea a garantire la salute dei consumatori;
– collaborare con le autorità e gli altri operatori della filiera. A monte, per identificare le possibili cause del rischio di sicurezza alimentare, e a valle per mitigarne gli effetti. (3)
3) Ruolo delle autorità sanitarie
Le autorità sanitarie deputate ai controlli ufficiali a loro volta devono:
– verificare la correttezza dell’analisi del rischio eseguita dall’operatore del settore alimentare, ed eventualmente richiedere ulteriori informazioni al riguardo;
– valutare l’idoneità delle azioni correttive predisposte dall’operatore del settore alimentare a garantire la salute dei consumatori;
– informare le altre autorità potenzialmente coinvolte (a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale), avuto riguardo alla distribuzione dei lotti di alimenti a rischio;
– verificare la corretta esecuzione delle azioni correttive predette (es. ritiro commerciale o richiamo pubblico, informazione dei consumatori);
– ordinare e se del caso eseguire le azioni correttive, qualora l’operatore del settore alimentare le ometta o comunque non le esegua con modalità idonee; (4)
– chiudere la procedura di allerta, a seguito di verifica dell’effettivo completamento delle azioni correttive necessarie e dell’eliminazione del rischio.
4) Ruolo dei distributori
I distributori all’ingresso e al dettaglio (es. supermercati) che ricevono una notifica di ritiro o richiamo da parte del proprio fornitore per motivi di sicurezza alimentare hanno dovere di adottare misure immediate per proteggere la salute dei consumatori. Ciò include:
– la rimozione tempestiva del prodotto dagli scaffali di vendita e la loro segregazione (con appositi sigilli e cartelli) nei magazzini;
– se necessario, l’attivazione di un richiamo pubblico per recuperare il prodotto dai consumatori o comunque prevenirne il consumo;
– informare le autorità competenti in merito ai lotto di alimenti a rischio e alle azioni intraprese. (3)
5) Ritiro e richiamo degli alimenti a rischio da parte dei supermercati
I distributori, nella gestione e del rischio, devono:
– provvedere subito al ritiro o richiamo dei lotti di alimenti a rischio, sulla base delle istruzioni ricevute dall’operatore del settore alimentare ed eventualmente dalle autorità;
– garantire che i consumatori siano adeguatamente informati (es. mediante esposizione dei cartelli di ritiro e richiamo nei supermercati e sui siti web), per adottare le misure necessarie a proteggere la propria salute;
Le linee guida della Commissione europea (2017) sottolineano l’importanza di una comunicazione efficace durante i richiami, evidenziando i doveri di:
– fornire ai consumatori informazioni chiare;
– spiegare i motivi del richiamo e le istruzioni su cosa fare con il prodotto interessato (5,6,7).
6) Responsabilità dei distributori
I legali rappresentanti delle catene e gli esercizi di distribuzione (es. grande distribuzione organizzata, supermercati) possono incorrere, nei diversi casi di inadempimento ai doveri esposti nel superiore paragrafo, nelle responsabilità:
– amministrativa, per inesatta o parziale esecuzione delle azioni correttive che attengono all’informazioni ai consumatori; (8)
– penale, in caso di omesso ritiro degli alimenti a rischio dagli scaffali e di omesso richiamo pubblico degli stessi, a seconda dei casi. (9)
7) Responsabilità amministrativa degli enti
La responsabilità amministrativa degli enti, introdotta in Italia con il decreto legislativo prevista 231/2001:
– è stata estesa nel 2019 ai delitti di cui agli articoli 515 (frode in commercio) e 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) del codice penale; (10)
– non contempla, a tutt’oggi, il delitto di cui all’articolo 444 del codice penale (commercio di sostanze alimentari nocive) che può ricorrere nell’ipotesi citata all’ultimo capoverso del precedente paragrafo.
8) Deleghe
La manleva dei legali rappresentanti di società e cooperative dalla responsabilità penale per i reati commessi nell’ambito delle rispettive attività può venire riconosciuta dalle competenti autorità giudiziarie solo quando essi abbiano conferito idonea delega ad apposite funzioni e poteri (e così, responsabilità) a loro funzionari o preposti, e questi ultimi la abbiano accettata.
9) Prevenzione e mitigazione della responsabilità amministrativa degli enti
Per mitigare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, gli enti devono invece adottare misure preventive e di controllo, le quali comprendono:
– modello di organizzazione, gestione e controllo, ove identificare i rischi e predisporre procedure per la loro prevenzione;
– organismo di Vigilanza (OdV), deputato alla vigilanza sull’applicazione del predetto modello e la verifica della compliance;
– sistema di whistleblowing, atto a garantire la corretta gestione di segnalazioni riservate e protette;
– formazione del personale, idonea a sensibilizzare i dirigenti e i dipendenti e sui rischi legati alle specifiche condotte (reati-presupposto);
– due diligence su partner e fornitori, volta a prevenire corresponsabilità nei reati-presupposto (contratti, audit, vigilanza);
– revisione e aggiornamento del modello a seguito di variazioni nelle attività e riforme normative;
– compliance integrata, per coordinare il ‘modello 231’ con altre normative (GDPR, anticorruzione, sicurezza sul lavoro).
10) Conclusioni provvisorie
L’inesatto adempimento ai doveri di ritiro e richiamo di alimenti a rischio da parte degli operatori della distribuzione (grande distribuzione organizzata, cash & carry, supermercati, etc.) può comportare responsabilità penali, a carico dei legali rappresentanti, oltreché amministrative.
La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) è a disposizione degli operatori industriali e della distribuzione che intendano mitigare questi rischi, mediante adozione e/o revisione di:
– procedure di gestione dei rischi di sicurezza alimentare e di altri rischi correlati alle attività d’impresa;
– sistemi di delega di funzioni e poteri, in vista del trasferimento di responsabilità dai legali rappresentanti ai funzionari preposti alle singole aree di attività;
– modelli di organizzazione, gestione e controllo adeguati ai rischi individuati, anche in un’ottica di compliance integrata, a supporto del controllo di gestione.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Si veda l’articolo 14 del General Food Law (GFL), Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. Consolidated text at 7.7.24 https://tinyurl.com/4xh9a4b9
(2) Tale misura non è prevista dal GFL, ed è tuttavia da sempre raccomandata dallo scrivente, oltreché dalla Commissione europea nelle proprie linee guida (si veda la successiva nota 5), in ottica di mitigazione degli effetti nocivi nei confronti dei consumatori
(3) GFL, articolo 19
(4) General Food Law, articolo 19; Official Controls Regulation (EU) 2017/625, articolo 138
(5) European Commission (2007). Guidance on the implementation of Articles 11, 12, 14, 17, 18, 19 and 20 of Regulation (EC) No 178/2002 on General Food Law. https://tinyurl.com/yfwzennx
(6) European Commission (2019). Survey on consumer behaviour and product recalls effectiveness – Final report. https://data.europa.eu/doi/10.2818/646367
(7) European Commission, Natraj, A., Landzaat, W., Duke, C., Suter, J. et al. (2021). Behavioural study on strategies to improve the effectiveness of product recalls – Final report. https://data.europa.eu/doi/10.2838/172595
(8) D.lgs. 190/06. Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare. L’articolo 5 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000, ‘salvo che il fatto costituisca reato’. Con sospensione delle attività in caso di reiterazione delle violazioni (d.lgs. 190/06, articolo 7). Normattiva https://tinyurl.com/mtj27cwr
(9) Codice penale, articolo 444 (commercio di sostanze alimentari nocive). ‘Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all´alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51’
(10) Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Si veda l’articolo 25-bis.1, introdotto tramite legge 9 dicembre 2019, n. 157. Testo consolidato al 7 marzo 2025 su Normattiva https://tinyurl.com/2txf4xps