- 30/12/2020
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Egregio Avvocato Dongo buongiorno,
La nostra azienda produce diversi liquori tradizionali, ciascuno con i suoi ingredienti e aromi caratteristici di cui non è sempre facile risalire alla provenienza delle materie prime. L’origine di questi ingredienti, a partire da quella dell’alcol, a sua volta dipende dalle disponibilità e andamenti di mercato.
Abbiamo letto diversi articoli sul regolamento (UE) 2018/775, non ci è del tutto chiaro però se e quando l’indicazione dell’origine o provenienza dei vari ingredienti sia obbligatoria sulle etichette dei liquori in cui si vanta la ricetta e la produzione italiana e/o regionale.
Ringraziando per un Suo parere, cordialissimi saluti
Silvano
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Silvano buongiorno,
È bene ricordare che le bevande spiritose sono soggette a una disciplina apposita per quanto attiene a designazione, etichettatura e presentazione dei prodotti nonché alla protezione delle loro indicazioni geografiche. Il reg. UE 2019/787 – in vigore dal 24.5.19 e in applicazione dal 25.5.21 – che abroga il previgente reg. CE 110/2008. (1)
Bevande spiritose, nozione
Il reg. UE 2019/787 definisce come ‘bevanda spiritosa’ la ‘bevanda alcolica:
a) destinata al consumo umano,
b) avente caratteristiche organolettiche particolari,
c) avente un titolo alcolometrico minimo del 15 %, (2)
d) prodotta:
i) o direttamente:
— mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente, e/o
— mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande spiritose ai sensi del regolamento, e/o
— mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti, e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcole etilico di origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande spiritose ai sensi del regolamento,
ii) o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una/uno o più:
— altre bevande spiritose, e/o
— alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o
— altre bevande alcoliche, e/o
— bevande’ (articolo 2).
Bevande alcoliche e spiritose, presentazione ed etichettatura
Le bevande alcoliche – vale a dire, tutte le bevande con tenore alcolico in volume pari o superiore a 1,2 % – già beneficiano dell’esenzione da alcune informazioni obbligatorie in etichetta, sulla base del reg. UE 1169/11. Per quanto attiene, in particolare, alla lista degli ingredienti (fatto salvo il dovere di specificare la presenza degli allergeni citati in Allegato II al reg. UE 1169/11) e la dichiarazione nutrizionale.
‘Le bevande spiritose immesse sul mercato dell’Unione soddisfano i requisiti di presentazione ed etichettatura stabiliti dal regolamento (UE) n. 1169/2011, salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento.’ (reg. UE 2019/797, articolo 9).
Il regolamento (UE) 2019/787 introduce quindi regole speciali che si applicano alle sole bevande spiritose. ‘Un caso particolare rispetto alle norme generali stabilite per il settore agroalimentare’ stabilite nel Food Information Regulation, (reg. UE 2019/797, considerando 1 e 4). In applicazione del principio di specialità, secondo l’antico brocardo lex specialis derogat legi generali).
Bevande spiritose, origine e provenienza
Il concetto di ‘luogo di provenienza’ – come introdotto dal reg. UE 1169/11 all’articolo 2 – viene vanificato dal regolamento (UE) 2019/797, limitatamente al proprio campo di applicazione.
‘Qualora il luogo di provenienza di una bevanda spiritosa, che non sia un’indicazione geografica o un marchio d’impresa, sia indicato nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura della bevanda spiritosa, esso corrisponde al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione che ha conferito alla bevanda spiritosa finita il suo carattere e le sue qualità distintive essenziali’ (reg. UE 2019/797, articolo 14.1).
La provenienza coincide perciò con l’origine, nelle bevande spiritose. E in ogni caso, ‘l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 non è obbligatoria per le bevande spiritose’ (reg. UE 2019/797, articolo 14.2).
Conclusioni
L’applicazione del reg. UE 2018/775 ancora presenta alcuni margini di incertezza ed è sempre utile esaminare le singole situazioni, con un approccio caso per caso. Il reg. UE 2019/787 in ogni caso – nell’escludere espressamente le bevande spiritose dall’applicazione dell’art. 26.3 del reg. UE 1169/2011 – sottrae tali prodotti dall’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Proprio poiché quest’ultimo attiene all’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del Food Information Regulation.
Dario Dongo
Note
(1) Regolamento (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0787&qid=1609779152655&from=EN
(2) La sola bevanda spiritosa con tenore alcolico minimo di 14, anziché 15 gradi in volume è il liquore a base di uova (reg. UE 2019/787, Allegato I, punto 39)