- 08/09/2022
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario buongiorno,
la catena di supermercati presso cui lavoro vorrebbe considerare l’ipotesi di esporre il prezzo per unità di misura dei cibi venduti sfusi e/o preincartati – es. salumi, formaggi e gastronomia da banco, frutti di maggior valore – riferendolo ai 100 g (hg, etto) anziché, o in aggiunta, rispetto ai 1000 g (kg, chilogrammo). Ritieni questa ipotesi percorribile?
Molte grazie
Damiano
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Damiano buongiorno,
il prezzo degli alimenti – per unità di vendita e/o unità di misura – deve venire indicato dal venditore in immediata prossimità dei singoli prodotti, oltreché ove del caso in pubblicità e cataloghi, in entrambe le ipotesi di vendita fisica o a distanza (offline e online). Questa notizia è prescritta a livello UE dalla direttiva sulle pratiche commerciali scorrette – recepita in Italia nel Codice del consumo e oggetto di recente riforma (v. note 1-6) – che così integra le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, ai sensi del reg. UE 1169/11 (articolo 10).
1) Codice del consumo, indicazione del prezzo di vendita
L’indicazione dei prezzi per unità di misura è stabilita alla Sezione I del Capo III del Codice del consumo (Particolari modalità di informazione, articoli 13-17):
- ‘prezzo per unità di misura è il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici’ (d.lgs. 206/05, articolo 13.b),
- ‘al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura’ (articolo 14.1),
- per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura’(articolo 14.3),
- ‘la pubblicità in tutte le sue forme e i cataloghi recano l’indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita’ (art. 14.4).
2) Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura
Il prezzo per unità di misura ‘si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore’. (7) ‘È ammessa l’indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente e abitualmente commercializzati in dette quantità’ (d.lgs. 206/05, art. 15.4).
‘Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico’ (d.lgs. 114/98, c.d. Codice del commercio, articolo 14).
3) Esenzioni
Le indicazioni del prezzo per unità di misura non sono richieste nei soli casi che seguono:
- ‘prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande’ (es. centri sportivi, bar, tavole calde. D.lgs. 206/05, art. 14.5),
- ‘prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo,
- prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione,
- prodotti commercializzati nei distributori automatici,
- prodotti destinati a essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio,
- prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta’ ai sensi del reg. UE 1169/11,
- ‘alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito,
- prodotti di fantasia’ [?],
- ‘gelati monodose’ (D.lgs. 206/05, art. 16). (8)
4) Conclusioni provvisorie
Il riferimento a multipli e sottomultipli decimali dell’unità di misura standard (Kg) può dunque venire ammesso solo ‘nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente e abitualmente commercializzati in dette quantità’ (v. supra, paragrafo 2).
L’analisi delle prassi commerciali merita di venire eseguita caso per caso. Potrebbe forse ammettersi il riferimento all’unità di misura 100 g, ad esempio, per il solo caso dei prosciutti. Ed è tuttavia un terreno molto scivoloso, a maggior ragione in questo periodo storico ove la c.d. shrinkflation è oggetto di sorveglianza speciale. (9)
Le sanzioni applicabili, giova sottolineare, sono draconiane a partire dal 10.9.22. Data di entrata in vigore della legge 4.8.22 n. 27 che recepisce, almeno in parte, la direttiva UE 2019/2161 ove sono previste sanzioni ‘effettive, proporzionate e dissuasive’, fino al 4% del fatturato dell’esercizio precedente.
Un caro saluto
Dario
Note
(1) D.lgs. 6.9.05 n. 206 e successive modifiche, c.d. Codice del consumo, recante attuazione della dir. 2005/29/CE (abrogata da successiva dir. UE 2019/2161). Testo aggiornato al 17.1.22 su Normattiva https://bit.ly/3Qlpbu4
(2) Dario Dongo, Giulia Caddeo. Tutela dei consumatori, approvata la nuova direttiva UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.12.19,
(3) Dir. UE 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori. https://bit.ly/3wQvLAW
(4) NB: è opportuno distinguere la dir. UE 2019/2161 (Unfair Commercial Practices) rispetto alla dir. UE 2019/633 (Unfair Trading Practices). A dispetto delle infelici traduzioni in lingua italiana (pratiche commerciali scorrette e pratiche commerciali sleali, rispettivamente), solo la prima direttiva si applica ai rapporti B2C (business to consumers), oltreché alla generalità dei settori produttivi e di fornitura di servizi
(5) Legge 4.8.22 n. 127, in vigore dal 10.9.22. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (22G00136) (GU Serie Generale n.199 del 26-08-2022)
(6) V. anche Dario Dongo. Vendite promozionali, scarsa tutela di produttori e consumatori. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.5.22
(7) Già la direttiva 80/181/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura, indica il kg come unità di misura per la massa il kg. E il DPR 12.8.82, n. 802, in attuazione della citata direttiva, dispone che le unità di misura ivi previste ‘si applicano, nelle attività economiche, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica e nelle operazioni di carattere amministrativo, agli strumenti di misura impiegati, alle misurazioni effettuate e alle indicazioni di grandezza espresse in unità di misura‘ (art. 2). Il suo testo consolidato al 9.5.20 è disponibile su Normattiva https://bit.ly/3TS0Xui
(8) La quantità dei cibi semi-solidi (ivi incluso il gelato), in Italia, deve venire espressa in peso. V. Ketchup, peso o volume? Lettera ‘e’? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 6.11.18
(9) Dario Dongo. Meno prodotto stesso prezzo. L’Antitrust sorveglia la shrinkflation. GIFT (Great Italian Food Trade). 28.5.22