- 07/10/2024
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
Ti sottopongo il caso e allego l’etichetta di una provola ove si riporta la dicitura ‘lavorazione agerola’, che i consumatori associano al ‘Made in Agerola’ o comunque alla mozzarella tradizionale, fiordilatte di Agerola.
Sottolineo che il formaggio in questione non è realizzato ad Agerola, né risulta essere stata prodotto a partire da latte di Agerola e del suo comprensorio. Non c’è dunque alcun collegamento con la località indicata.
Molte grazie, Giovanna
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Cara Giovanna,
Food Information Regulation (EU) No 1169/11 declina al settore agroalimentare i principi generali di correttezza dell’informazione commerciale, nei termini che seguono.
1) Pratiche leali d’informazione
‘Le informazioni relative agli alimenti non inducono in errore, in particolare:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive’.
Tali informazioni inoltre:
– ‘sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore’
– ‘non sono ambigue né confuse per il consumatore’, con preciso riguardo alle informazioni volontarie. (1)
1.1) Criteri di valutazione
I criteri di valutazione della lealtà dell’informazione sugli alimenti, nei termini di cui sopra, ‘si applicano alla presentazione degli alimenti’ nel senso più ampio del termine. Al punto da avere riguardo – oltre a etichettatura e pubblicità, online e offline – anche a:
– ‘forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato,
– modo in cui [gli alimenti] sono disposti o contesto nel quale sono esposti’. (2)
Le modalità di esposizione delle informazioni (obbligatorie e volontarie) in etichetta, a loro volta, devono venire valutate con attenzione alla luce degli obiettivi della normativa in esame.
1.2) Obiettivi generali
‘La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche’. (3)
2) Provola ‘lavorazione Agerola’
L’etichetta in esame riporta in grandi lettere maiuscole, subito dopo il nome commerciale ‘provola’, la dicitura ‘lavorazione Agerola’. Senza tuttavia specificare cosa ciò significhi. Il consumatore si trova perciò di fronte a:
– un formaggio a pasta filata, che appartiene perciò alla stessa categoria della rinomata mozzarella fiordilatte di Agerola;
– un riferimento geografico ad Agerola, in posizione centrale e caratteri più grandi rispetto alla imprecisata sede del produttore;
– un indirizzo dell’operatore responsabile privo dell’indicazione del Comune, in violazione del reg. UE 1169/11, articolo 9.1.h. (4)
3) Conclusioni
Il riferimento geografico a una località diversa dalla sede dell’operatore responsabile potrebbe venire giustificato con apposite indicazioni, chiare e non ambigue, rivolte al consumatore.
Nel caso specifico, l’operatore avrebbe potuto aggiungere un asterisco subito dopo la dicitura ‘Agerola’, per richiamare nello stesso campo visivo un link (o QR-code) a pagina web ove spiegare, ad esempio e a seconda dei casi, che:
– il caseificio ha sede nel Comune di Agerola; oppure
– il latte proviene da vacche allevate nel Comune di Agerola; oppure
– il metodo di lavorazione si distingue rispetto ad altri per le caratteristiche proprie della produzione della mozzarella fiordilatte di Agerola.
Tale ultima ipotesi dovrebbe in ogni caso venire sostanziata con argomenti specifici, nel rispetto del terzo criterio di lealtà delle pratiche commerciali. (5)
4) Sanzioni applicabili
Il decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 – che attua in Italia il regolamento (UE) 1169/11, e stabilisce un regime sanzionatorio per la violazione delle sue norme – prevede quanto segue. ‘Salvo che il fatto costituisca reato’:
– ‘la mancata apposizione di una o più delle altre indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (…) comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro’ (articolo 5.2);
– ‘al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell’articolo
36, paragrafi 2 e 3, del regolamento [UE n. 1169/11] si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 24.000’ (articolo 16.2).
Per approfondimenti, si fa richiamo all’ebook gratuito ‘1169 Pene. Reg. (UE) 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Reg. UE 1169/11, articolo 7 (Pratiche leali d’informazione), comma 1 e comma 2; articolo 36, comma 2, lettera ‘a’
(2) Reg. UE 1169/11, articolo 7, comma 4
(3) Reg. UE 1169/11, articolo 3 (Obiettivi generali)
(4) Indirizzo operatore responsabile, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 15.5.20
(5) Reg. UE 1169/11, combinato disposto degli articoli 7.1.c e 36.2.a