- 29/10/2021
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Egregio avvocato Dongo,
Le allego l’etichetta di una confezione di caffè Lavazza in offerta al supermercato. Nella parte frontale si legge, sotto il marchio Lavazza, l’indicazione “Torino, Italia, 1895”. Ma non è riportata la provenienza dei grani di caffè. Sul retro invece, sotto “origini caffè”, è scritto soltanto che “l’origine geografica del caffè può variare a seconda delle caratteristiche annuali del raccolto”.
Non è obbligatorio indicare almeno il continente da cui proviene il caffè?
Molte grazie
Alessio
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Alessio buongiorno,
l’etichettatura di origine dei prodotti alimentari e provenienza delle loro materie prime, nel diritto alimentare europeo, è in linea dì massima facoltativa. Al di fuori delle sole categorie di prodotti soggetti ad apposite prescrizioni in tal senso. (1)
Origine e provenienza in etichettatura dei prodotti alimentari, la regola generale
Per la generalità degli alimenti, l’indicazione in etichetta del Paese di origine o del luogo di provenienza è obbligatoria solo al ricorrere delle condizioni stabilite all’articolo 26 del reg. UE 1169/11. (2) Vale a dire, ‘fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione’, qualora:
– la sua omissione risulti in grado di indurre in errore il consumatore poiché ‘le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza’ (reg. UE 1169/11, art. 26.2.a),
– l’informazione al consumatore riferisca al Paese di origine o al luogo di provenienza di un alimento e questo, tuttavia, non coincida con quello del suo ingrediente primario. In tal caso ‘a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento’ (reg. UE 1169/11, articolo 26.3).
Origine o provenienza ingrediente primario, reg. UE 2018/775
Il regolamento (UE) 2018/775 – come si è visto (3) – stabilisce le modalità di applicazione della norma da ultimo richiamata (reg. UE 1169/2011, art. 26.3). Prescrivendo di specificare in etichetta la non coincidenza tra origine o provenienza dell’ingrediente primario e Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento, laddove quest’ultimo venga indicato o comunque suggerito – sia pure, su base volontaria – con parole o immagini evocative di luoghi e aree geografiche.
La Commissione europea, nelle proprie linee guida sull’argomento, ammette la possibilità di applicare il regolamento (UE) 2018/775 anche ai prodotti mono-ingrediente, allorché la loro ultima trasformazione sostanziale avvenga in un luogo diverso da quello di origine della materia prima, ovvero l’ingrediente provenga da luoghi diversi.
Reg. UE 2018/775, esclusioni
Sono escluse dal campo di applicazione del reg. UE 2018/775 le indicazioni geografiche protette e i marchi d’impresa registrati che costituiscano un’indicazione d’origine, fatto salvo quanto già annotato a tali riguardi (4,5). Sono altresì esclusi i ‘termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza’. Le linee guida della Commissione europea sul reg. UE 2018/775 riferiscono alcuni esempi di denominazioni usuali escluse, dalla ‘salsiccia di Francoforte’ al ‘ragù bolognese’. Esempi a cui se ne possono aggiungere tanti altri, es. ‘grissino torinese’, ‘pesto alla genovese’, ‘baccalà alla vicentina’.
La denominazione usuale viene infatti associata dal consumatore a un prodotto che si identifica con una ricetta e/o un metodo di produzione e/o una presentazione e/o abitudine di consumo più o meno uniformi. Sul solco di tradizioni produttive originate nel territorio a cui viene fatto richiamo. Senza tuttavia comportare, al di fuori del regime esclusivo di tutela stabilito in UE (DOP, IGP, STG, ai sensi del reg. UE 1151/12), condizioni specifiche su origine e provenienza degli ingredienti né sulle modalità di lavorazione.
Caffè italiano, una denominazione usuale
La denominazione ‘caffè italiano’, ad avviso dello scrivente, si iscrive quindi nell’ambito delle denominazioni usuali escluse dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/775. Proprio perché tale espressione è entrata nel lessico ed esperienza (di produzione e consumo) dell’intero Paese.
Il caffè italiano è infatti riconosciuto per la sapiente selezione dei chicchi di diverse qualità, nei vasti panorami di Arabica e Robusta, e varia provenienza da America latina, Africa e Asia. Nonché, per la qualità e tradizione della torrefazione e preparazione del caffè, e dalle risultanti proprietà organolettiche del prodotto finale.
D’altro canto, è universalmente noto che né in Italia, né nel Vecchio Continente sia mai stato coltivato caffè. Al di fuori delle province francesi d’Oltremare e di alcune sperimentazioni agli albori in Sicilia. Non vi è dunque neppure il più remoto rischio che il consumatore possa venire indotto in errore circa la provenienza della materia prima.
Conclusioni provvisorie
Ogni riferimento al ‘caffè italiano’, ad avviso di chi scrive, integra una denominazione usuale che in quanto tale è espressamente esclusa dal suo campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/775 (v. articolo 1). Ancor più, è da escludersi l’applicazione di tale regolamento nel caso in cui – a fronte di un prodotto realizzato in Italia – sulla confezione di caffè sia presente un mero riferimento grafico o testuale al territorio nazionale. Il bollino tricolore a sua volta non risulta infatti certamente ingannevole nei confronti del consumatore, nella misura in cui il prodotto finale sia effettivamente italiano in quanto tostatura, miscelazione e confezionamento del caffè siano avvenute in Italia.
L’operatore può comunque decidere di fornire informazioni aggiornate su origine e provenienza degli ingredienti utilizzati. Su base volontaria, nel rispetto dei principi generali del diritto alimentare e dei criteri generali di veridicità, dimostrabilità e non ambiguità indicati nel regolamento (UE) 1169/2011. Tali notizie, in quanto volontarie, possono venire offerte anche attraverso strumenti alternativi d’informazione quali ad esempio QR-code ovvero link a siti web aziendali, magari collegati a un sistema di blockchain pubblica.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Dario Dongo. Made in Italy in etichetta per un prodotto su 4. Ma che vuol dire? GIFT (Great Italian Food Trade). 24.7.17, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/made-in-italy-in-etichetta-per-un-prodotto-su-4-ma-che-vuol-dire
(2) Reg. UE 1169/11, articoli 9.1.h, 26
(3) Dario Dongo. Origine ingrediente primario, reg. UE 2018/775, linee guida Commissione europea. GIFT (Great Italian Food Trade). 28.1.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primario-reg-ue-2018-775-linee-guida-commissione-europea
(4) Dario Dongo. Origine ingrediente primario sui prodotti IGP. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.6.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primario-sui-prodotti-igp
(5) Dario Dongo. Marchi, origine prodotto e ingrediente primario. GIFT (Great Italian Food Trade). 4.10.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/marchi-origine-prodotto-e-ingrediente-primario