- 06/06/2021
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario buongiorno,
Ti sottopongo un quesito che anima svariati dibattiti. Il distributore finale Tizio di Milano vuole commercializzare a proprio marchio il prodotto alimentare che acquista da Caio, di Roma, il quale a sua volta distribuisce le referenze prodotte da Sempronio nello stabilimento di Bari. In questo caso le diciture in etichetta potrebbero essere:
1) ‘Prodotto per Tizio, via…, Milano, da Caio, via…, Roma’,
2) ‘Prodotto per Tizio, via…, Milano, da Caio, via…, Roma, nello stabilimento di via…, Bari’,
3) ‘Prodotto per Tizio, via …, Milano, da Sempronio, nello stabilimento di via…, Bari’,
4) ‘Prodotto per Tizio, via…, Milano, nello stabilimento di via…., Bari’,
5) ‘Prodotto per Tizio, via…, Milano, nello stabilimento di Sempronio, via…, Bari e distribuito da Caio, via…, Roma’,
6) ‘Distribuito da Tizio, via…, Milano’.
Cosa ne pensi? Grazie, Antonella
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Antonella,
la questione da Te sollevata è purtroppo ancora oggetto di numerosi errori, anche a causa degli abusi d’ufficio che ho personalmente (ma purtroppo invano) denunciato da parte di vari ministri del governo allora guidato da Paolo Gentiloni. Una breve rassegna a seguire.
Sede dello stabilimento, 1992-2014. R.I.P.
L’obbligo di citare la sede dello stabilimento di produzione – sulle sole etichette dei prodotti alimentari ‘Made in Italy’ e destinati alla vendita sul mercato nazionale – venne introdotto soltanto in Italia, previa notifica e via libera della Commissione europea. Tale norma, contenuta nel d.lgs. 109/92, ha perso definitivamente efficacia il 13.12.14 (data di applicazione del reg. UE 1169/11), poiché l’allora ministra Federica Guidi decise di non ri-notificarla alla Commissione europea.
Sede dello stabilimento, 2017 chiacchiere
Gli ex-ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda provarono a loro volta a reintrodurre l’obbligo di citare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Con varie acrobazie sul diritto europeo, il governo Gentiloni pubblicò pure il d.lgs. 15.9.17 n. 145. Tale provvedimento è però inapplicabile e i pubblici ufficiali hanno anzi dovere di disapplicarlo, per manifesta contrarietà al diritto europeo (che nella gerarchia delle fonti di diritto ha un ruolo sovraordinato alle leggi costituzionali italiane).
L’allora Commissario Vytenis Andriukaitis – con propria missiva del 28.1.18 indirizzata al ministro Angelino Alfano – comunicò infatti al governo italiano che la notifica del d.lgs. 145/17 era irricevibile, poiché eseguita in violazione del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE, articolo 114). E le norme tecniche nazionali non notificate a Bruxelles – in conformità alla direttiva UE 2015/1535, ovvero al reg. UE 1169/11 (Food Information to Consumers) – valgono carta straccia, secondo uniforme giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. (1)
Nome o ragione sociale dell’operatore responsabile
Il regolamento UE 1169/11 – nel definire le informazioni obbligatorie da inserire sulle etichette di tutti i prodotti alimentari preimballati – ha chiarito si debba inserire il solo nome o ragione sociale (non anche il marchio) e indirizzo del primo operatore responsabile di correttezza e completezza delle notizie riportate. Vale a dire colui che gestisce il marchio con cui l’alimento viene immesso in commercio (reg. UE 1169/11, articolo 8).
È inopportuno aggiungere preposizioni come ‘prodotto’, ‘confezionato’, ‘distribuito’, ‘da/per/per conto’, le quali possono anzi ingenerare confusione sull’identità del primo operatore responsabile. (2)
Soluzione al quesito
La soluzione al quesito è una ed è la più semplice, ‘Tizio, via…, Milano’. Tenendo a mente che ogni altro indirizzo si qualifica come riferimento geografico e può perciò innescare l’applicazione del reg. UE 2018/775 (origine ingrediente primario). (3)
Cordialmente
Dario
Note
(1) Così anche il Tribunale Civile di Roma, proprio sul caso in esame. V. precedente articolo https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/sede-stabilimento-e-decreti-origine-possibili-azioni-di-risarcimento-danni
(2) Senza dimenticare la responsabilità concorrente del distributore. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/le-responsabilità-della-gdo, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/responsabilità-del-distributore-approfondimenti