Prodotti da forno, preincartati o preimballati? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Gent.mo avvocato Dongo,

Le chiedo un paio di chiarimenti sull’etichettatura dei prodotti da forno. I prodotti da forno esposti nel punto vendita annesso al laboratorio di produzione – anche se avvolti in imballi sigillati – possono riportare le informazioni al consumatore solo sul cartello di vendita, senza bisogno di etichettatura delle singole confezioni? E se il medesimo laboratorio apre un altro punto vendita, a pochi km di distanza o anche in un’altra città, è necessario etichettare i prodotti?

Molte grazie

Luisa


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Cara Luisa buongiorno,

il regolamento UE 1169/11 effettivamente esclude dalla nozione di ‘alimento preimballato’ i prodotti in gergo noti come ‘preincartati’ o ‘preincarti’. Vale a dire ‘gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta’ (reg. UE 1169/11, articolo 2.2.e).

Nozione di ‘vendita diretta

La deroga dagli oneri di etichettatura stabiliti nel Food Information Regulation e in altre normative ivi richiamate (reg. UE 1169/11, articoli 9 e 10) è da intendersi circoscritta alle sole ipotesi di relazione diretta e disintermediata tra l’operatore che ha proceduto all’imballo e il consumatore finale.

La vendita diretta ricorre perciò ad esempio nei casi di prodotti da forno (ma anche formaggi, prodotti di gastronomia, etc.) imballati dal distributore o dal produttore stesso che li offra nel proprio punto vendita o al proprio banco al mercato. È viceversa da escludere in ipotesi di intermediazione commerciale.

Preincarti, informazioni obbligatorie

Gli alimenti imballati su richiesta del consumatore e quelli destinati alla vendita diretta come sopra descritta – ai sensi del reg. UE 1169/11 (art. 44) e del d.lgs. 231/17 (art. 19) che lo ha attuato in Italia, sono in ogni caso soggetti alle informazioni obbligatorie che seguono:

– denominazione dell’alimento,

– lista ingredienti,

– ingredienti allergenici, riferiti ai singoli alimenti esposti in vendita,

– modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili,

– data di scadenza per paste fresche e paste fresche con ripieno,

– titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con tenore di alcol superiore a 1,2% in volume,

– percentuale di glassatura (tara) dei prodotti congelati glassati,

– designazione ‘decongelato’, accanto alla denominazione di vendita, nei casi previsti (1,2),

– ulteriori informazioni, ove prescritte dalle normative di settore applicabili a singole filiere o categorie di alimenti. (3)

Scadenza o TMC, la notizia cruciale

La data di scadenza (per i prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico) o il termine minimo di conservazione (ove espresso con precisazione di data, mese e anno), dovrebbero in ogni caso venire inserite in etichetta di tutti i prodotti alimentari confezionati. A prescindere dalla loro qualifica come alimenti preimballati o preincartati e dalla mancata previsione di uno specifico obbligo in relazione a questi ultimi. Tali notizie assolvono infatti a due esigenze cruciali:

– uso sicuro del prodotto (reg. CE 178/02, articolo 14). Il consumo del prodotto in condizioni di sicurezza postula un’informazione esatta sia sulla sua durabilità (prima e dopo l’acquisto), sia sulle particolari condizioni di conservazione eventualmente necessarie,

– identificazione del lotto di appartenenza. Fondamentale in ipotesi di fondato timore su possibili criticità di sicurezza alimentare, ai fini della gestione del rischio (reg. CE 178/02, articolo 19). (4)

Preincartati e sfusi, modalità d’informazione

L’informazione al consumatore sui prodotti preincartati e sfusi, si ricorda, deve venire fornita attraverso ‘un cartello unico o un apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale’, da esporre in prossimità dei banchi di esposizione dei singoli prodotti non preimballati.

Nel caso di specie, la deroga dagli obblighi di etichettatura a favore di alimenti oggetto di vendita diretta può venire estesa anche a più spacci, anche se localizzati in diversi comuni, a condizione che essi appartengano alla stessa impresa di produzione. Per approfondimenti si richiama l’ebook ‘1169 pene. Reg. (UE) n. 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food

Cordialmente

Dario

Note

(1) Decongelato, frode o sanzione amministrativa? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 9.11.18, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/decongelato-frode-o-sanzione-amministrativa-risponde-l-avvocato-dario-dongo

(2) Pasticceria decongelata? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 16.10.18, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/pasticceria-decongelata-risponde-l-avvocato-dario-dongo

(3) Es. ortofrutta. V. precedente articolo https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/ortofrutta-origine-e-altre-informazioni-obbligatorie_1

(4) Poiché si presume a rischio (salvo prova contraria) l’intero lotto o partita o consegna a cui appartiene il singolo prodotto non-conforme, l’incapacità di distinguere i lotti può comportare l’estensione delle azioni correttive alla totalità dei prodotti sul mercato.



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