- 01/05/2021
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Gent.mo avvocato Dongo,
Le chiedo un paio di chiarimenti sull’etichettatura dei prodotti da forno. I prodotti da forno esposti nel punto vendita annesso al laboratorio di produzione – anche se avvolti in imballi sigillati – possono riportare le informazioni al consumatore solo sul cartello di vendita, senza bisogno di etichettatura delle singole confezioni? E se il medesimo laboratorio apre un altro punto vendita, a pochi km di distanza o anche in un’altra città, è necessario etichettare i prodotti?
Molte grazie
Luisa
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Luisa buongiorno,
il regolamento UE 1169/11 effettivamente esclude dalla nozione di ‘alimento preimballato’ i prodotti in gergo noti come ‘preincartati’ o ‘preincarti’. Vale a dire ‘gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta’ (reg. UE 1169/11, articolo 2.2.e).
Nozione di ‘vendita diretta’
La deroga dagli oneri di etichettatura stabiliti nel Food Information Regulation e in altre normative ivi richiamate (reg. UE 1169/11, articoli 9 e 10) è da intendersi circoscritta alle sole ipotesi di relazione diretta e disintermediata tra l’operatore che ha proceduto all’imballo e il consumatore finale.
La vendita diretta ricorre perciò ad esempio nei casi di prodotti da forno (ma anche formaggi, prodotti di gastronomia, etc.) imballati dal distributore o dal produttore stesso che li offra nel proprio punto vendita o al proprio banco al mercato. È viceversa da escludere in ipotesi di intermediazione commerciale.
Preincarti, informazioni obbligatorie
Gli alimenti imballati su richiesta del consumatore e quelli destinati alla vendita diretta come sopra descritta – ai sensi del reg. UE 1169/11 (art. 44) e del d.lgs. 231/17 (art. 19) che lo ha attuato in Italia, sono in ogni caso soggetti alle informazioni obbligatorie che seguono:
– denominazione dell’alimento,
– lista ingredienti,
– ingredienti allergenici, riferiti ai singoli alimenti esposti in vendita,
– modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili,
– data di scadenza per paste fresche e paste fresche con ripieno,
– titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con tenore di alcol superiore a 1,2% in volume,
– percentuale di glassatura (tara) dei prodotti congelati glassati,
– designazione ‘decongelato’, accanto alla denominazione di vendita, nei casi previsti (1,2),
– ulteriori informazioni, ove prescritte dalle normative di settore applicabili a singole filiere o categorie di alimenti. (3)
Scadenza o TMC, la notizia cruciale
La data di scadenza (per i prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico) o il termine minimo di conservazione (ove espresso con precisazione di data, mese e anno), dovrebbero in ogni caso venire inserite in etichetta di tutti i prodotti alimentari confezionati. A prescindere dalla loro qualifica come alimenti preimballati o preincartati e dalla mancata previsione di uno specifico obbligo in relazione a questi ultimi. Tali notizie assolvono infatti a due esigenze cruciali:
– uso sicuro del prodotto (reg. CE 178/02, articolo 14). Il consumo del prodotto in condizioni di sicurezza postula un’informazione esatta sia sulla sua durabilità (prima e dopo l’acquisto), sia sulle particolari condizioni di conservazione eventualmente necessarie,
– identificazione del lotto di appartenenza. Fondamentale in ipotesi di fondato timore su possibili criticità di sicurezza alimentare, ai fini della gestione del rischio (reg. CE 178/02, articolo 19). (4)
Preincartati e sfusi, modalità d’informazione
L’informazione al consumatore sui prodotti preincartati e sfusi, si ricorda, deve venire fornita attraverso ‘un cartello unico o un apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale’, da esporre in prossimità dei banchi di esposizione dei singoli prodotti non preimballati.
Nel caso di specie, la deroga dagli obblighi di etichettatura a favore di alimenti oggetto di vendita diretta può venire estesa anche a più spacci, anche se localizzati in diversi comuni, a condizione che essi appartengano alla stessa impresa di produzione. Per approfondimenti si richiama l’ebook ‘1169 pene. Reg. (UE) n. 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food
Cordialmente
Dario
Note
(1) Decongelato, frode o sanzione amministrativa? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 9.11.18, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/decongelato-frode-o-sanzione-amministrativa-risponde-l-avvocato-dario-dongo
(2) Pasticceria decongelata? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 16.10.18, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/pasticceria-decongelata-risponde-l-avvocato-dario-dongo
(3) Es. ortofrutta. V. precedente articolo https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/ortofrutta-origine-e-altre-informazioni-obbligatorie_1
(4) Poiché si presume a rischio (salvo prova contraria) l’intero lotto o partita o consegna a cui appartiene il singolo prodotto non-conforme, l’incapacità di distinguere i lotti può comportare l’estensione delle azioni correttive alla totalità dei prodotti sul mercato.