- 31/03/2018
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie
Caro Dario,
un produttore di ‘cacioricotta’, registrata come PAT, ha intenzione di apportare una variazione rispetto alla ricetta tradizionale che senza alterare il processo di lavorazione né gli ingredienti tipici può consentire un potenziale miglioramento delle caratteristiche del prodotto.
Chiedo perciò la Tua opinione se tale modifica sia compatibile con il mantenimento della denominazione cacioricotta o se invece vi fossero preclusioni.
Precisando che il PAT in questione non è finora stato riconosciuto a livello europeo come DOP o IGP, né sono state avviate pratiche per avviare le relative procedure.
In attesa di un tuo riscontro,
Cari saluti e buona Pasqua!
Roberto
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Roberto buongiorno,
il cacioricotta – formaggio caratteristico del Mezzogiorno (Puglia, Basilicata e Calabria) – è in effetti presente nel registro tenuto dal MiPAAF (Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali italiani (PAT).
Il registro dei PAT, peraltro, ha una valenza legale a tutt’oggi indefinita. Esso si basa infatti su un atto avente forza di legge – il d.lgs. 173/1998, Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole (…)’ – di valore essenzialmente ricognitivo, in termini di attestazione delle tradizioni agroalimentari esistenti nelle diverse Regioni e Province Autonome.
Nei due decenni frattanto trascorsi il registro dei PAT si è progressivamente ampliato, fino a ospitare alcune migliaia di prodotti. Questo lavoro certosino di ricognizione, condiviso con le Amministrazioni locali, costituisce senza dubbio la premessa per avviare gli onerosi dossier di registrazione in Europa di ulteriori DOP, IGP e STG.
Le filiere e gli operatori che partecipano alla realizzazione dei PAT, a loro volta, si prestano ad aderire a progetti co-finanziati di valorizzazione e promozione, nei diversi contesti disponibili sui vari livelli di amministrazione (UE-Italia-Regioni-Province).
Nondimeno, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE, il regime di tutela di DOP, IGP e STG mantiene un carattere esclusivo per quanto attiene ai riconoscimenti di qualità legate a territori e tradizioni, in agricoltura e produzioni alimentari, nel Mercato Unico.
Da ciò deriva l’impossibilità di proteggere i Prodotti Agroalimentari Tradizionali, rispetto a fenomeni di evocazione e usurpazione dei rispettivi nomi, con strumenti legali specifici. Fatta salva l’ipotesi di ricorrere ad argomenti di carattere generale, che attengono all’impiego di nomi usuali per designare i singoli alimenti.
La violazione dei criteri prescritti per la denominazione di vendita può venire punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2000 a € 16.000, ai sensi del d.lgs. 231/17, articolo 8. Nel caso in esame peraltro, è da escludere che una lieve variazione di quantità dei singoli ingredienti possa indurre il consumatore a dubitarne o confonderne l’identità.
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Un caro saluto e buona Pasqua
Dario