- 19/02/2022
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario buongiorno,
nel sito ecommerce everli.com mi sono imbattuta in una confezione di pasta ripiena fresca che è molto invitante ma pure enigmatica nell’indicazione della quantità degli ingredienti caratterizzanti, o QUID, in etichetta.
Ti allego l’etichetta dei «ravioli ricotta/spinaci e parmigiano» prodotti in Lazio nella provincia di Rieti, per chiedere un Tuo breve parere al riguardo. Molte grazie
Emanuela
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Emanuela buongiorno,
l’etichetta della ‘pasta antica’ in esame presenta gravi vizi di conformità sulla quantità degli ingredienti caratterizzanti (QUID), ma anche sull’indicazione degli allergeni e vari altri aspetti che rilevano anche dal punto di vista sanitario.
1) Pasta ripiena e quantità degli ingredienti caratterizzanti
1.1) Quantità degli ingredienti caratterizzanti
La quantità degli ingredienti caratterizzanti – vale a dire, quelli raffigurati o citati in etichetta anche al di fuori della lista degli ingredienti, ovvero quelli che il consumatore medio generalmente associa al prodotto – deve sempre venire specificata, secondo la regola del QUID (Quantitative Ingredient Declaration).
La regola del QUID comporta l’obbligo di indicare la quantità dei singoli ingredienti caratterizzanti, in percentuale rispetto al totale degli ingredienti utilizzati in ricetta. Tale indicazione va riportata accanto al nome di ciascuno degli ingredienti soggetti al QUID, tra parentesi, in denominazione dell’alimento o sulla lista ingredienti (1,2).
1.2) Pasta ripiena, pasta e ripieno? Quale QUID?
Il QUID in etichetta della pasta ripiena a scaffale della GDO in Italia, come ha mostrato la recente analisi condotta su GIFT (Great Italian Food Trade), è sistematicamente fuorilegge. (3) Il guaio più diffuso, riscontrato nell’80% delle etichette esaminate, è il riferimento del QUID a un ingrediente composto (es. la pasta, o il ripieno) che fa parte del prodotto finito, anziché all’alimento nella sua interezza.
Ogni singolo ingrediente caratterizzante deve invece venire riferito, nella sua quantità, in rapporto al totale degli ingredienti nel momento del loro utilizzo. Con la sola accortezza – nell’eseguire i calcoli delle percentuali complessive – di calcolare la quantità dell’acqua mediante sottrazione del peso di tutti gli ingredienti da essa diversi dal peso del prodotto finito. (4)
1.3) Circolare min. Industria 165/00
Il ministero dell’Industria (ora ministero dello Sviluppo Economico), nella circolare 31.3.2000 n. 165, riferiva che ‘qualora sia indicato un ingrediente dell’ingrediente composto, di esso va indicata altresì la percentuale (es. wafer con crema alle nocciole: crema alle nocciole x% – nocciole x%).’
La circolare in questione – fonte secondaria di diritto – era peraltro basata sul d.lgs. 109/92, definitivamente abrogata dal d.lgs. 231/17 che ha aggiornato le norme nazionali sull’informazione al consumatore, e le relative sanzioni, alla luce del reg. UE 1169/11. Ed è oggi, di conseguenza, inapplicabile.
1.4) Circolare min. Industria 165/00, inapplicabilità
Alcuni operatori hanno continuato ad applicare la succitata circolare 165/00 del min. Industria anche dopo l’entrata in vigore delle normative europee che la hanno superata, a partire dalla c.d. direttiva etichettatura (dir. 2003/89/CE, recepita in Italia con d.lgs. 114/17). (5)
Questo approccio è tuttavia illegale, poiché trascura la gerarchia delle fonti di diritto. Laddove una fonte di diritto secondario – come appunto una circolare ministeriale – non può certo derogare una norma di rango sovra-costituzionale, quale è oggi il reg. UE 1169/11, articolo 22.
1.5) Doppio QUID? Informazione ingannevole
Il reg. UE 1169/11 vieta espressamente di indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti alimentari, ivi comprese le loro qualità e composizione (articolo 7). Le informazioni volontarie in etichetta e pubblicità sono soggette agli stessi requisiti, con ulteriore divieto di fornire notizie ambigue (reg. UE 1169/11, articolo 36).
Anche l’ipotesi di fornire un c.d. doppio QUID – vale a dire, riferire la quantità di un ingrediente caratterizzante (es. ricotta) contenuto in un ingrediente composto (es. ripieno di pasta fresca) in doppia percentuale, rispetto sia all’ingrediente composto, sia al prodotto finito – appare in contrasto con le citate norme, poiché in grado di confondere il consumatore.
2) Ingredienti e allergeni in etichetta
2.1) Compilazione della lista ingredienti
La lista ingredienti in etichetta dei prodotti alimentari preimballati e preincartati, anche dei take-away – oltreché nei cartelli di esposizione degli alimenti sfusi, e nei menù e/o registri delle collettività (es. bar, fast food, pizzerie, trattorie, ristoranti, mense, catering. V. nota 6) – deve seguire le regole introdotte dal reg. UE 1169/11 e integrate dal d.lgs. 231/17 (4).
Gli ingredienti devono sempre venire designati con la denominazione dell’alimento per ciascuno di essi prevista. In ordine decrescente di peso, quando pure si tratti di ingredienti composti. I quali in ogni caso devono venire seguiti dall’indicazione, tra parentesi, dei loro ingredienti.
2.2) Allergeni
I c.d. allergeni – vale a dire, le sostanze che provochino allergie o intolleranze, indicate nell’elenco tassativo di cui in Allegato II al reg. UE 1169/11 – devono venire sempre precisati, mediante citazione espressa, in tutte le ipotesi in cui esso siano presenti o possano residuare, anche in quantità minime o in forma trasformata, su:
– ingredienti,
– additivi alimentari,
– coadiuvanti tecnologici, o comunque
– nel prodotto finito, anche a causa di contaminazioni accidentali.
Ogni allergene deve venire riportato con evidenza grafica della sua parola chiave (es. grassetto, maiuscolo), nella lista ingredienti. E dev’essere ripetuto, allorché presente in più matrici, senza evidenza grafica, accanto a ciascuna di esse. A meno che il nome dell’allergene sia già contenuto ovvero evidente nella relativa denominazione (es. yogurt, burro).
3) Esame etichetta
L’etichetta in esame presenta una serie di non conformità che dovrebbero indurre al richiamo del prodotto:
– nome operatore responsabile assente, (7)
– marchio di identificazione non leggibile,
– lotto e TMC forse riportati altrove ma senza fare riferimento al dove,
– ‘Lista ingredienti’, dicitura obbligatoria ma assente,
– QUID ingannevole (percentuali riferite agli ingredienti composti senza neppure indicare la loro quota sul totale),
– ‘farina00’ priva del riferimento al cereale di base, vale a dire allergene non dichiarato in etichetta,
– ‘fecola di patate’, ingrediente composto privo di designazione dei suoi componenti,
– ‘fibra vegetale’ ignota, inammissibile,
– dichiarazione nutrizionale fuorilegge per disordine delle voci e uso dei punti (in luogo delle virgole) per esporre i decimali. (8)
Ad abundantiam, va ricordato che il riferimento geografico – ‘prodotto italiano’, ‘Rieti’ – innesca l’applicazione del reg. UE 2018/775. (9)
Per approfondimenti, si consiglia la lettura del nostro ebook ‘1169 PENE – Reg. UE 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Reg. UE 1169/11, articolo 22
(2) Dario Dongo. Ingredienti composti e QUID in etichetta, inganni diffusi. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.6.19 https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/ingredienti-composti-e-quid-in-etichetta-inganni-diffusi
(3) Marta Strinati. Pasta fresca ripiena, il gusto delle etichette ingannevoli. 38 prodotti a confronto. GIFT (Great Italian Food Trade). 10.2.22, https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/pasta-fresca-ripiena-il-gusto-delle-etichette-ingannevoli-38-prodotti-a-confronto
(4) Dario Dongo. Lista ingredienti, ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.3.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/lista-ingredienti-abc
(5) Dario Dongo. Cheese scam, la frode a fettine. GIFT (Great Italian Food Trade). 10.10.17, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/cheese-scam-la-frode-a-fettine
(6) Dario Dongo. Alimenti sfusi e preincarti, collettività. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.3.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/alimenti-sfusi-e-preincarti-collettività
(7) Nome o ragione sociale dell’operatore responsabile. Il marchio può bastare? Il parere dell’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 4.3.17, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/nome-o-ragione-sociale-dell-operatore-responsabile-il-marchio-può-bastare-il-parere-dell-avvocato-dario-dongo
(8) Dario Dongo. Dichiarazione nutrizionale obbligatoria, al via il 14.12.16. L’ABC delle norme da applicare. FARE (Food and Agriculture Requirements). 30.10.16,
https://foodagriculturerequirements.com/approfondimenti_1/dichiarazione-nutrizionale-obbligatoria-al-via-il-14-12-16-l-abc-delle-norme-da-applicare_1
(9) Nel caso di specie, laddove spinaci e uova avessero origine diversa bisognerebbe precisare tale notizia in etichetta.