- 16/09/2023
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario,
la nostra industria di produzione di pasta all’uovo è stata richiesta di stampare nuove etichette, a marchio del distributore (private label) con aggiunta del QUID relativo alla semola di grano duro, poiché viene indicato trattarsi di grano italiano.
Vorrei conoscere la Tua opinione al riguardo.
Molte grazie come sempre, Marinella
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Marinella,
vale anzitutto la pena ricordare che l’operatore responsabile di correttezza e completezza delle notizie riportate in etichetta, come si è visto, è il titolare del marchio con cui l’alimento viene commercializzato. La trasparenza dell’informazione è in ogni caso un obiettivo condiviso ‘from farm to fork’ ed è perciò opportuno condividere le regole applicabili.
Il Food Information Regulation (EU) No 1169/11 – relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – è infatti volto a garantire che le informazioni fornite in etichetta siano veritiere e trasparenti. Con il duplice obiettivo di tutelare i consumatori e la libera concorrenza tra i produttori, sulla base di regole comuni.
1. QUID, condizioni d’impiego
L’indicazione del QUID (Quantitative Ingredient Declaration) – in lista ingredienti o nella denominazione dell’alimento – è obbligatoria quando un ingrediente o una categoria di ingredienti:
- figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
- è evidenziato nell’etichetta mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o
- è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto (reg. UE 1169/11, articolo 22).
2. Paste e sfarinati, normativa italiana (inapplicabile)
Il legislatore italiano ha adottato una normativa nazionale sulla ‘produzione e commercializzazione di sfarinati e di paste alimentari’ (DPR 9 febbraio 2001, n. 187, modificato con il DPR del 5 marzo 2013, n. 41). Il suo campo di applicazione è limitato ai soli prodotti realizzati e/o confezionati e commercializzati in Italia.
Il governo italiano ha peraltro omesso di notificare la citata normativa alla Commissione europea, come invece doveroso ai sensi di:
- Direttiva 98/48/CE, successivamente abrogata dalla direttiva UE 2015/1535. Si veda il registro TRIS anni 2012-2013,(1)
- Regolamento (UE) 1161/11, articolo 45. (2)
La normativa tecnica italiana su sfarinati e paste alimentari è dunque inapplicabile, per contrasto con il diritto europeo, sulla base di consolidata giurisprudenza della Court of Justice of the European Union (CJEU), oltreché nazionale. (3)
2.1 Denominazione usuale e descrittiva
Ciò premesso, si considera quanto segue:
– l’esistenza di un documento applicato sul mercato italiano nell’arco di due decadi dagli operatori del comparto vale a consolidare l’aspettativa dei consumatori nazionali in merito alla corrispondenza tra i nomi indicati e le caratteristiche dei processi e dei prodotti ivi descritte,
– tali nomi possono perciò venire intesi come denominazioni usuali, con la conseguenza che le variazioni rispetto ai relativi ‘disciplinari’ comportano l’obbligo, per l’operatore responsabile, di ricorrere a una denominazione descrittiva,
– la denominazione descrittiva deve venire integrata, ove del caso, con informazioni chiare ed evidenti in merito all’utilizzo di uno o più ingredienti sostitutivi. (4)
3. Pasta all’uovo, caratteristiche e requisiti di etichettatura
La denominazione – usuale e non legale per le ragioni anzidette – della pasta all’uovo prevede che essa venga ‘prodotta esclusivamente con semola e almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a duecento grammi di uovo per ogni chilogrammo di semola’ (DPR 187/01 e successive modifiche, articolo 8) (5) . La quantità di uova (o di ovoprodotto liquido fabbricato esclusivamente con uova intere di gallina) deve quindi rappresentare almeno il 16,7% del prodotto finito.
L’etichettatura della pasta all’uovo si caratterizza per gli obblighi di indicare in etichetta:
– la denominazione ‘pasta all’uovo’, nello stesso campo visivo ove è indicata la quantità del prodotto (sia esso collocato sul fronte, il retro o un lato della confezione, a libera scelta dell’operatore responsabile),
– il QUID delle uova, accanto alla denominazione dell’alimento o in lista ingredienti, espresso in percentuale rispetto al totale degli ingredienti immessi nella formula dell’alimento, in fase di preparazione. Non è viceversa necessario indicare il QUID della semola, non trattandosi di un ingrediente caratterizzante.
A tale riguardo si sottolinea come il dato quantitativo distintivo e variabile che può influenzare la scelta di acquisto di una pasta all’uovo, nella prospettiva del consumatore, è il solo ingrediente di maggior valore – cioè l’uovo – e non certo quello residuale, se pur presente in maggior quantità. Se così non fosse, il legislatore avrebbe prescritto la disclosure dell’intera ricetta di ogni prodotto alimentare che presenti anche solo un ingrediente caratteristico, con oneri inaccettabili per gli
operatori oltreché compromissione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale a ciò relativi (es. Coca-Cola).
La circostanza che sia in etichetta sia fatto riferimento alla provenienza del grano non rileva ai fini dell’indicazione della sua quantità. L’interesse del consumatore sull’origine territoriale della materia prima di un ingrediente (grano utilizzato nella semola) è infatti rivolto a un dato qualitativo e non quantitativo. A eccezione dell’ipotesi in cui in cui il grano utilizzato nella semola abbia provenienze diverse (es. grano italiano ed extra-UE), nel qual caso invece ricorre l’obbligo di precisare anche la quantità del solo grano di provenienza italiana rispetto al totale degli ingredienti utilizzati. Al preciso scopo di non indurre in errore il consumatore sulla effettiva provenienza di una materia prima, qualora essa non sia uniforme.
4. Come calcolare il QUID
La quantità dell’ingrediente o categoria di ingredienti soggetta a indicazione obbligatoria del QUID ‘corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione’ (reg. (UE) 1169/11, allegato VIII, paragrafo 3, lettera a).
Qualora invece l’alimento sia soggetto a perdita di peso per calo di umidità ovvero a seguito di trattamento termico o altri tipi di trattamenti (es. liofilizzazione, atomizzazione):
– ‘la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito’, (6)
– ‘tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull’etichettatura supera il 100%, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito’. (7)
L’esempio più classico di applicazione della deroga da ultimo citata riguarda riguarda le marmellate e confetture, ove il solo ingrediente caratteristico è la frutta impiegata (non anche lo zucchero) e la sua quantità – che sovrabbonda il 100% degli ingredienti immessi in fase di preparazione – e viene esposti nella quantità utilizzata per ottenere 100 g di prodotto finito.
A ben vedere tuttavia tale ultima ipotesi occorre in tutte le ipotesi in cui il prodotto sia soggetto a calo di peso a causa di un trattamento, ivi inclusa la stagionatura, laddove inevitabilmente il peso degli ingredienti immessi supera quello del prodotto finito. Si spiega così la prassi diffusa di riferire il QUID, in prodotti come la pasta all’uovo, in percentuale corrispondente alla quantità dell’ingrediente caratteristico (uovo) rispetto al prodotto finito. Come da esempio fornito dalla stessa Commissione europea, in relazione al burro impiegato per preparare i biscotti al burro (v. nota 6).
Cordialmente
Dario
Note
(1) TRIS (Technical Regulations Information System). Search the database https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/search
(2) Dario Dongo. D.lgs. 231/17, abrogazioni incerte. GIFT (Great Italian Food Trade). 23.4.18
(3) Dario Dongo (2019). Food Regulations and Enforcement in Italy. Reference module in Food Science. Elsevier. ISBN 9780081005965. Doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.21172-4
(4) Dario Dongo. Pasta di grano duro, altri cereali, legumi. L’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 13.11.19
(5) DPR 9 febbraio 2001, n. 187. Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. Testo consolidato al 14.12.18 su Normattiva
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;187
(6) La Comunicazione della Commissione sull’applicazione del QUID riporta l’esempio dei ‘butter biscuits’:
– peso totale degli ingredienti immessi nel miscelatore, 200 g (di cui 100 g farina, 50 g burro, 40 g zucchero,
10 g uova),
– peso totale del prodotto finito dopo la cottura in forno, 170 g,
– calcolo del QUID del burro, (50/170)*100 = 29,4% di burro
(7) V. reg. (UE) n. 1169/2011, art. 9, par. 1, lett. d) e art. 22