- 01/02/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte

Gent.mo avvocato Dongo,
Le chiedo un parere in merito all’obbligo di indicare, in ristorazione e pasticceria, se il prodotto alimentare è ‘decongelato’. Mi riferisco in particolare alle seguenti ipotesi:
– prodotti di pasticceria (es. brioche, torte) venduti sfusi nei bar. L’obbligo di indicare ‘decongelato’ si applica solo ai prodotti finiti, precotti, o anche a quelli congelati prima della cottura che poi viene eseguita sul punto vendita?
– ristorazione. L’obbligo di indicare ‘decongelato’, sul menù, si applica solo ai piatti già preparati (es. lasagne congelate) o anche agli ingredienti congelati che ne sono protagonisti (es. ragù di mare per spaghetti allo scoglio)?
Molte grazie, Francesca
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Cara Francesca,
Food Information Regulation (EU) 1169/11, FIR, ha introdotto l’obbligo di indicare – in etichettatura degli alimenti preimballati – lo stato fisico decongelato.
Le deroghe introdotte dal Parlamento Europeo, nella fase di esame politico della proposta del FIR, hanno però vanificato l’obiettivo di trasparenza dell’informazione che la Commissione prefiggeva di realizzare. E così:
‘Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato». Tale obbligo non si applica:
a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale;
b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità’ (articolo 17 e Allegato VI, Parte A).
1) Ristorazione e pasticceria, obblighi di indicare il prodotto ‘decongelato’
Il legislatore europeo ha riservato alla legislazione concorrente degli Stati membri la disciplina dell’informazione sui prodotti alimentari in entrambi i casi in cui essi vengano:
– somministrati dalle collettività (i.e. bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, fast-food, take-away, food delivery);
– venduti sfusi (e.g. bar, pasticcerie, fornai, gastronomie) e preincartati per la vendita diretta (i.e. supermercati). (1)
L’unica informazione doverosa e specifica, in tutti questi casi, riguarda la presenza anche solo possibile (a causa di contaminazione incrociata) di una o più delle matrici alimentari e sostanze in grado di provocare allergie e intolleranze alimentari, indicate nell’elenco tassativo di cui in Allegato II al FIR. (2)
2) Alimenti sfusi e preincartati
Le informazioni da riportare sui cartelli di vendita esposti in prossimità degli alimenti venduti sfusi e sulle etichette di quelli preincartati, in Italia, sono indicate nel decreto legislativo 231/17, che attua il FIR e stabilisce le relative sanzioni.
Il d.lgs. 231/17, all’articolo 19 (vendita di prodotti non preimballati) dispone l’obbligo di indicare sul cartello di vendita – ‘da tenere bene in vista… in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi‘ – alcune notizie essenziali a designare l’alimento. (1) Tra queste:
– l’indicazione «decongelato», accanto alla denominazione di vendita, alle condizioni ‘di cui all’Allegato VI, punto 2, del regolamento [UE 1169/11, ndr], fatti salvi i casi di deroga previsti.’
2.1) Prodotti di pasticceria
I prodotti decongelati di pasticceria devono quindi venire presentati con l’apposita dicitura ‘decongelato’, da riportare sul cartello di vendita relativo a ciascuno di essi, con apposita citazione dei singoli allergeni ivi presenti. A prescindere da quando la loro cottura abbia avuto luogo, prima o dopo il congelamento.
La deroga prevista per i prodotti il cui ‘scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità’ non appare applicabile a tali prodotti, salvo verifica caso per caso, poiché la qualità di un prodotto fresco di pasticceria è diversa da quella di un prodotto preparato alcune settimane o mesi prima (3,4).
3) Alimenti decongelati al ristorante
La responsabilità del ristoratore di ‘indicare nella lista delle vivande, posta sui tavoli di un ristorante, che determinati prodotti sono congelati’ si basa invece su consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, secondo cui:
– ‘l’esercizio dì ristorazione ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori, di tal che
– la mancata specificazione della qualità del prodotto (naturale o congelato) integra reato di tentata frode nell’esercizio del commercio, perché
– la stessa proposta di vendita non veritiera, insita nella lista vivande, costituisce un atto diretto in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all’art. 515 cod. pen. [frode in commercio, ndr]’. (4)
3.1) Frode in commercio
La frode in commercio si configura già a livello di tentativo, secondo la Corte di Cassazione, ‘quando l’alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all’acquirente una cosa per un’altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata’. La Suprema Corte ha dunque chiarito che:
– ‘costituisce il tentativo del delitto di frode in commercio anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande che determinati prodotti sono congelati, giacché il ristoratore ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori’. Di conseguenza
– il menù, una volta messo a disposizione degli avventori, ‘equivale a una proposta contrattuale nei confronti dei potenziali clienti e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista’. E addirittura
– ‘anche l’esposizione di immagini del prodotto offerto, in luogo della sua descrizione nel menù, è idonea a configurare la condotta di reato, stante la natura diretta a incentivare la consumazione del prodotto’. (5)
3.2) Piatti o ingredienti congelati ?
La Corte di Cassazione ha altresì statuito che ‘anche la mera disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menu, nella cucina di un ristorante, configura il tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore’. (5)
La differenza di valore (effettivo e/o percepito) tra l’alimento o ingrediente fresco e congelato può quindi venire intesa come la condizione che fa scattare l’obbligo – per il gestore dell’esercizio di ristorazione o di altra collettività – di specificare quando l’ingrediente dell’alimento è ‘decongelato’.
4) Conclusioni provvisorie
La trasparenza, nell’informazione ai consumatori e gli avventori, è un requisito fondamentale. Di particolare rilievo negli esercizi pubblici ove essa è tuttora spesso carente, con particolare ma non esclusivo riguardo al caso del pesce decongelato bensì presentato come ‘abbattuto per legge’ (6,7,8).
Il rigore espresso nella giurisprudenza unanime della Corte di Cassazione (4,5), suggerisce di adottare la massima attenzione nel fedele rispetto degli obblighi contrattuali a ciò relativi. A maggior ragione tenuto conto che il delitto di frode in commercio integra altresì la responsabilità amministrativa degli enti (9,10).
Il delitto di frode in commercio può venire contestato anche in ipotesi di violazione delle norme stabilite dal regolamento (UE) 1169/11. Tali violazioni vengono infatti punite con la sanzione amministrativa con riserva di applicazione della legge penale (come indica la ricorrente formula ‘salvo che il fatto costituisca reato’).
Per approfondimenti si richiama l’ebook dello scrivente ‘1169 pene. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Dario Dongo. Alimenti sfusi e preincarti, collettività. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.3.18
(2) Dario Dongo. Loose and prewrapped foods, the dutiful information. FT (Food Times). January 16, 2025
(3) Dario Dongo. Pasticceria decongelata? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 16.10.18
(4) Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 56105/18
(5) Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 4735/2018. Si vedano anche le sentenze 34783/2017, 899/2015, e varie altre
(6) Dario Dongo. Decongelato, frode o sanzione amministrativa? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 9.11.18
(7) Dario Dongo. Pesce abbattuto o congelato? GIFT (Great Italian Food Trade). 28.12.17
(8) Dario Dongo. Mozzarella congelata nella pizza? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 8.2.17
(9) La frode in commercio è uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 e successive modifiche. Si veda al riguardo il precedente articolo di Dario Dongo, Pierluigi Copparoni. Responsabilità amministrativa d’impresa nella filiera alimentare. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.6.18
(10) La condanna del legale rappresentante di un’impresa per il delitto di frode in commercio è altresì condizione ostativa alla partecipazione a bandi di finanziamenti pubblici. Oltre a comportare la sospensione e il decadimento dai benefici di procedure di finanziamento già in corso, con conseguente onere di restituzione degli anticipi già eventualmente ottenuti