Origine materie prime, reg. UE 2018/775. Risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno,

sono Francesca Serrano e spesso leggo i suoi articoli. Volevo chiederle una delucidazione in merito alla dichiarazione dell’origine primario.

Se abbiamo un prodotto a base di funghi, dove in etichetta non viene evidenziata l’origine tramite bandiere/ made in italy, bisogna inserire lo stesso l’origine dell’ingrediente primario?

Se riuscisse ad aiutarci a capire meglio le sarei grata

Cordiali saluti

 

Dott.ssa Francesca Serrano

Ufficio Qualità


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Buongiorno Francesca,

l’indicazione dell’origine delle materie prime sulle etichette della generalità dei prodotti alimentari è a tutt’oggi facoltativa.

L’origine o provenienza delle materie prime in etichetta può divenire obbligatoria al ricorrere delle ipotesi di cui a seguire (per i dettagli, si veda il precedente articolo):

– applicazione di normative verticali (es. prodotti biologici, carni, uova, miele, oli vergini d’oliva, ortofrutta),

– indicazione su base volontaria dell’origine o provenienza del prodotto (vale a dire, il Paese ove ha avuto luogo la sua ultima trasformazione sostanziale).

In tale ultima ipotesi – a decorrere dall’1.4.20, data di applicazione del reg. UE 2018/775 – solo quando l’ingrediente primario (>50% nella formula del prodotto) abbia origine diversa da quella del prodotto, se ne dovrà fornire notizia. Con due modalità alternative, a scelta dell’operatore che può:

– limitarsi a indicare ‘con ingrediente… di origine diversa’, oppure

– citare l’origine o provenienza dell’ingrediente primario. Con un livello di dettaglio che può variare dalla designazione specifica del territorio (Comune, Provincia o Regione) o del Paese, fino all’approssimazione ‘UE’, ‘non UE’, ‘UE e non UE’. (1)

L’obbligo ricorre soltanto, si noti bene, qualora in etichetta o pubblicità venga fornita un’indicazione volontaria del tipo ‘Made in…’ o ‘prodotto in...’ (o anche, ad esempio, ‘prodotto italiano’, ‘prodotto ligure’). Sia pure mediante sola suggestione grafica (es. tricolore, simbolo della Lanterna di Genova).

L’indicazione non è dovuta, invece, per la sola indicazione obbligatoria di indirizzo (nonché nome o ragione sociale) dell’operatore responsabile. Né qualora il riferimento geografico sia contenuto in un marchio, né sui prodotti registrati come IGP e STG, né su quelli biologici (ove una pur approssimativa indicazione d’origine delle materie prime agricole è invero già prevista.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Chi scrive ha invano denunciato l’eccesso di potere della Commissione europea, nell’esercizio della delega a essa conferita con reg. UE 1169/11 che ha poi condotto all’adozione del reg. UE 2018/775. Tale osceno regolamento è stato così rinominato, sempre da chi scrive, ‘regolamento OPT (Origine Pianeta Terra)’. L’indicazione ‘UE e non UE’ può infatti avere il solo significato di distinguere un ingrediente del pianeta Terra da quelli che provengano da altri astri della galassia. Si veda l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/origine-ingrediente-primario-reg-ue-2018-775-call-for-action



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