Origine ingredienti multicereali? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,

la nostra impresa realizza prodotti da forno, origine Italia (intesa come Paese di ultima trasformazione sostanziale), destinati alla vendita sul canale della GDO.

Tra questi vi è una referenza realizzata con frumento 100% italiano e altri cereali di cui viceversa non possiamo garantire la continuità di approvvigionamento da fornitori locali.

In fase di revisione dell’etichetta ho inserito la bandiera italiana accanto alla dicitura ‘con grano italiano’, che per maggiore chiarezza ho ripetuto sull’elenco ingredienti.

Ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. 2018/775 ho considerato la farina di frumento come ingrediente comunemente associato al prodotto, anche se sul fronte etichetta ho citato anche gli altri ingredienti che distinguono questo multicereali. Cosa ne pensi?

Grazie

Ernesto


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Ernesto buongiorno,

l’etichetta in esame merita a mio avviso una revisione, in ragione di quanto segue.

Origine prodotto, ‘Made in Italy

L’indicazione del Paese o del luogo di origine del prodotto – così come qualsivoglia riferimento geografico, anche grafico o simbolico, nell’informazione commerciale a esso relativa (etichetta, pubblicità, siti web ed ecommercesocial network) – può venire apposta su base volontaria (1,2).

L’origine italiana del prodotto o ‘Made in Italy’, come da Te correttamente indicato, significa letteralmente ‘prodotto in Italia’. Vale a dire, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/11 e del Codice unico doganale da esso richiamato, che il prodotto alimentare:

– è stato interamente realizzato in Italia (anche a partire da materie prime italiane, ed è perciò ‘100% Made in Italy’), ovvero

– è stato realizzato in due o più Paesi ma ha subito in Italia la sua ultima trasformazione sostanziale ed economicamente rilevante.

Origine del prodotto, indicazioni geografiche di dettaglio

Indicazioni geografiche di dettaglio – quali ad esempio il riferimento a un’area estesa a più Regioni (es. Alpi),  una Regione o una Provincia, un Comune – devono ovviamente risultare veritiere e dimostrabili. (3)

La sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento è a sua volta un’indicazione volontaria e la sua menzione in etichetta, al ricorrere delle circostanze di cui a seguire, innesca l’applicazione del reg. UE 2018/775 (origine ingrediente primario). (4)

Origine o provenienza ingredienti primari

Il reg. UE 2018/775 attua il reg. UE 1169/11 nel disciplinare l’obbligo di indicare la diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario, nei casi in cui l’informazione commerciale riferisca alla ‘italianità’ del prodotto. (5)

L’ingrediente primario è definito in quanto tale al ricorrere di due ipotesi:

– ingrediente significativo, a identificarsi con un criterio quantitativo (>50% in peso o volume nella formulazione del prodotto),

– ingrediente caratteristico, in quanto generalmente associato dal consumatore medio a quel tipo di alimento, ovvero richiamato in etichetta e/o pubblicità con parole o immagini).

Diversa origine o provenienza ingredienti primari, etichettatura

Qualora uno o più ingredienti primari (6,7) abbiano origine o provenienza diverse rispetto all’origine del prodotto alimentare e a questa sia stato fatto riferimento – anche solo grafico, in una o più parti dell’etichetta – bisogna precisare ogni volta, nello stesso campo visivo ove è presente il richiamo geografico e con pari visibilità – una informazione a scelta tra quelle che seguono:

– ‘con ingrediente/i primario/i di origine/provenienza diversa’, o

– ‘origine/provenienza ingrediente primario UE/non-UE/UE e non UE (o nome del Paese)’.

Revisione etichetta

Nel caso di specie, diversi ingredienti caratteristici sono citati in etichetta. Il solo riferimento a ‘multicereali’ a ben vedere identifica un ingrediente, se pure composto, che caratterizza l’alimento.

Qualora l’operatore non sia in grado di assicurare l’origine uniforme dei vari ingredienti primari e tuttavia intenda vantare la provenienza di uno solo di essi, potrà abbinare a questa indicazione una dicitura di sintesi quale ‘con ingredienti primari di origine diversa’.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Al di fuori dei casi in cui l’indicazione obbligatoria d’origine sia prescritta da normative orizzontali (es. prodotti biologici, indicazioni geografiche) o verticali, applicate a singole categorie di alimenti

(2) Dario Dongo. Made in Italy in etichetta per un prodotto su 4. Ma che vuol dire? GIFT (Great Italian Food Trade). 24.4.17, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/made-in-italy-in-etichetta-per-un-prodotto-su-4-ma-che-vuol-dire

(3) Reg. UE 1169/11, articoli 7.1.a e 36

(4) Dario Dongo. Sede stabilimento e origine obbligatoria, etichette non conformi. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.10.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-e-origine-obbligatoria-etichette-non-conformi

(5) Dario Dongo. Origine ingrediente primario, reg. UE 2018/775, linee guida Commissione europea. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.1.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primario-reg-ue-2018-775-linee-guida-commissione-europea

(6) Origine ingrediente primario nei prodotti dolciari da forno, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 18.6.20, https://foodagriculturerequirements.com/origine-ingrediente-primario-nei-prodotti-dolciari-da-forno-risponde-lavvocato-dario-dongo

(7) European Commission Notice on the application of the provisions of Article 26(3) of Regulation (EU) No 1169/2011. V. paragrafo 3.2, su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0131(01)



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