- 18/06/2020
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario buongiorno,
Ho un dubbio in merito al regolamento sull’etichettatura di origine dell’ingrediente primario (reg. UE 2018/775).
Sto rivedendo le etichette di alcuni prodotti dolciari da forno, come le ‘paste di meliga’ che Ti preciso essere realizzate con il 29% di farina di frumento, il 20% di burro e il 17% di farina di mais. Ti allego:
– lista ingredienti. ‘Farina di grano tenero 0, zucchero, burro, farina di mais 17%, uova fresche, miele. Agenti lievitanti: difosfato di sodio, carbonato di sodio, acido di sodio, amido di mais, sale, aroma naturale: limone. Può contenere tracce di frutta a guscio e soia‘,
– dichiarazione volontaria in etichetta. ‘Specialità artigianale piemontese con farina di mais delle valli piemontesi , burro italiano di centrifuga e uova da allevamento a terra.’
Come ritieni opportuno muoversi?
Ti ringrazio,
Pietro
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Pietro buongiorno,
il regolamento (UE) n. 2018/775 prescrive di indicare in etichetta la diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario rispetto all’origine degli alimenti (intesa quale luogo di loro ultima trasformazione sostanziale), laddove quest’ultima venga comunicata.
Ingrediente primario, significativo, caratteristico
L’ingrediente primario a cui si riferisce è quello definito dal reg. UE 1169/11:
1) l’ingrediente significativo, cioè quello che rappresenti più del 50% nella ricetta del prodotto, e/o
2) l’ingrediente caratteristico, in quanto
– ‘figura nella denominazione dell’alimento, o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore,
– è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica, o
– è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto’. (1)
Gli ingredienti primari possono anche essere più d’uno. Il reg. UE 1169/11 riferisce infatti a ‘l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento’, all’articolo 2.2.q. La Commissione europea – nelle proprie linee guida 30.1.20 sull’applicazione del regolamento (UE) 2018/775 – chiarisce al riguardo che ‘if the food business operator identifies, on the basis of the definition at hand, more than one primary ingredient, the country of origin or the place of provenance of all these primary ingredients must be indicated.’ (2)
Prodotti dolciari da forno, quali ingredienti primari?
La questione in esame ricorre in numerosi prodotti dolciari da forno, denominazione che si raccomanda tra l’altro di utilizzare anche per le ‘paste di meliga’. (3) Il riferimento all’origine del prodotto – in questo caso, ‘specialità artigianale territoriale’ – integra una delle condizioni affinché il regolamento (UE) 2018/775.
Bisogna quindi valutare – tenuto anche conto delle modalità di presentazione del prodotto (notizie e immagini) – se esistano uno o più ingredienti primari. Si può a tal fine seguire una semplice check-list, seguendo il dettato legislativo:
– ingrediente >50%? No,
– ingrediente associato alla denominazione? Sì. La parola mèliga è usata tradizionalmente, in alcune aree Nord Italia, per indicare il mais.
Il mais è dunque un ingrediente caratteristico. Ve ne sono altri?
– ingredienti di cui è indicata la quantità? Nessuno oltre al mais
– ingredienti citati al di fuori della lista (es. biscotti al burro) o rappresentati graficamente (es. spighe di grano, farina bianca, uova) in etichetta? Sì, burro (piemontese) e uova (da allevamento a terra)
Qualora non vi siano altri ingredienti caratteristici in quanto mostrati in etichetta, il regolamento (UE) 2018/775 non si applica al biscotto in esame in quanto l’unico ingrediente primario abbia effettivamente la stessa provenienza del luogo di trasformazione dell’alimento che è stato dichiarato (Piemonte).
L’operatore responsabile dev’essere in grado, ovviamente, di offrire prova documentale della provenienza dell’ingrediente caratteristico.
Questione allergeni
L’indicazione degli allergeni nella lista ingredienti in esame presenta invece gravi non conformità. Bisogna anzitutto specificare i singoli frutti con guscio eventualmente presenti (es. mandorle, noci, nocciole). L’indicazione generica della categoria ‘frutta a guscio’, viceversa, non è idonea a indicare la possibile presenza dei singoli ingredienti allergenici che vi appartengano.
Né è ammissibile riferire a ‘tracce di’, in quanto concetto privo di riferimenti scientifici e normativi (e dunque ambiguo, in contrasto con il reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36).
Per approfondimenti si veda l’ebook gratuito ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food
Cordialmente
Dario
Note
(1) Reg. UE 1169/11, articoli 2.2.q e 22
(2) Commission Notice on the application of the provisions of Article 26(3) of Regulation (EU) No 1169/2011, paragrafo 3.2. Documento (C/2020/428) in Gazzetta Ufficiale C 32, 31.1.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0131(01)
(3) La denominazione usuale ‘paste di meliga’ è invero conosciuta in un ristretto ambito territoriale. Al di fuori di tale area circoscritta, si deve riferire alla denominazione descrittiva. V. precedenti articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/denominazione-dell-alimento, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/denominazione-dell-alimento_1