- 02/11/2024
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte

Egregio Avv. Dongo.
Le sottopongo il caso di un’associazione apistica (priva di riconoscimento giuridico) che intende avviare la compravendita di candito per api e la vendita del miele, per incrementare le proprie magre risorse. È possibile esercitare queste attività senza bisogno di registrare l’associazione?
Molte grazie, (lettera firmata)
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Gentilissimo/a,
White paper on food safety (Commissione europea, 12.1.2020) identificò le diffuse carenze di registrazione degli operatori presso le autorità sanitarie e veterinarie come il primo problema da affrontare.
General Food Law, Hygiene Package e successive riforme, nelle due ultime dozzine d’anni, hanno colmato questa e altre carenze del diritto alimentare coevo, per garantire un elevato livello di sicurezza alimentare in UE.
1) Mangimi
Regolamento (EC) No 178/2002 (General Food Law, GFL) ha anzitutto offerto le definizioni di:
– «mangime» (o «alimento per animali»), ‘qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali’. Tale definizione include sia il candido per api oggetto del quesito sia, si noti bene, i coprodotti e scarti delle imprese agricole e alimentari destinate alla produzione di mangimi;
– «impresa nel settore dei mangimi», ‘ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo ad animali’. (1)
Feed Hygiene Regulation (EC) No 183/2005 ha poi introdotto requisiti specifici a garanzia igiene dei mangimi, i quali comprendono i doveri di registrazione e riconoscimento delle singole unità di ‘impresa nel settore dei mangimi’, nonché apposite disposizioni sulla rintracciabilità. (2)
1.1) Mangimi, registrazione o riconoscimento
La registrazione presso le autorità veterinarie pubbliche è doverosa per ogni unità di impresa nel settore dei mangimi, come sopra definita. La Commissione europea ha a sua volta chiarito come essa sia la conditio-sine-qua-non affinché si possano davvero garantire:
– rintracciabilità delle materie prime e dei mangimi stessi, dalla produzione agricola primaria alla trasformazione e la distribuzione all’utente finale
– responsabilizzazione di tutti gli operatori della filiera, inclusi quelli solo in apparenza secondari (i.e. importatori, commercianti, operatori della logistica)
– efficacia dei controlli ufficiali, sia per la vigilanza ordinaria, sia per la eventuale gestione delle non infrequenti crisi di sicurezza nel settore dei mangimi. (3)
Il riconoscimento delle singole unità d’impresa, a differenza della registrazione, postula una preventiva ispezione da parte delle autorità veterinarie. Ed è prescritto agli stabilimenti che svolgano attività peculiari come la fabbricazione e/o commercializzazione di additivi per mangimi o premiscele e mangimi che li contengono.
1.2) Deroghe
Le sole deroghe dagli obblighi di registrazione o riconoscimento delle singole unità d’impresa del settore dei mangimi riguardano i casi di:
a) produzione domestica privata di mangimi: i) per animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato; ii) per animali non allevati ai fini della produzione di alimenti; (4)
b) somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari, dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale; (5)
c) somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
d) fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
e) vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.
2) Alimenti
Si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») – ai sensi del General Food Law – ‘qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento‘. Oltre all’acqua potabile. Sono viceversa esclusi mangimi, animali vivi, vegetali prima della raccolta, tabacco e derivati, cosmetici, medicinali, stupefacenti.
2.1) Alimenti, registrazione o riconoscimento
Food Hygiene 1 Regulation (EC) No 852/04 ha a sua volta stabilito i doveri di registrazione o riconoscimento di tutti gli operatori che partecipano alla filiera alimentare. (6) Tutte le imprese alimentari – definite dal GFL come ‘ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti’ – devono quindi registrarsi presso le autorità sanitarie competenti.
L’autorizzazione, o riconoscimento, è invece richiesta per le imprese del settore alimentare che operano negli ambiti di:
– produzione di alimenti di origine animale, invece soggetta ai requisiti supplementari specifici di cui in Food Hygiene 2 Regulation (EC) No 853/2004. La produzione di miele, si noti bene è esclusa dall’obbligo di riconoscimento poiché classificata come attività di produzione primaria);
– additivi alimentari;
– integratori alimentari e alimenti fortificati, ove previsto dalle normative nazionali (come in Italia).
2.2) Deroghe
Le deroghe dagli obblighi di registrazione o riconoscimento delle singole unità di impresa del settore alimentare riguardano i soli casi di:
a) produzione primaria per uso domestico privato;
b) preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati all’esclusivo consumo domestico privato;
c) fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari, dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale. (5)
3) Rintracciabilità
La rintracciabilità di tutti gli alimenti, i mangimi e qualsiasi sostanza destinata a entrare a farvi parte – oltreché dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti – è un requisito inderogabile a garanzia della sicurezza di alimenti e mangimi.
Tutti gli operatori delle rispettive filiere devono perciò mantenere apposite registrazioni, in modo da poter fornire subito alle autorità competenti che ne facciano richiesta le informazioni relative a:
– merci e materiali in ingresso, nonché i loro fornitori
– prodotti e materiali in uscita, e loro destinatari diversi dai consumatori finali (reg. CE 178/02, articolo 18; reg. CE 1935/04, articolo 17).
3.1) Rintracciabilità degli alimenti di origine animale
I prodotti alimentari di origine animale, incluso il miele, devono poi soddisfare i requisiti ulteriori di tracciabilità introdotti dal reg. (UE) n. 931/2011. I quali prevedono la registrazione di informazioni aggiuntive, quali:
– descrizione dettagliata degli alimenti, inclusa la loro quantità degli alimenti;
– nome e indirizzo dei seguenti soggetti: i) operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti o del destinatario (proprietario) se diverso dal primo; ii) operatore del settore alimentare a cui gli alimenti sono stati spediti o nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario), se diverso dal primo;
– identificazione di lotto o partita, se necessario, e data di spedizione.
3.2) Rintracciabilità dei mangimi
Nel settore dei mangimi, nelle fasi successive alla produzione primaria, i registri devono comprendere i dati su acquisto, produzione e vendita nonché appositi documenti su materie prime per mangimi e mangimi composti. E così:
– nome e indirizzo di fabbricanti o fornitori dell’additivo/premiscela, natura e quantità della premiscela usata, numero di partita (ove del caso);
– nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime per mangimi e dei mangimi complementari e data di consegna;
– tipo, quantità e formulazione del mangime composto;
– natura e quantità delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell’acquirente. (7)
4) Conclusioni
Il diritto agroalimentare europeo comprende regole uniformi o quantomeno armonizzate, per garantire un elevato livello di sicurezza dei processi e dei prodotti. L’applicazione di tali regole ricade su tutte le imprese come sopra definite, con e senza scopo di lucro, a prescindere dal loro inquadramento e riconoscimento giuridico.
Le associazioni sono a loro volta tenute a registrare la propria esistenza, nel rispetto della normativa stabilita in ciascuno Stato membro. E devono inderogabilmente notificare alle autorità sanitarie competenti ogni attività relativa alla produzione, stoccaggio e commercializzazione di alimenti e mangimi, nei termini sopra esposti.
La responsabilità degli operatori – ivi incluse le persone fisiche, in assenza di personalità giuridica degli enti – comprende i doveri di autocontrollo, oltre a quelli di registrazione (o riconoscimento) e rintracciabilità. L’autocontrollo, si ricorda, comprende i pre-requisiti operativi e l’HACCP (Hazard Analysis on Critical Control Points).
Cordialmente
Dario
Note
(1) Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. Current consolidated version 1.7.24 https://tinyurl.com/2x7mjfx6
(2) Regulation (EC) No 183/2005 laying down requirements for feed hygiene. Current consolidated version 28.1.22 https://tinyurl.com/389rayf6
(3) Commission Notice — Guidance document on the implementation of certain provisions of Regulation (EC) No 183/2005 laying down requirements for feed hygiene (C/2019/4919) https://tinyurl.com/mrxr8hwm
(4) Gli ‘animali destinati alla produzione di alimenti’ sono definiti dal reg. (CE) n. 470/2009 come gli animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti
(5) Reg. (CE) n. 852/2004, articolo 1.2.c
(6) Regulation (EC) No 852/2004 on the hygiene of foodstuffs. Current consolidated version 24.3.21 https://tinyurl.com/5n8fwscs
(7) I mangimi composti sono definiti dal reg. (CE) n. 767/2009 come miscele di almeno due materie prime per mangimi con o senza additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi (sufficienti per una razione giornaliera) o complementari (con contenuto elevato di alcune sostanze, ma sufficiente per una razione giornaliera solo se utilizzati in associazione con altri mangimi).
Le materie prime per mangimi sono a loro volta definite come tutti i prodotti di origine vegetale o animale aventi lo scopo di soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, inclusi i derivati, sostanze organiche ed inorganiche, con o senza additivi per mangimi, destinati all’alimentazione in quanto tale o previa trasformazione, o alla preparazione di mangimi composti o usati come supporti di premiscele