Nutrition & health claims generici in pubblicità? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario,

la città di Palermo è invasa da manifesti di una catena di supermercati che vanta health claims e nutrition claims generici, nella pubblicità di panini farciti, venduti preincartati e preimballati.

Ti allego una fotografia dei manifesti del retailer Prezzemolo & Vitale per conoscere il Tuo parere in merito alla correttezza di questa operazione di marketing.

Molte grazie, Valentina


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

Cara Valentina,

il Nutrition & Health Claims Regulation (EC) No 1924/06 si applica ‘alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale’ (articolo 2).

Le sole indicazioni nutrizionali ammesse sono quelle indicate in Allegato al regolamento NHC, così come gli health claims esperibili sono quelli autorizzati dalla Commissione europea previo parere di EFSA (1,2). Con eccezione dei claims relativi ai botanicals, tuttora soggetti a un regime transitorio. (3)

1) Nutrition & health claims, campo di applicazione

Il Nutrition & health claims Regulation ‘si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale’ (reg. CE 1924/06, articolo 1.2).

1.1) Alimenti venduti sfusi e preincartati

Il reg. CE 1924/06 si applica anche agli ‘alimenti non preconfezionati (compresi i prodotti freschi, quali frutta, verdura o pane) destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata’ (art. 1.2, capoverso).

Gli alimenti venduti sfusi e preincartati – la cui disciplina d’informazione al consumatore è rimessa alla legislazione nazionale, con la sola prescrizione inderogabile di comunicare gli allergeni, come si è visto (4) – beneficiano della sola deroga di indicare:

  • l’etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute’, fermo restando il dovere di rispondere ai requisiti di composizione che legittimano i vari nutrition and health claims, nell’intera shelf-life degli alimenti, (5)
  • una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano’,
  • la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato’. (6)

1.2) Alimenti destinati alle collettività

Le regole europee su nutrition claims health claims si applicano ‘anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività’.

Tali prodotti sono infatti equiparati a quelli destinati al consumatore finale, per quanto attiene all’informazione al consumatore, ai sensi del Food Information Regulation.

È fatta salva la sola possibilità, in tali casi, di trasferire le informazioni nella documentazione commerciale, anziché in etichetta, quando non si tratti di prodotti preimballati destinati alla vendita (es. gelati preconfezionati). (7)

1.3) Marchi e nomi commerciali

I marchi, nomi commerciali (sale descriptions) o denominazioni di fantasia riportati ‘sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare’ che possano venire interpretati ‘come indicazione nutrizionale o sulla salute

  • possono venire utilizzati senza essere soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal regolamento NHC
  • a condizione che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute’ in conformità alle disposizioni del reg. CE 1924/06. (8)

2) Indicazioni relative a benefici generali

Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14’ (health claims. Reg. CE 1924/06, articolo 10.3. V. note 9,10).

3) Nutrition & health claims in pubblicità. Il caso in esame

I manifesti in esame riportano alcuni claim nutrizionali e salutistici che in alcuni casi appaiono palesemente fuorilegge, fatti salvi gli esiti delle analisi di laboratorio da parte delle ASL competenti ai doverosi controlli ufficiali. (11)

3.1) Nutrition claims

– ‘Calcio – brie’. È possibile che la farcitura di un panino con una fettina di formaggio offra una ‘quantità significativa’ di calcio, pari al 15% del suo valore nutrizionale di riferimento? (1)

– ‘Fibre – insalata’. La presenza di una foglia d’insalata consente al panino ‘Prezzemolo & Vitale’ di avere 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal?

– ‘Proteine – pollo modicano’. ‘L’indicazione che un alimento è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine (reg. CE 1924/06, Allegato). Da verificare.

3.2) Health claims

– ‘Antiossidanti – composta di cipolla rossa di Tropea IGP’.

L’indicazione che un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nel presente regolamento, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili del presente regolamento’.

Non si ha notizia però di health claims relativi agli antiossidanti nelle composte di cipolla di Tropea autorizzati dalla Commissione europea.

4) Conclusioni provvisorie

La pubblicità in esame presenta gravi criticità ed è esposta a concreti rischi di sanzioni, ai sensi del d.lgs. 27/2017. Oltre a possibili censure da parte dello IAP (Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria) e dell’Antitrust, per pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Dario Dongo. ABC indicazioni nutrizionali. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.5.18,

(2) Health claims in etichetta del peperoncino? Risponde l’avvocato Dario DongoFARE (Food and Agriculture Requirements). 12.2.22

(3) Dario Dongo. Health claims sui botanicals, la Corte di Giustizia fa chiarezzaGIFT (Great Italian Food Trade). 13.10.20

(4) Dario Dongo. Alimenti sfusi e preincarti, collettività. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.3.18

(5) Dario Dongo. Shelf-life, sicurezza alimentare e calo peso. Un approccio integrato. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.8.20

(6) Reg. CE 1924/06, combinato disposto dell’articolo 1.2 capoverso con gli articoli 7 e l’articolo 10.2, lettere a’ e ‘b’

(7) Reg. UE 1169/11, art. 2.2.e. V. Informazioni B2B, quale lingua utilizzare? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 15.10.22

(8) Dario Dongo. ‘Nutrition & Health Claims’ e marchi commerciali, verso lo scadere del periodo transitorio. FARE (Food and Agriculture Requirements). 13.4.17

(9) Condizioni d’uso del termine superfood in etichetta, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 21.5.21

(10) Sono fatti salvi i descrittori generici, tradizionalmente utilizzati per identificare alcuni prodotti, sottoposti ad apposite deroghe mediante procedura centralizzata a livello UE. V. Dario Dongo, Marina De Nobili. Health claims, via libera ad acqua tonica e biscotto salute. GIFT (Great Italian Food Trade). 11.3.19

(11) In tema di controlli ufficiali e sanzioni sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche si richiama l’ebook di Dario Dongo ‘1169 Pene. Reg. UE 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’.



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