Nutrition and health claims, perifrasi e varianti lessicali ammesse? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario,

i testi dei ‘nutrition and health claims’ autorizzati in Unione Europea sono a volte distanti dal linguaggio comune, a volte del tutto incomprensibili per il consumatore medio e vorrei capire se le perifrasi e varianti lessicali possono venire ammesse, in etichetta e pubblicità dei prodotti alimentari.

Molte grazie, Simone


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Simone,

il Nutrition & Health Claims (NHC) Regulation (EC) No 1924/06 indica in Allegato le sole indicazioni nutrizionali ammesse nella comunicazione commerciale sui cibi. (1)

Il reg. UE 432/12 di sua esecuzione a sua volta fornisce, nel suo testo consolidato, l’elenco degli health claims sui prodotti alimentari finora autorizzati in UE. (2)

Gli health claims relativi ai botanicals, a loro volta, possono venire utilizzati sotto la responsabilità degli operatori, nel rispetto dei criteri indicati dalla Corte di Giustizia UE. (3)

1) Nutrition and health claims, natura delle informazioni

Il campo di applicazione del reg. CE 1924/06 è limitato alle sole indicazioni non obbligatorie ‘in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche’ (art. 2.2.1). (4)

I nutrition claims ed health claims disciplinati dal reg. CE 1924/06, di conseguenza, si qualificano come informazioni volontarie in etichetta e pubblicità, ai sensi della disciplina generale offerta dal Food Information Regulation (EU) No 1169/11. E sono perciò soggetti ai criteri generali di lealtà dell’informazione di cui al reg. UE 1169/11, articoli 36 e 7.

2) Nutrition and health claims, diciture ammesse, perifrasi e varianti lessicali

Le diciture ammesse per i nutrition and health claims disciplinati dal reg. CE 1924/06 sono suscettibili di varianti lessicali e/o perifrasi, a condizione che esse non travisino il messaggio autorizzato e non inducano in errore il consumatore. Perciò l’Allegato al NHCR, nell’indicare i vari nutrition claims autorizzati e le loro condizioni d’uso, ne precisa l’applicazione anche ‘a ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore’. Alcuni esempi sono forniti già nelle premesse del regolamento su nutrition and health claims:

Una indicazione che si ritiene abbia per i consumatori lo stesso significato di un’indicazione nutrizionale inclusa nell’elenco summenzionato dovrebbe essere soggetta alle stesse condizioni d’impiego ivi indicate. Per esempio, le indicazioni relative all’aggiunta di vitamine e minerali quali «con …», «reintegrato …», «aggiunto …» o «arricchito …» dovrebbero essere soggette alle condizioni fissate per l’indicazione «fonte di …».’ (5)

3) Interpretazione offerta dall’amministrazione sanitaria in UK

Il governo inglese (Department of Health and Social Care) – che si è sempre distinto per la pubblicazione di linee guida precise, a servizio degli operatori della filiera agroalimentare e delle autorità di controllo – conferma la lettura di cui al precedente paragrafo nel documento

Nutrition and health claims: guidance to compliance with Regulation (EC) 1924/2006’.

Q1. Do I have to use the exact wording of the nutrition claim as set out in the Annex of the Regulation?
Not necessarily, as explained in Recital paragraph 21 of the Regulation. The entries in the Annex give the most frequently used wording, but wording that means the same to the consumer may be used, subject to the same control’. (Section 10: Q&A. 10.1. Nutrition claims)

4) Conclusioni provvisorie

In ragione di quanto sopra, oltreché in linea con l’interpretazione consolidata, (6) sia i nutrition claims che gli health claims (per analogia) possono venire utilizzati – nel rispetto delle condizioni generali e i requisiti previsti dal reg. CE 1924/06 (articoli 3,5,12 in particolare) – anche utilizzando perifrasi e varianti lessicali che rispondano ai requisiti di:

  • pari significato per il consumatore medio (il quale, secondo giurisprudenza consolidata di EUCJ, corrisponde al target di consumo della referenza alimentare),
  • coerenza logica del messaggio (soggetto, complemento, oggetto) fornito rispetto a quello autorizzato. Evitando perciò di stravolgerne il significato, (7)
  • veridicità (quindi prova analitica di conformità dei prodotti ai requisiti stabiliti, con tolleranza zero in difetto. V. note 8,9,10), chiarezza per il consumatore medio e non ambiguità. (11)

Post Scriptum

La nostra squadra è a disposizione degli operatori interessati per offrire consulenza di dettaglio su questi e altri temi, per meglio garantire la trasparenza e conformità alle regole in UE e altri mercati di etichette, pubblicità, schede tecniche e altre informazioni di supporto talora da fornire anche sui siti web aziendali e altri supporti. (12) Anche alla luce degli orientamenti offerti dalle autorità preposte ad applicare la direttiva sulle pratiche commerciali scorrette. (13)

Cordialmente

Dario

Note

(1) Dario Dongo. ABC indicazioni nutrizionali. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.5.18

(2) Commission Regulation (EU) No 432/2012 of 16 May 2012, establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health. Current consolidated version: 17.5.21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0432&qid=1682788550848

(3) Dario Dongo. Health claims sui botanicals, la Corte di Giustizia fa chiarezza. GIFT (Great Italian Food Trade). 13.10.20

(4) Sono di conseguenza escluse dal campo di applicazione del regolamento NHC, ad esempio, le informazioni prescritte ai sensi del reg. UE 609/2013 (alimenti destinati a un’alimentazione particolare). In tale ambito, il reg. UE 2016/128 (alimenti per fini medici speciali. Es. disfagia) vieta espressamente l’impiego di nutrition and health claims sulle etichette di food for special medical purposes (art. 7)

(5) Nutrition and Health Regulation (EC) No 1924/06, whereas 21

(6) Si richiamano al riguardo le linee guida sul Nutrition and Health Regulation pubblicate da Federalimentare (2004) e approvate dall’allora direttore generale della DGISAN, ministero della Salute, Silvio Borrello. E quelle di analogo contenuto pubblicate da CIAA, ora Food Drink Europe, a suo tempo condivise con l’allora direttrice generale della DG SANCO (ora DG SANTE), Commissione Europea

(7) Gli atti preparatori della proposta di regolamento su riferivano l’esempio dell’indicazione nutrizionale di fatto ‘solo 10% di grassi’, che non può venire ribaltata nei termini ‘90% senza grassi

(8) Tolleranza zero in difetto significa che il tenore minimo del nutriente o altra sostanza oggetto di appositi nutrition and health claims (v. esempio ‘fonte di proteine’, in nota 9) – o viceversa, la riduzione vantata (es. ‘x% meno grassi rispetto alla media dei prodotti più venduti sul mercato’. V. nota 10) – non deve mai essere inferiore ai requisiti prescritti dai regolamenti né alle indicazioni fornite in informazione commerciale

(9) Contenuto proteine sul fronte etichetta? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 3.12.22

(10) -60% grassi saturi rispetto alla precedente ricetta? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 9.3.17

(11) Dario Dongo, Alessandra Mei. Indicazioni generiche sulla salute, chiarimenti dalla Corte di Giustizia. GIFT (Great Italian Food Trade). 25.2.20

(12) Claim comparativi, questione PL, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 19.11.17

(13) Dario Dongo, Alessandra Mei. Pratiche commerciali scorrette, il Codice del Consumo nell’era digitale. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.3.23



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