- 26/12/2021
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario buongiorno,
ho letto la notizia dell’istruttoria avviata da Antitrust in Italia, nei confronti di alcuni operatori del settore alimentare e della GDO, per avere applicato il NutriScore sulle etichette dei loro prodotti alimentari a scaffale nel nostro Paese.
Al di là della possibile scelta di questo sistema piuttosto che altri da parte della Commissione europea, come modello di informazione obbligatorio in UE, ritieni possibile utilizzarlo già ora su base volontaria anche in Italia?
Grazie come sempre, Massimo
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Massimo buongiorno,
NutriScore è un marchio collettivo registrato dall’Agenzia francese per la sanità pubblica (Santé publique France) presso EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Il suo utilizzo è vincolato al rispetto di apposite norme d’uso e di uno schema grafico. Si tratta di un sistema c.d. ‘valutativo’, in quanto il logo si basa su una scala di cinque colori (dal verde al vermiglio) associato a lettere che vanno da A (migliore qualità nutrizionale) a E (minore qualità nutrizionale).
L’informazione offerta esprime l’esito di una valutazione qualitativa dei profili nutrizionali degli alimenti, mediante applicazione di un algoritmo ai valori relativi a 100 g/ml di prodotto. Tenuto conto sia dei nutrienti e le sostanze il cui apporto eccessivo può arrecare pregiudizio alla salute (es. sale, zuccheri, acidi grassi saturi), sia degli elementi che è importante assumere con regolarità (es. proteine, fibre alimentari e così anche le quantità di frutta, verdura e legumi in ricetta).
NutriScore, quale informazione?
Il punteggio NutriScore – su una scala che varia da -15 (miglior punteggio) a +40 (minor punteggio), e classificazione che ne deriva (dalla A alla E) – esprime perciò, attraverso un valore unitario, la qualità nutrizionale complessiva dei singoli prodotti alimentari e il loro ruolo nell’ambito di una dieta equilibrata.
I consumatori possono così comprendere che gli alimenti contrassegnati con la lettera A (verde) possono venire assunti in maggiori quantità e frequenza rispetto a quelli che riportano la lettera E (vermiglio), in linea tra l’altro con l’approccio della c.d. piramide alimentare classica. Senza entrare nel merito della loro ‘salubrità’, la quale dipende da una pluralità di fattori. (1)
Reg. UE 1169/11, informazioni volontarie in etichetta
Le informazioni volontarie in etichetta e pubblicità degli alimenti, comprese quelle presentate attraverso il NutriScore, devono rispettare le condizioni di impiego previste dal reg. UE 1169/2011 all’art. 36. Oltre a dover essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore, esse devono soddisfare i seguenti requisiti:
‘a) non indurre in errore il consumatore, in particolare:
– per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento (la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione),
– attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,
– suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche,
– suggerendo la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente,
b) non essere ambigue né confuse per il consumatore, e
c) se del caso, essere basate sui dati scientifici pertinenti.’
NutriScore, informazioni di supporto
L’espressione del profilo nutrizionale complessivo dell’alimento – sulla base di un algoritmo sviluppato con criterio scientifico da un ente nazionale di sanità pubblica, oltreché trasparente e di pubblico dominio – appare coerente con tali requisiti.
Le notizie presentate tramite il NutriScore possono ove del caso venire integrate tramite richiamo in etichetta, attraverso link e/o QR code, a una pagina web i cui contenuti chiariscano il significato del NutriScore e del suo logo, spiegando i criteri di attribuzione dei punteggi, nella lingua del Paese ove il prodotto è distribuito.
Reg. CE 1924/06, claim nutrizionali e relativi alla salute
Il Nutrition & Health Claims Regulation, reg. CE 1924/06, definisce:
– ‘indicazione nutrizionale qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute all’energia (valore calorico) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto o, non apporta, e/o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene’,
– ‘indicazioni sulla salute qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute’.
Nutrition & health claims, le regole
Nutrition & health claims devono sempre rispondere a principi e criteri generali stabiliti agli articoli 3 e 5 del reg. CE 1924/06. Inoltre:
– i nutrition claim sono altresì soggetti alle condizioni stabilite nell’elenco tassativo in Allegato al regolamento detto,
– gli health claim sono invece soggetti ad autorizzazione della Commissione europea, mediante appositi regolamenti che vanno a integrare il reg. UE 432/2012. Con l’unico margine di autonomia, da parte dell’operatore, di adottare variazioni lessicali che non alterino il significato dei claim (es. ‘alto tenore di’ piuttosto che ‘ricco in’, ‘contiene’ anziché ‘fonte di’).
Nutrition & health claims, inapplicabilità
Il regolamento NHC non può venire applicato al sistema NutriScore per alcune semplici ragioni:
– il NutriScore – nel considerare le caratteristiche complessive e i profili nutrizionali degli alimenti, anziché i singoli elementi nutritivi, non può venire qualificato come claim nutrizionale,
– ad abundantiam, le indicazioni nutrizionali ‘non benefiche’ esulano espressamente dall’ambito di applicazione del reg. (CE) 1924/2006 (cons. 2),
– gli health claim a loro volta riferiscono alle possibili correlazioni tra un alimento o una sostanza in esso contenuta o un gruppo di alimenti e un beneficio specifico per la salute. E non è questo in tutta evidenza il significato del NutriScore, che piuttosto considera il ruolo dei singoli alimenti nella dieta.
Conclusioni provvisorie
Alla luce di quanto sopra, il NutriScore si qualifica come informazione volontaria relativa ai prodotti alimentari, ulteriore rispetto alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria prescritta dal reg. UE 1169/11 – ed è soggetta alle norme sopra richiamate (reg. UE 1169/11, articolo 36). Il Codice del consumo e la competenza di Antitrust dovrebbero tra l’altro venire esclusi, ai sensi del d.lgs. 206/06, articolo 8.
L’eventuale censura di etichette e pubblicità che vi facciano riferimento, da parte delle autorità di singoli Paesi membri, può costituire una ingiustificata violazione del principio di libera circolazione delle merci legittimamente immesse nel mercato interno (TFUE, articolo 28). Senza bisogno di richiamare, a tale riguardo, la copiosa giurisprudenza della European Court of Justice (ECJ).
Cordialmente
Dario
Immagine di copertina da Hans Kraak. Een vijfde tussendoortjes scoort (zeer) goed op Nutriscore. VMT. 9.4.19, https://www.vmt.nl/36248/een-vijfde-tussendoortjes-scoort-zeer-goed-op-nutriscore