Nomi scientifici dei pesci in etichetta? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario,

Ti chiedo se è obbligatorio riportare, nella lista ingredienti in etichetta di una ’insalata di mare’, i nomi scientifici dei vari pesci, molluschi e crostacei utilizzati.

Molte grazie

Marianna


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

Cara Marianna,

l’informazione al consumatore sui prodotti ittici è soggetta sia alla disciplina generale di cui al Food Information Regulation (EU) No 1169/2011, sia alle norme di settore contenute nell’OCM pesca e i suoi regolamenti di attuazione. (1)

1) Common Market Organization

Common Market Organization in Fishery and Aquaculture products, regolamento (EU) 1379/2013, si applica a:

– pesci vivi;
– pesci freschi, refrigerati e congelati;
– filetti di pesce e carne tritata di pesce;
– molluschi e crostacei, anche sgusciati, in varie forme di presentazione e conservazione;
– alghe.

Sono viceversa esclusi dal suo campo di applicazione i prodotti trasformati che comprendono, tra l’altro, conserve e semi-conserve ittiche, spiedini o insalate di mare, prodotti panati e conserve di pesce, molluschi e crostacei preparati o conservati (codici doganali 1604,1605). (2)

2) Informazioni obbligatorie in etichetta dei prodotti ittici

Le informazioni obbligatorie in etichetta, ai sensi del reg. (UE) n. 1379/2013, sono:

– denominazione commerciale e nome scientifico della specie (v. articolo 37);
– metodo di produzione, in particolare tramite le diciture ‘pescato’ per i pesci catturati in mare, ‘pescato in acque dolci’ per i bacini interni o ‘allevato’ nel caso di prodotti dell’acquacoltura;
– zona ove il prodotto è stato catturato o allevato (3) e categoria di attrezzi da pesca usati;
– ‘scongelato’, ove del caso;
– termine minimo di conservazione (articolo 35).

I prodotti costituiti da un misto di pesci di specie diverse – o della stessa specie ma pescati in zone diverse o con metodi diversi – devono riportare indicazioni specifiche per ciascun prodotto (articolo 35.3).

3) Denominazioni commerciali

Gli Stati Membri devono redigere l’elenco delle denominazioni commerciali ammesse nei territori di appartenenza e nella lingua nazionale, accompagnate dal nome scientifico della specie (art. 35). Ogni modifica a tale elenco va comunicato alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri (art. 37). (4)

In Italia tale elenco è contenuto nel decreto MIPAAF 22 settembre 2017 n. 19105, in Allegato I. Nel caso in cui una specie ittica che si intende commercializzare non figuri in tale elenco, l’operatore deve presentare apposita richiesta al ministero compilando il modello di cui all’allegato II di tale decreto. (5)

4) Pratiche commerciali sleali

L’Antitrust italiana nel 2013 è intervenuta nei confronti di alcuni operatori del settore che utilizzavano nelle etichette di prodotti ittici surgelati la denominazione generica ‘filetti di merluzzo’ senza specificarne la specie e la zona di cattura. L’Autorità ha considerato tale condotta come pratica commerciale sleale ed è perciò intervenuta con misure di moral suasion.

II valore e la qualità del merluzzo variano infatti anche rispetto alla specie e alla zona di pesca, e il consumatore non deve essere essere tratto in inganno. Per tale motivo, l’Autorità ha invitato i professionisti a indicare su ogni parte della confezione e sugli altri eventuali mezzi di comunicazione, la specie e la zona di cattura del merluzzo. (6)

5) Conclusioni provvisorie

L’orientamento espresso dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, Antitrust) – circa il posizionamento della denominazione commerciale della specie, il suo nome scientifico e la zona di cattura del prodotto ittico surgelato in ogni parte della confezione ove sia riportato il suo nome commerciale – non corrisponde ad alcuna prescrizione specifica in un contesto normativo invece molto preciso, oggetto di disciplina europea uniforme.

La questione sollevata dall’Antitrust riguarda perciò i criteri generali di lealtà dell’informazione, la quale rileva:

– ai sensi del regolamento UE 1169/2011. Laddove è fatto divieto di indurre in errore il consumatore sulla natura e identità del prodotto alimentare (articolo 7.1.a);

– ai sensi del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), che a sua volta sanziona le pratiche commerciali scorrette – incluse quelle ingannevoli – e viene applicato dall’Antitrust.

6) Raccomandazioni operative

È evidente la necessità di precisare il nome scientifico della specie ogni qualvolta il consumatore possa venire indotto in errore circa l’effettiva natura dell’alimento. Polpo indopacifico, totano gigante del pacifico, cozze cilene – per citare alcuni esempi – non possono venire designati semplicemente, in Italia, come ‘polpi, totani e cozze’.

L’informazione al consumatore deve in ogni caso venire modulata e verificata con attenzione, avendo cura alle posizioni delle varie diciture, le loro dimensioni, le immagini utilizzate in etichetta e alle notizie online che possono integrare il quadro, a determinate condizioni. La nostra squadra è a disposizione per servizi di consulenza a 360°.

Dario

Note

(1) Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. Fishery products, information for operators and consumers. FT (Food Times). July 16, 2024

(2) Etichette prodotti ittici e bottarga? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 27.11.17

(3) Nel caso di prodotti della pesca in mare, dovrà venire indicata la zona di pesca FAO e il nome di tale zona o l’immagine della mappa. Nel caso di prodotti pescati in acqua dolce, si dovrà riferire al corpo idrico di origine nello Stato membro o Paese terzo di provenienza. Nel caso di pesci da acquacoltura, il riferimento allo Stato membro o Paese terzo ove il pesce ha raggiunto più della metà del suo peso finale o ha soggiornato per più della metà del periodo di allevamento (reg. 1379/2013, art. 38)

(4) Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products. Latest consolidated version 27.11.24 https://tinyurl.com/mbaxnf89

(5) Decreto 22 settembre 2017. Attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale https://tinyurl.com/2jukv7wp

(6) Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, Antitrust). (2013). MS – PS8298 Filetti di Merluzzo – denominazioni scorrette https://tinyurl.com/3fsx345c



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