- 28/12/2024
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario,
la nostra industria lattiero-casearia affida la produzione di alcuni formaggi a un’impresa terza, Ti chiedo come indicare in etichetta il nome dell’operatore responsabile e il marchio di identificazione ed eventualmente la sede dello stabilimento.
Molte grazie come sempre,
Alessandro
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Caro Alessandro,
è indispensabile anzitutto riferirsi ai regolamenti europei in materia di informazione al consumatore sui prodotti alimentari e di igiene dei prodotti di origine animale.
1) Food Information Regulation
Food Information Regulation (EU) 1169/11 indica, tra le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta dei prodotti alimentari, il nome dell’operatore responsabile (articolo 9.1.h).
L’operatore responsabile è quello con il cui marchio il prodotto alimentare viene presentato, e l’importatore in UE nel caso di prodotti in arrivo da Paesi terzi (articolo 8).
L’etichetta deve perciò riportare il nome o la ragione sociale (non anche il solo marchio) dell’operatore responsabile e il suo indirizzo completo di via, strada o piazza e numero civico. (1)
2) Food Hygiene 2 Regulation
Food Hygiene 2 Regulation (EC) No 853/04, c.d. Hygiene 2 Regulation, prescrive invece di riportare il marchio di identificazione e il bollo sanitario, rispettivamente, in etichetta degli alimenti di origine animale e delle carni fresche.
Marchio di identificazione e bollo sanitario devono venire sempre riferiti all’ultimo stabilimento autorizzato ove i prodotti sono stati lavorati, a prescindere dal nome dell’operatore responsabile per l’informazione al consumatore. (2)
Entrambi i predetti codici devono venire aggiornati con l’acronimo UE (o EU, o analoghe sigle previste nelle diverse lingue ufficiali, a decorrere dal 9 novembre 2024, con periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028). (3)
3) Sede dello stabilimento
Il governo italiano allora presieduto da Paolo Gentiloni aveva pubblicato un decreto legislativo, n. 145/2017, volto a reintrodurre l’obbligo di indicare in etichetta dei prodotti alimentari realizzati e distribuiti in Italia la sede dello stabilimento di produzione (o, se diverso, quello di confezionamento).
Il Tribunale Civile di Roma peraltro – in un procedimento che ha coinvolto lo scrivente – ha affermato l’inapplicabilità di tale decreto per violazione del TRIS (Technical Regulations Information System) Regulation (EU) 2015/1535. Sulla base dell’interpretazione ufficiale già offerta dalla Corte di Giustizia. (4)
Il decreto inapplicabile (d.lgs. 145/2017), in ogni caso, escludeva l’indicazione della sede dello stabilimento sulle etichette dei prodotti soggetti all’obbligo di marchio di identificazione o bollo sanitario.
3.1) ‘Prodotto da (…) per conto di (…)’
Indicazioni quali ‘prodotto da (impresa X) per conto di (impresa Y)’, o ‘prodotto nello stabilimento sito in (…) per conto di (impresa Y)’, si noti bene:
– hanno natura facoltativa e non obbligatoria, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo;
– possono innescare l’obbligo di indicare la diversa origine degli ingredienti primari, ai sensi del reg. (EU) 2018/775. (5)
4) Conclusioni
Le indicazioni prescritte dal legislatore europeo in etichetta di formaggi (o altri prodotti di origine animale), per identificare in modo univoco l’operatore responsabile e lo stabilimento di ultima lavorazione – anche nel caso di prodotti realizzati da imprese terze – consistono in:
– nome o ragione sociale e indirizzo completo dell’operatore responsabile, vale a dire il titolare del marchio con cui il prodotto alimentare viene commercializzato (ovvero il suo importatore in UE);
– marchio di identificazione (o bollo sanitario, per le sole carni fresche, congelate o surgelate) dell’ultimo stabilimento autorizzato ove il prodotto di origine animale ha subito l’ultima lavorazione.
5) Etichette alimentari, compliance e responsabilità
La nostra squadra è a disposizione di tutti gli operatori che intendano garantire la conformità dei loro prodotti ed etichette, alimentari e non, rispetto alle legislazioni applicabili in UE e nei Paesi extra-UE.
Si ricorda al proposito la responsabilità concorrente del retail, che la Court of Justice of the European Union (CJEU), ha chiarito estendersi anche ai requisiti linguistici da rispettare in ogni Paese UE ove le merci sono distribuite (5,6).
Cordialmente
Dario
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Note
(1) Indirizzo operatore responsabile, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 15.5.20
(2) Reg. CE 854/04, articolo 5.2; Allegato I, Sezione I, Capo 3; Allegato II, Sezione I. Si veda anche il precedente articolo ‘Stabilimenti alternativi in etichetta dei salumi? Risponde l’avvocato Dario Dongo’. FARE (Food and Agriculture Requirements). 9.7.20
(3) Regolamento (EU) 2024/1141, che modifica gli Allegati II e III al reg. (CE) 853/04. Si veda il paragrafo 5 (Identification mark) al precedente articolo di Dario Dongo, Sarah Lanzilli, Maria Ada Marzano. Aged meats, mobile slaughterhouses, EU identification mark. FT (Food Times).
(4) Dario Dongo. Sede stabilimento, decreto inapplicabile per il Tribunale di Roma. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.1.19,
(5) Dario Dongo. The responsibilities of the large-scale retail trade. FT (Food Times). March 17, 2018
(6) Dario Dongo. Court of Justice of the European Union, zero tolerance on language requirements in food labels. FT (Food Times). January 23, 2022