Marchio, qualità superiore, eccellenze regionali in etichetta? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Egregio avvocato Dongo, l’ufficio marketing del nostro gruppo di distribuzione organizzata propone di inserire in etichetta, accanto al marchio registrato (private label) di una di una gamma di prodotti alimentari, alcune indicazioni come ‘qualità superiore’ ed ‘eccellenze regionali’, o ‘del territorio’, o ‘locali’.

Vorrei comprendere quali normative e condizioni si devono rispettare, quali responsabilità e rischi di sanzioni si possono eventualmente prefigurare in capo al gruppo della distribuzione organizzata e ai singoli punti vendita. E infine, se la registrazione di un marchio che comprenda tali indicazioni possa essere d’aiuto.

RingraziandoLa come sempre, (lettera firmata)


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Ogni espressione laudativa di prodotti, linee di prodotti e aziende deve poter venire motivata e spiegata al consumatore, nel rispetto del Codice del consumo (d.lgs. 206/05 e successive modifiche) nonché del Food Information Regulation (reg. UE 1169/11) ove applicabile.

1) Qualità superiore, eccellenze regionali

Le ipotesi formulate riferiscono il vanto a un marchio e/o a una linea di prodotti, in termini generali, e a un ‘territorio’ regionale o locale non meglio identificato. Di conseguenza, il suo impiego può venire considerato legittimo allorché:

– tutti i prodotti ove il marchio viene impiegato possano venire qualificati come ‘il meglio del territorio’. Vale a dire, a seconda dei casi,

– prodotti selezionati sulla base di un’apposita procedura di gestione qualità in grado di distinguere le caratteristiche ‘superiori’ rispetto alla media (es. qualità ingredienti, processo),

– prodotti scelti sulla base di attributi geografici registrati (es. DOP, IGP) o comunque validati dall’operatore (ad esempio, mediante verifica della rispondenza ai requisiti previsti da una PAT). (1)

2) Requisiti

L’operatore responsabile dell’informazione al consumatore dev’essere sempre in grado di dimostrare – alle autorità che ne facciano richiesta e agli altri stakeholders (es. consumatori e loro associazioni, riviste specializzate) – la fondatezza di quanto dichiarato.

L’informazione al consumatore dev’essere veritiera (quindi dimostrabile) e trasparente, cioè comprensibile e non ambigua nella prospettiva del consumatore medio (reg. UE 1169/11, articoli 7, 36).

Il Food Information Regulation vieta espressamente, tra l’altro, di attribuire al prodotto caratteristiche invece comuni ad altri prodotti della stessa categoria (reg. UE 1169/11, articolo 7.1.c).

3) Operatore responsabile

Il titolare del marchio è l’operatore responsabile della lealtà dell’informazione commerciale. Sia ai sensi del Codice del Consumo – la cui applicazione ricade nelle competenze dell’Antitrust – sia a norma del reg. UE 1169/11, articolo 8.1. (2)

Il distributore – anche al dettaglio, incluso perciò il punto vendita – è a sua volta in ogni caso responsabile, a prescindere dalla titolarità del marchio, per ogni ipotesi di non conformità dei prodotti alimentari alle regole a essi specificamente applicabili. (3)

4) Marchio registrato ed etichettatura

L’eventuale inserimento di claims all’interno di un marchio registrato non esonera l’operatore dalle responsabilità di cui sopra. Le definizioni di ‘etichetta’ ed ‘etichettatura’ infatti comprendono

– ‘qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento (…)’ (reg. UE 1169/11, articolo 2, comma 2, lettere ‘i’ e ‘j’).

5) Sanzioni Antitrust

L’Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato (Antitrust) ha il potere di avviare istruttorie e applicare sanzioni amministrative di importo significativo, fino a 5 milioni di euro, in ipotesi di violazioni del Codice del Consumo (pratiche commerciali scorrette) che prescindono dalla conformità delle informazioni al reg. UE 1169/11.

Si sottolinea che nella procedura istruttoria presso l’Antitrust è il professionista (operatore) a dover dimostrare la veridicità delle affermazioni connesse alla pratica commerciale ritenuta scorretta dall’Autorità (al contrario di quanto accade nell’indagine penale, ove è il pubblico ministero a dover dimostrare l’accusa).

6) Sanzioni ICQRF

Le sanzioni da parte di ICQRF, unica autorità responsabile per l’applicazione del reg. UE 1169/11, sono invece quelle previste dal d.lgs. 231/17. Sanzioni amministrative edittali nell’ordine di alcune migliaia di euro, la cui applicazione è purtroppo rara a causa di una carenza strutturale del personale ispettivo.

Per approfondimenti, anche in merito ai dettagli delle pene pecuniarie introdotte dal d.lgs. 231/17, si fa richiamo all’ebook1169 pene. Reg. UE 1169/11. Informazione al consumatore, controlli e sanzioni’.

Cordialmente

Dario

Note

(1) PAT, focaccia barese senza pomodoro? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 11.1.22
(2) Indirizzo operatore responsabile, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 15.5.20
(3) Dario Dongo, Pier Luigi Copparoni. Responsabilità del distributore, approfondimenti. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.5.18



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