- 15/05/2020
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Buongiorno avvocato Dongo,
il regolamento (UE) n. 1169/2011, all’articolo 9 comma 1 lettera h, indica l’obbligo di riferire in etichetta il nome o ragione sociale e indirizzo dell’OSA.
Ecco, per indirizzo cosa si intende? La sede legale o il quartier generale dell’azienda che spesso corrisponde con una delle sedi di confezionamento da inserire in etichetta in base al decreto legislativo 145/2017?
La ringrazio se volesse chiarirmi il dubbio.
Nell’attesa le porgo i miei più cordiali saluti.
Maurizio
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Buongiorno Maurizio,
l’operatore responsabile delle informazioni al consumatore (e alle collettività che a esso si equiparano) è il titolare del marchio con il quale l’alimento viene commercializzato. (1) Ovvero l’importatore, per i prodotti che provengano da Paesi extra-UE.
L’indirizzo da riportare a seguito del nome o ragione sociale dell’operatore responsabile, sebbene non specificato dal reg. UE 1169/11, deve coincidere con la sede legale dell’operatore stesso. Tale notizia serve infatti a identificare l’operatore anche in vista di eventuali azioni legali nei suoi confronti da parte dei consumatori, i quali devono potersi riferire alla predetta sede.
La sede dello stabilimento è invece una notizia solo facoltativa. (2) Tale notizia può venire riportata in etichetta ma dev’essere esposta in modo ben distinto rispetto a nome e sede dell’operatore responsabile, al preciso scopo di evitare equivoci sull’identità di quest’ultimo. (3)
L’indicazione della sede dello stabilimento (di produzione e/o confezionamento) si qualifica tra l’altro come indicazione di origine del prodotto e innesca l’applicazione del regolamento (UE) 2018/775. (4) Con il conseguente obbligo di precisare in etichetta l’eventuale diversa origine dell’ingrediente primario.
La nostra squadra è a disposizione per ogni attività di consulenza sull’informazione B2C e B2B per ogni mercato del globo, sicurezza alimentare e gestione del rischio, blockchain e procedure varie.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Nome e indirizzo in etichetta, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE, 23.11.18 https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/nome-e-indirizzo-in-etichetta-risponde-l-avvocato-dario-dongo)
(2) Dario Dongo. Sede stabilimento, decreto inapplicabile per il Tribunale di Roma. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.1.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-decreto-inapplicabile-per-il-tribunale-di-roma
(3) Per approfondimenti si veda anche l’ebook gratuito ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food
(4) Dario Dongo. Sede stabilimento e origine obbligatoria, etichette non conformi. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.10.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-e-origine-obbligatoria-etichette-non-conformi