Indicazioni geografiche, sede stabilimento e origine materie prime. Risponde l’avvocato Dario Dongo

Egregio avvocato Dongo,

il nostro gruppo retail distribuisce in vari Paesi UE una serie di prodotti alimentari italiani le cui etichette riportano marchi registrati (private label) con indicazioni geografiche che richiamano l’Italia, la sede dello stabilimento di produzione, il marchio di identificazione ove necessario (es. prodotti lattiero-caseari), e vorrebbe evitare di precisare l’origine delle materie prime quando pure essa sia diversa (es. formaggi made in Italy realizzati con latte di provenienza UE). Questo schema di etichettatura è coerente al diritto alimentare europeo?

Molte grazie, Umberto


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

Caro Umberto,

Le questioni da analizzare, nelle fattispecie in esame, sono diverse.

1) Marchio registrato e indicazioni geografiche

Il reg. UE 2018/775 è l’unica legislazione UE applicabile alla comunicazione del Paese della diversa origine o provenienza degli ingredienti primari – cioè significativi (>50%) e/o caratteristici – per la generalità dei prodotti alimentari, quando il loro Paese di origine (inteso come luogo di ultima trasformazione sostanziale) sia riportato in etichetta, sia pure su base volontaria. (1)

Le indicazioni geografiche contenute nei marchio registrati – come nelle registrazioni di prodotti IGP (o PGI, Protected Geographical Indication) – sono tuttavia escluse dal campo di applicazione del reg. UE 2018/775 (2,3). Al di fuori delle ipotesi in cui le etichette dei prodotti contengano indicazioni geografiche ulteriori, come si è visto. (4)

2) Marchio di identificazione, nome e indirizzo dell’operatore responsabile

Il marchio di identificazione (o il bollo sanitario, per le carni fresche) è un’indicazione obbligatoria prescritta dal reg. CE 853/04 sui prodotti alimentari di origine animale, la cui immissione sul mercato è vincolata alla preventiva autorizzazione delle autorità veterinarie competenti. (5)

L’indirizzo – oltre al nome e/o ragione sociale – dell’operatore responsabile per l’informazione al consumatore, vale a dire il titolare o licenziatario del marchio con cui l’alimento viene commercializzato è un’altra informazione obbligatoria in etichetta. (6)

Né il marchio di identificazione, né l’indirizzo dell’operatore responsabile si qualificano come indicazioni geografiche di rilievo ai fini dell’applicazione del reg. UE 2018/775.

3) Sede dello stabilimento

La sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento, viceversa, è un’ informazione solo volontaria in etichetta. Il d.lgs. 145/17 che ne ha solo in apparenza introdotto l’obbligo è infatti illegittimo e inapplicabile, per palese contrasto con il diritto europeo, come confermato anche dal Tribunale Civile di Roma. (7)

L’esposizione in etichetta dell’indirizzo della sede dello stabilimento configura dunque un’indicazione geografica e innesca l’applicazione del regolamento (UE) 2018/775, ogni qualvolta il Paese di origine e/o provenienza dell’ingrediente primario non coincida con quello indicato quale ‘sede dello stabilimento’ (8,9).

4) Soluzioni possibili

Ogni qualvolta l’origine e/o provenienza dell’ingrediente primario siano diverse dal Paese ove ha sede lo stabilimento riportato in etichetta, l’operatore responsabile ha due possibilità:

  • riportare in etichetta la dicitura ‘prodotto in Italia con (ingrediente primario) di origine (e/o provenienza) diversa (o ‘UE, non UE’, o nome del Paese)’. Nello stesso campo visivo ove è indicata la sede dello stabilimento, con caratteri di altezza non inferiore al 75%, oppure
  • cancellare dall’etichetta la sede di produzione, che si ribadisce non essere obbligatoria (poiché il solo operatore responsabile da citare in etichetta con nome o ragione sociale e indirizzo è il titolare del marchio con cui l’alimento viene venduto). Fatto salvo quanto segue.

5) Pratiche commerciali scorrette?

Rimane da valutare se il complesso delle diciture, segni e simboli esposti in etichetta e pubblicità – tenuto anche conto di dimensioni, evidenza grafica e posizionamenti – possa risultare ingannevole per il consumatore.

La prospettiva – e la normativa di riferimento – è più ampia rispetto al Food Information Regulation (EU) No 1169/11. Si ha riguardo infatti alla Unfair Commercial Practices Directive No 2005/29/EC, recepita in Italia con il Codice del Consumo (10,11).

Le autorità preposte alla tutela dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali scorrette potrebbero quindi valutarne l’ingannevolezza, in relazione alle circostanze, come è occorso in Italia con le etichette della pasta italiana da frumento estero. (12)

Cordialmente

Dario

Note

(1) Origine materie prime, reg. UE 2018/775. Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food Agriculture Requirements). 5.9.19

(2) Dario Dongo. Origine ingrediente primario, reg. UE 2018/775. Call for action. GIFT (Great Italian Food Trade). 30.5.18

(3) Il reg. UE 2018/775 esaurisce di fatto l’applicazione del reg. UE 1169/11, per quanto attiene all’indicazione di origine e/o provenienza dell’ingrediente primario dell’articolo (articolo 26.3). La previsione di cui al precedente comma 26.2 del reg. UE 1169/11 è infatti riferita all’alimento – sia pure in termini di origine e provenienza – senza alcun richiamo all’ingrediente primario

(4) Dario Dongo. Origine ingrediente primario sui prodotti IGP. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.6.20

(5) Marchio identificazione, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food Agriculture Requirements). 9.9.19

(6) Indirizzo operatore responsabile, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food Agriculture Requirements). 15.5.20

(7) Dario Dongo. Sede stabilimento, decreto inapplicabile per il Tribunale di Roma. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.1.19

(8) Dario Dongo. Sede stabilimento e origine obbligatoria, etichette non conformi. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.10.19

(9) Sede stabilimento e origine ingrediente primario, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food Agriculture Requirements). 7.2.20

(10) Origine del pomodoro su conserve e sughi da export? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food Agriculture Requirements). 3.3.23

(11) Dario Dongo, Alessandra Mei. Pratiche commerciali scorrette, il Codice del Consumo nell’era digitale. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.3.23

(12) Dario Dongo, Martina Novelli. Antitrust, pasta Made in Italy e origine del grano, note sui flagelli. GIFT (Great Italian Food Trade). 11.2.20



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