Health claims in etichetta del peperoncino? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,

Ti sottopongo una confezione di peperoncino che mi ha sorpreso per i numerosi health claims riportati in etichetta, sul retro del vassoio.

Cosa ne pensi?

Grazie, Giorgio


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Giorgio buongiorno,

l’etichetta del ‘peperoncino piccante mix’ a marchio ‘Elisir’ confezionato da ‘Cedior S.r.l. Zelo B.P. Strada per Merlino s/n – B.N.D.0.0.N° ITA 0033157 RI A 30/41142’ è obiettivamente grottesca. Anzi, un caso-scuola. Vale perciò la pena esaminare le indicazioni obbligatorie, oltre a quelle facoltative.

1) Informazioni obbligatorie in etichetta

1.1) Nome o ragione sociale e indirizzo operatore responsabile

Informazione obbligatoria e cruciale – anche ai fini della rintracciabilità e della gestione crisi nella malaugurata ipotesi di fondato timore rischi per la sicurezza alimentare (reg. CE 178/02, articoli 18 e 19) – è l’identificazione dell’operatore responsabile.

Il Food Information Regulation indica la responsabilità primaria dell’operatore con il cui nome o marchio l’alimento viene venduto, per quanto attiene alla veridicità e completezza delle notizie riportate in etichetta. In concorso con:

– il distributore, a sua volta responsabile di garantire la conformità degli alimenti alle norme applicabili (1,2),

– l’importatore in UE, nel caso di prodotti importati da Paesi extra-UE (reg. UE 1169/11, articolo 8).

1.2) Identificazione operatore responsabile

L’operatore responsabile deve venire identificato mediante indicazione del suo nome o ragione sociale (non anche il solo marchio), seguito dall’indirizzo della sua sede completo di strada e numero civico.

Il numero di iscrizione alla Camera di Commercio non ha invece alcun valore. L’etichetta in esame è perciò carente, sia nell’abbreviazione del nome del Comune (‘Zelo BP’ anziché Zelo Buon Persico) e il difetto di indicazione della Provincia (Lodi), sia nell’assenza di numero civico della sede.

1.3) Origine prodotti ortofrutticoli

L’origine dei prodotti ortofrutticoli, come si è visto, deve venire indicata in modo chiaro e inequivoco. (3) Con l’espresso divieto di indurre in errore il consumatore sull’origine e provenienza degli alimenti (reg. UE 1169/11, articolo 7.1.a). L’etichetta in esame è invece il gioco degli equivoci:

– il peperoncino viene indicato con ‘origine: ve-ro Marocco gia: Spagna’. Cosa significa, Marocco o Spagna? Forse origine Marocco e importazione in UE tramite Spagna?

– ‘confezionato da Ce.Di.Or. Milano’, senza indirizzo. È forse la stessa ‘Cedior Srl Zeno BP’? E se del caso, quale ragione sociale (punteggiata o no) e quale sede?

2) Informazioni facoltative in etichetta

2.1) Health claims funzionali

La sua caratteristica è quella di essere ricco di capsaicina che gli conferisce, oltre all’aroma bruciante, la facilità di digestione.’

La capsaicina è il principio attivo del peperoncino, come suggerisce il nome botanico della famiglia di appartenenza (Capsicum). Il riferimento alla ‘facilità di digestione’ si qualifica in ogni caso come health claim di tipo funzionale (reg. CE 1924/06) e dovrebbe venire autorizzato con apposito regolamento della Commissione europea.

Gli health claims riferiti ai c.d. botanicals d’altra parte, secondo l’interpretazione ufficiale della Corte di Giustizia UE, (4) possono venire proposti nell’informazione commerciale degli alimenti a precise condizioni di cui non è riportata traccia, neppure con richiamo a sito web aziendale.

2.2) Proprietà di cura?

A livello terapeutico migliora la circolazione, è un ottimo cardioprotettivo, ha proprietà vasodilatatorie, dona elasticità ai capillari e migliora l’ossigenazione del sangue. Sono degne di nota anche le proprietà antistaminiche e antinfiammatorie che lo rendono indicato contro tosse e raucedine.

Queste indicazioni potrebbero a loro volta venire qualificate come health claims di tipo funzionale e – nel rispetto delle condizioni indicate dalla European Court of Justice – venire utilizzate, in via transitoria, sotto la responsabilità dell’operatore. (4) Ma l’incipit ‘a livello terapeutico’ esclude tale ipotesi e infrange l’espresso divieto di attribuire o fare riferimento a ‘proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana’ (reg. UE 1169/11, articolo 7.3).

2.3) Nutrition claims

‘È ricco di vitamina A, C, E e sali minerali come sodio, potassio e magnesio.’

nutrition claims sono a loro volta oggetto di specifica disciplina, nel reg. CE 1924/06 e successive modifiche. L’indicazione ‘ricco in (vitamine, minerali)’, secondo quanto prescritto in Allegato al predetto regolamento, può venire eseguita a condizione che il prodotto contenga almeno il 30% del VNR (Valore Nutrizionale di Riferimento) previsto per ogni micronutriente in Allegato XIII, Parte A del reg. UE 1169/11. (5)

2.4) La ruota dei miracoli

Una ruota multicolore, sulla parte destra della retro etichetta, riferisce a vari health claims funzionali e proprietà terapeutiche. Fuorilegge, ancora una volta, per le ragioni indicate ai precedenti paragrafi 2.1, 2.2.

– aiuta il sistema circolatorio,

– cura i reumatismi,

– attiva il metabolismo,

– migliora tosse e raucedine,

– combatte il colesterolo,

– favorisce la fertilità,

– allevia asma e allergie.

3) Conclusioni provvisorie

In questo caso come in moltissimi altri purtroppo si riscontrano gravi violazioni di legge che non si comprende come possano sfuggire agli uffici qualità delle catene della GDO. Come si è annotato da ultimo in un’indagine di mercato sulle etichette di pasta fresca ripiena, l’etichetta ingannevole e fuorilegge è la regola anziché l’eccezione.

La Grande Distribuzione Organizzata dovrebbe esercitare la propria responsabilità legale, oltreché sociale, con un rigore che purtroppo tuttora sfugge. Nel retail fisico come pure nell’ecommerce. Il malcostume diffuso è d’altra parte indicativo della fiducia nell’impunità, che dimostra l’incapacità strutturale dell’ICQRF – per carenza di risorse – quale autorità responsabile dei controlli sull’applicazione del reg. UE 1169/11.

Per approfondire, si veda l’ebook1169 Pene. Reg. UE 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni.

Dario Dongo

Note

(1) Dario Dongo. Le responsabilità della GDO. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.3.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/le-responsabilità-della-gdo

(2) Dario Dongo, Pier Luigi Copparoni. Responsabilità del distributore, approfondimenti. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.5.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/responsabilità-del-distributore-approfondimenti

(3) Dario Dongo. Ortofrutta, origine e altre informazioni obbligatorie. FARE (Food and Agriculture Requirements). 21.11.16, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/ortofrutta-origine-e-altre-informazioni-obbligatorie_1

(4) Dario Dongo. Health claims sui botanicals, la Corte di Giustizia fa chiarezza. GIFT (Great Italian Food Trade). 13.10.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/health-claims-sui-botanicals-la-corte-di-giustizia-fa-chiarezza

(5) Dario Dongo. ABC indicazioni nutrizionali. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.5.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/abc-indicazioni-nutrizionali



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