Gusto di, sapore di. Risponde l’avvocato Dario Dongo

Egregio Avvocato Dongo,

Vorrei segnalarLe che ieri l’altro ho acquistato da Lidl una sacchetto di ‘patatine al gusto rosmarino’ di marca ‘Snack Day’. Le quali non contengono rosmarino negli ingredienti, ma solo ‘aroma al gusto di rosmarino’. Eppure, sul lato frontale del sacchetto, viene mostrata l’immagine della piantina di rosmarino. Le chiedo se sia corretto o meno dal punto di vista giuridico.

Molte grazie

Fabio


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Fabio buongiorno,

sulla base di quanto viene riferito l’etichetta appare corretta.

Il riferimento al ‘gusto di, ‘sapore’ (es. ‘aroma rosmarino’) è invero coerente con l’utilizzo del relativo aroma, a precisarsi in elenco ingredienti. Il richiamo a un aroma può venire eseguito mediante un’immagine stilizzata – come nel caso in esame – sull’etichetta del prodotto.

L’impiego di una rappresentazione fotografica, in etichetta o pubblicità, postula invece la presenza di un ingrediente di cui riportare il c.d. QUID (Quantitative Ingredient Declaration). In attesa di un’interpretazione condivisa, si auspica a livello europeo. (1)

Questa interpretazione, si noti bene, è stata proposta e condivisa da FDE (Food Drink Europe) con EFFA (European Food Flavorings Association). E può valere – in difetto di regole di dettaglio e di chiarimenti da parte di Bruxelles – anche a titolo di buone prassi da applicare a livello europeo.

Le autorità deputate ai controlli pubblici ufficiali possono tuttavia esprimere diverse valutazioni, da eseguire caso per caso, circa la possibile violazione del regolamento ‘Food Information to Consumers’. (2) Potendo considerare l’immagine come ambigua e capace di confondere il consumatore in merito all’effettivo contenuto del prodotto alimentare.

L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust) potrebbe a sua volta censurare etichette e pubblicità, laddove in singoli casi venga riscontrata una pratica commerciale scorretta, in violazione del Codice del consumo. (3) Bisogna perciò lavorare con scrupolo, in ottica di prevenzione, affinché sia garantita l’effettiva trasparenza delle notizie offerte al consumatore finale. (4)

Cordialmente

Dario

Note

(1) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 22. Si veda anche il precedente articolo https://foodagriculturerequirements.com/kinder-fetta-allo-yogurt-con-i-fermenti-vivi-risponde-l-avvocato-dario-dongo

(2) V. reg. UE 1169/11, articolo 36

(3) Cfr. d.lgs. 205/06. Per una rassegna sui casi di maggior rilievo nel settore alimentare affrontati dall’Antitrust nel corso degli anni, si veda l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/antitrust-rassegna-alimentare

(4) Si richiamano, a tale proposito, le conclusioni del precedente articolo https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/dichiarazioni-di-fatto-in-etichetta-risponde-l-avvocato-dario-dongo



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