Fruttolo, formaggio fresco leggero? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,

Ti segnalo una etichetta di un prodotto a marchio Fruttolo, della Lactalis Nestlé Prodotti Freschi Italia S.r.L., denominato “formaggio dolce leggero alla fragola al gusto di vaniglia addizionato con vitamina D”.

Un asterisco rinvia l’aggettivo “leggero” alla dicitura “20% di materia grassa calcolata sul secco”, di cui Ti allego la foto, dove nella lista ingredienti non compaiono quelli della materia prima di base.

Il prodotto sembra rivolto ai bambini, con il disegno di una mucca sorridente accanto a una fragola e al vasetto, e un concorso a premi ove sono in palio biciclette a rotelle. L’etichetta del prodotto Ti sembra corretta?

Grazie, Fabiana

fruttolo fig interna


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Cara Fabiana buongiorno,

l’etichetta del ‘Fruttolo’ in esame risulta in effetti problematica, anzitutto nella denominazione dell’alimento.

Formaggio ‘leggero’, claim nutrizionale

La dicitura ‘leggero o ‘light’, in in etichettatura e/o pubblicità di un prodotto alimentare preimballato, si qualifica come indicazione nutrizionale (nutrition claim) ed è perciò soggetta alle disposizioni precisamente stabilite nel regolamento (UE) n. 1924/06 e successive modifiche. (1)

‘L’indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «ridotto»; l’indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light».’ (2)

Leggero = ridotto contenuto di…

L’indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10% nei valori di riferimento (…) e del sodio o del valore equivalente del sale, per i quali è accettabile una differenza del 25%.’ (2)

La riduzione, si noti bene, deve considerare quale parametro di confronto i valori medi dei prodotti che appartengono alla stessa categoria più venduti sul mercato – in questo caso, nazionale – di riferimento. Secondo la regola generale stabilita per i c.d. claim comparativi. (3) L’etichetta del Fruttolo in esame risulta perciò non conforme alle prescrizioni stabilite nel regolamento NHC (Nutrition & Health Claims).

Formaggio leggero dolce?

La denominazione dell’alimento in esame risulta a sua volta ingannevole nella parte in cui – offrendone descrizione (c.d. denominazione descrittiva) – riferisce il concetto di ‘formaggio leggero dolce’.

L’attribuzione del sapore dolce viene così associata al formaggio, inducendo in errore il consumatore che si limiti a leggere la denominazione dell’alimento – in maiuscoletto – senza addentrarsi nella disamina della lunga lista di ingredienti – in merito all’effettiva composizione del prodotto. (4)

La denominazione descrittiva dovrebbe invece chiarire che il prodotto è costituito da ‘formaggio fresco con aggiunta di zucchero (…).

Lista ingredienti

Vale la pena annotare come lo sciroppo di zucchero caramellato sia un ingrediente composto e debba perciò venire seguito dall’indicazione dei suoi componenti. (5)

La voce ‘concentrato di minerali del LATTE’ a sua volta merita chiarimenti. Si intende forse riferire a un’aggiunta di calcio, o a quali altri oligoelementi? È tanto necessaria la loro caratterizzazione quanto inutile riportare in maiuscoletto la parola ‘latte’, essendo già evidenziato il termine ‘formaggio’.

Destinazione prodotto, conclusioni

Si sottolinea infine la doverosità, ad avviso di chi scrive, di precisare che l’alimento non è destinato ai bambini al di sotto dei 3 anni. L’apparenza può infatti ingannare i consumatori in merito alla sua possibile somministrazione nella prima infanzia, senza che ne ricorrano tuttavia gli specifici presupposti. (6)

In conclusione, l’etichetta in esame presenta gravi non conformità a regole europee in vigore da parecchi anni ormai. Stupisce il fatto che né gli uffici qualità della GDO – altresì responsabile, come si è visto – né le autorità di controllo se ne siano avveduti. Così gira il mondo purtroppo.

Per approfondimenti, si richiama l’ebook1169 Pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’.

Cordialmente

Dario

(1) Dario Dongo. ABC indicazioni nutrizionali. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.5.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/abc-indicazioni-nutrizionali

(2) Reg. CE 1924/06 e successive modifiche, c.d. NHC (Nutrition and Health Claims). Testo consolidato al 13.12.14 su Europa Lex, https://bit.ly/2XHIc4u. V. Allegato, voci Leggero e A tasso ridotto di [nome della sostanza nutritiva]

(3) Reg. CE 1924/06, articolo 9 (Indicazioni comparative). V. precedenti articoli:
– Dario Dongo. Barilla, pratiche commerciali sleali? GIFT (Great Italian Food Trade). 3.9.17, https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/barilla-pratiche-commerciali-sleali

Claim comparativi, questione PL, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 19.11.17, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/claim-comparativi-questione-pl-risponde-l-avvocato-dario-dongo

(4) In violazione del reg. UE 1169/11, articolo 7.1.a

(5) Dario Dongo. Lista ingredienti, ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.3.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/lista-ingredienti-abc

(6) Reg. UE  609/2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Testo consolidato al 28.4.21 su Europa Lex https://bit.ly/3AmZNNv



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