- 01/12/2024
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
Ti sottopongo l’etichetta di una focaccia, denominata ‘stirata romana’, che riporta nella lista degli ingredienti “farina tipo 2, farina di soia, malto, lievito di birra, sale, olio extra vergine di oliva” e riferisce due date, “produzione” e “scadenza”. Come dovrebbero comportarsi le autorità in sede di controlli ufficiali?
Molte grazie, Gianluca
Risponde l’avvocato Dario Dongo, PhD in diritto alimentare internazionale
Caro Gianluca,
l’etichetta da Te descritta presenta gravi e insanabili non-conformità. Gli organi di controllo devono sequestrare le merci e disporre il richiamo delle merci. Ecco perché.
1) Lista ingredienti e sicurezza alimentare
L’elenco degli ingredienti è la carta d’identità dei prodotti alimentari, l’informazione prima e cruciale per consentire ai consumatori un utilizzo sicuro dei singoli alimenti. (1)
L’analisi dei rischi di sicurezza alimentare deve infatti considerare, tra l’altro, le informazioni che accompagnano gli alimenti. (2)
La presenza di allergeni deve sempre venire riportata per iscritto – in etichetta o sui cartelli di vendita e menù, nei casi di alimenti venduti sfusi o serviti dalle collettività – ed evidenziata.
2) ‘Farina tipo 2’ ?
Il grado di abburattamento delle farine (tipo 00, tipo 1, tipo 2, integrale), come si è visto, rappresenta:
– un’informazione obbligatoria in etichetta dei soli prodotti pane e farine;
– una notizia facoltativa, in etichetta e pubblicità, di altri alimenti (es. pizza, focaccia e altri prodotti da forno). (3)
3) Omissioni intollerabili
L’etichetta in esame si caratterizza per alcune omissioni intollerabili:
– identità del cereale da cui deriva il primo ingrediente. L’operatore ha aggiunto una notizia facoltativa, ‘tipo 2’, omettendo quella essenziale, ‘frumento’;
– origine vegetale del malto. Si tratta forse di orzo, frumento, segale o avena (ciascuno dei quali può innescare reazioni allergiche) o invece riso? (4)
– il difetto di evidenza grafica delle parole chiave atte a identificare e distinguere gli allergeni rispetto agli altri ingredienti riportati nell’apposito elenco. (5)
4) Etichetta della focaccia, altre non-conformità
Altre violazioni del Food Information Regulation (EU) No 1169/11, in etichetta della pinsa, riguardano:
– denominazione di vendita. L’alimento deve venire designato con la sua denominazione legale o, in sua assenza, con la denominazione usuale. Laddove essa manchi, come nel caso della ‘stirata romana’ (che si dubita venire compresa dai consumatori italiani), si deve utilizzare una denominazione descrittiva (es. prodotto da forno lievitato) che in questo caso manca;
– termine minimo di conservazione o data di scadenza. Food Information Regulation prescrive l’utilizzo di un’apposita dicitura, ‘da consumare preferibilmente entro…’ (‘best before…’) ovvero, per i prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico, ‘da consumare entro’ (‘use-by’). (7) Altre diciture, quali ‘data di scadenza’ nel caso in esame, non sono viceversa ammesse; (8)
– additivi alimentari. Il ‘lievito di birra’ non è un semplice ingrediente bensì un additivo alimentare, il cui nome deve perciò venire preceduto dall’indicazione della sua categoria funzionale, che in questo caso è ‘agente lievitante’; (9)
– ordine degli ingredienti. La lista degli ingredienti deve venire compilata in ordine decrescente di peso rispetto alle quantità di utilizzo di ciascuno di essi nella fase di formulazione, o ricetta del prodotto. Appare improbabile, nel caso di specie, che l’olio extra vergine di oliva sia stato utilizzato in quantità inferiore al sale. Da verificare.
5) Azioni in caso di accertata non conformità
Official Controls Regulation (EU) No 2017/625, all’articolo 138, indica le azioni che le autorità di controllo devono intraprendere ‘in caso di accertata non conformità’. (10) Tali azioni comprendono:
– ‘i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori’
– ‘il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti’. (11)
6) Ritiro e richiamo
Il ritiro commerciale immediato dei prodotti già fuoriusciti dalla diretta disponibilità dell’operatore responsabile è doveroso, in caso di gravi rischi come quello che si ravvisa nel caso di specie (omessa indicazione di allergeni in etichetta).
Il richiamo pubblico è altresì doveroso, ai sensi del General Food Law qualora i prodotti possano avere già raggiunto i consumatori finali, in quanto ogni diversa azione risulti inadeguata a garantire un elevato livello di sicurezza alimentare. (12)
7) Misure correttive, cessione gratuita delle merci
Le autorità competenti devono perciò procedere a:
– sequestro dei prodotti alimentari a rischio nell’eventuale disponibilità dell’operatore;
– ordine di ritiro o richiamo, a seconda dei casi, di quelle già distribuite (si veda il precedente paragrafo);
– notifica immediata alle autorità sanitarie competenti nei territori coinvolti (es. locale, regionale, nazionale, UE);
– verifica dei registri di rintracciabilità e dell’efficacia delle azioni correttive ordinate;
– prescrizione di modifica delle etichette.
Le merci oggetto di confisca (amministrativa o penale) possono venire cedute a enti pubblici o enti caritatevoli, entro i termini di loro durabilità, previa integrazione delle notizie obbligatorie in etichetta. (13)
8) Sanzioni
L’istituto della diffida non è applicabile, si noti bene, laddove i prodotti a rischio siano già fuoriusciti dalla diretta disponibilità dell’operatore, in quanto ricorrono violazioni di legge insanabili. (14)
I distributori (retail) che abbiano esposto in vendita tali prodotti sono corresponsabili e devono a loro volta venire sanzionati, si ricorda, per omessa vigilanza sulla conformità legale delle merci da essi commercializzate.
La determinazione dell’importo delle sanzioni deve considerare l’estrema gravità dell’omessa indicazione degli allergeni in etichetta. Tale violazione di legge espone invero i consumatori allergici a pericolo di vita.
9) Altri atti ufficiali
I fatti descritti evidenziano la totale ignoranza, da parte dell’operatore responsabile, dei requisiti a base di igiene e sicurezza alimentare. L’autorità sanitaria deve perciò procedere a controlli approfonditi sull’azienda, i suoi impianti e le procedure di autocontrollo.
A esito dei doverosi controlli sul sito produttivo l’autorità sanitaria – oltre a prescrivere gli adeguamenti delle procedure, e applicare le sanzioni amministrative principali – dovrebbe disporre, per un periodo di tempo appropriato:
– l’isolamento o la chiusura della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;
– cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato
– la sospensione o il ritiro della registrazione o dell’autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede. (16)
Cordialmente
Dario
Note
(1) Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. EU, food allergens guidelines are needed. Position paper. FT (Food Times). November 1, 2024
(2) Si veda anche il precedente articolo di Dario Dongo. Controlli, il ruolo dell’Amministrazione sanitaria. GIFT (Great Italian Food Trade). 30.10.17
(3) È obbligatorio indicare il tipo di farina? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 4.10.24
(4) L’origine va riportata in relazione a tutti gli ingredienti di matrice vegetale, compresi oli, grassi e fibre. Si veda anche il precedente articolo di Dario Dongo. Fibre vegetali ed estratti, quali? GIFT (Great Italian Food Trade). 1.11.17
(5) Allergeni, evidenza grafica? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 22.7.24
(6) Dario Dongo. Food name. FT (Food Times). August 21, 2017
(7) Dario Dongo. Use-by date and TMC, EFSA guidelines for reducing food waste. FT (Food Times). December 20, 2020
(8) Data di scadenza in etichetta, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 29.5.20
(9) Dario Dongo. Lista ingredienti, ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.3.18
(10) Regulation (EU) 2017/625 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products. Latest consolidated text at 28.1.22 https://tinyurl.com/bahtp8s6
(11) Reg. (UE) 2017/625, articolo 138, paragrafo 2, lettere c,g
(12) Reg. (CE) 178/02, articolo 19
(13) Si veda il paragrafo ‘Legge Gadda, destinazione degli alimenti confiscati agli enti caritatevoli’ nel precedente articolo ‘Legge 1407/60, confisca obbligatoria per olio non EVO? Risponde l’avvocato Dario Dongo’. FARE (Food and Agriculture Requirements). 21.6.21
(14) Dario Dongo, Andrea Sodero. Controlli ufficiali. Legge 71/2021, di conversione del DL 42/2021, e diffida degli operatori. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.5.21
(15) Dario Dongo. Le responsabilità della GDO. GIFT (Great Italian Food Trade).. 17.3.18
(16) Reg. (UE) 2017/625, articolo 138, paragrafo 2, lettere h,i,j