- 21/09/2024
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
a seguito del consumo di un alimento che riportava in lista ingredienti “fibre vegetali” non meglio specificate mio figlio, affetto da favismo, ha subito una reazione emolitica.
L’unica spiegazione possibile, secondo il medico che lo segue, è che il prodotto contenesse fibre di fave la cui presenza non risultava però indicata in etichetta.
Come è possibile tutelarsi, non esistono regole per garantire la sicurezza alimentare per i consumatori fabici?
Molte grazie, Willer
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Caro Willer,
Food Information Regulation (EU) No 1169/11, come si è visto, ha esteso le regole a garanzia dei consumatori allergici alle 14 categorie di matrici alimentari indicate nell’elenco tassativo di cui al suo Allegato II (1,2).
I doveri di informazione specifica sulla presenza – anche solo eventuale (‘può contenere…’), a seguito di contaminazione accidentale – dei predetti allergeni vale altresì a tutelare i consumatori affetti da celiachia. (3)
Il legislatore europeo ha trascurato – oltre a una serie di matrici alimentari, oggetto di allergie variamente diffuse (e.g. fragole, ananas, kiwi, noce moscata, etc.) – quelle in grado di innescare reazioni avverse nelle persone affette da favismo.
1) Favismo, una malattia endemica sottovalutata
Il favismo è una malattia endemica la cui prevalenza stimata (6% della popolazione globale) è addirittura tripla rispetto a quella della celiachia, come pure si è visto. (4) Ed è peraltro tuttora sottovalutata, sia dai medici di base (i quali raramente prescrivono analisi per la sua diagnosi), sia dal legislatore europeo.
I soggetti fabici sono esposti al rischio di crisi emolitica a seguito di:
– ingestione di fave (in qualsiasi forma, anche derivata), chinino, vitamina C in quantità superiori a 1 g/die, alcuni preparati erboristici (con Verbena Hybrida, Acalypha indica, Coptis chinensis, etc.) e alcuni farmaci (es. sulfamidici, salicilici, chinidina, menadione, etc.);
– uso esterno di coloranti henna o henné (utilizzati per le tinture dei capelli e le decorazioni della pelle)
– esposizione a candeggina, solfato di rame (fitosanitario), clorato di sodio (diserbante), nitrobenzene (solvente), DDT.
2) Etichette alimentari e favismo
L’attenta lettura delle etichette alimentari, a ben vedere, già offre ai soggetti fabici la possibilità di identificare gli alimenti preconfezionati non idonei al consumo da parte loro. Infatti:
– la presenza di chinino, quand’anche utilizzato come componente di aromi, deve venire specificata ‘immediatamente dopo il termine «aroma(i)»’ (5)
– la citazione di proteine, oli e fibre vegetali deve sempre venire seguita dalla precisazione della loro origine vegetale specifica. È perciò vietato designare la categoria (i.e. fibre vegetali) senza precisare, nel caso di specie, la loro derivazione o comunque la presenza di fave. (6)
3) ‘Fibre vegetali’, la responsabilità degli operatori
L’omessa citazione dell’origine vegetale specifica (fave) di ‘fibre vegetali’ che le contengano integra un illecito amministrativo sanzionato in Italia ai sensi del d.lgs. 231/17. (1)
Gli operatori responsabili dell’informazione al consumatore – vale a dire, sia il titolare del marchio con cui gli alimenti vengono prodotti, sia il distributore (7) – possono inoltre venire chiamati a rispondere del delitto di lesioni colpose, nel caso in cui un consumatore affetto da favismo subisca un danno (anche temporaneo) alla salute a seguito dell’ingestione di alimento preimballato che non riporti la doverosa indicazione dell’ingrediente detto.
Il delitto di lesioni colpose può altresì venire contestato agli operatori responsabili in caso di reazioni avverse di consumatori sensibili (allergici, celiaci) rispetto ad allergeni o glutine la cui citazione sia stata omessa per negligenza, imprudenza o imperizia.
4) Food Information Regulation, una riforma necessaria
L’Allegato II al Food Information Regulation (EU) No 1169/11 dovrebbe perciò venire integrato, in occasione della prossima riforma, quantomeno con fave (Vicia faba) e chinino, al preciso scopo di garantire:
– l’accurata analisi del rischio volta a prevenire la contaminazione accidentale di alimenti che non contengano tali ingredienti o loro derivati
– l’evidenza grafica di fave e chinino nella lista ingredienti, sulle etichette degli alimenti preimballati
– la garanzia di informazione sulla loro presenza negli alimenti venduti sfusi, preimballati per la vendita diretta (preincartati), nonché nei cibi serviti dalle collettività (i.e. pizzerie, trattorie, ristoranti, fast-food, take-away, catering).
Questa informazione è tanto più necessaria in quanto le fave sono state riscoperte negli ultimi anni quali fonti di proteine vegetali e il loro impiego è perciò ora sempre più diffuso negli alimenti veg (‘plant-based foods’). (8)
Cordialmente
Dario
Note
(1) Si veda l’ebook ‘1169 Pene. Reg. (UE) 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’ (Wiise benefit, Roma, 2017)
(2) Dario Dongo. Allergeni, linee guida. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.9.17
(3) I pazienti celiaci, affetti da intolleranza cronica al glutine, possono infatti verificare in lista ingredienti l’eventuale presenza dei cereali che lo contengono (i.e. frumento, avena, orzo, segale). Il reg. (UE) 828/14 offre poi un’apposita disciplina degli alimenti ‘adatti’ o ‘specificamente formulati’ per celiaci. Si veda il precedente articolo di Dario Dongo. Claim ‘senza glutine’, non ammesse le diciture similari. GIFT (Great Italian Food Trade). 29.1.21
(4) Dario Dongo. Fave e favismo, non un’allergia ma una malattia genetica. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.5.17
(5) Reg. (EU) No 1169/11, Allegato VII (Indicazione e designazione degli ingredienti), Parte D, punto 3
(6) Dario Dongo. Fibre vegetali ed estratti, quali? GIFT (Great Italian Food Trade). 1.11.17
(7) Dario Dongo. Le responsabilità della GDO. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.3.18
(8) Marta Strinati. Oltre la soia, le fave. Un estratto proteico sostenibile grazie alla ricerca in Horizon 2020. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.5.20