- 21/01/2024
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario,
nell’ambito di controlli ufficiali presso alcuni negozi etnici i nostri servizi sanitari hanno identificato alcuni prodotti con etichette alimentari in lingue diverse da quella italiana. Ti chiedo perciò conferma delle misure e sanzioni da applicare in questi casi.
Molte grazie
Enrico
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Caro Enrico,
il Food Information Regulation (EU) No 1169/11 prescrive che le informazioni obbligatorie in etichetta vengano fornite in una o più lingue, applicando i criteri che seguono.
1) Lingue delle etichette alimentari
Le informazioni obbligatorie prescritte sulle etichette alimentari ai sensi del Reg. (EU) 1169/11, articoli 9 e 10 (ove è fatto richiamo ad altre normative, generali e di settore, applicabili a singoli alimenti e/o loro categorie), devono venire riportate:
– nella lingua o lingue ufficiali stabilite nello Stato membro ove gli alimenti vengono commercializzati, ovvero
– ‘in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato’, qualora essi non abbiano imposto che ‘tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione’
– fatta salva in ogni caso la possibilità di fornire informazioni in più lingue (Reg. EU 1169/11, articolo 15).
2) Requisiti linguistici in etichetta, informazione B2B, vendite a distanza e online
Court of Justice of the European Union (CGUE), come si è visto, (1) ha ribadito la tolleranza zero sui requisiti linguistici sopra indicati. I quali si applicano, come pure si è visto:
– alle informazioni rivolte alle collettività (i.e. pubblici esercizi e ristoranti, mense, catering), le quali sono equiparate ai consumatori finali (Reg. EU 1169/11, art. 2.2.e); (2)
– venduti online e a distanza, laddove ‘tutte le indicazioni obbligatorie’ devono essere ‘disponibili prima della conclusione dell’acquisto, sul supporto della vendita a distanza’ nonché ‘al momento della consegna’ (Reg. EU 1169/11, articolo 14. Si vedano le note 3,4).
3) Sequestro e prescrizione
Official Controls Regulation (EU) No 2017/625 attribuisce alle autorità deputate ai controlli ufficiali sulla filiera alimentare, in caso di accertamento di non-conformità, il potere di adottare ‘misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi’.
Le autorità sanitarie quindi:
-‘dispongono la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori’;
-‘limitano o vietano l’immissione in commercio, lo spostamento, l’ingresso nell’Unione o l’esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione’ (5,6).
4) Sanzioni
Le etichette alimentari che non riportano le informazioni obbligatorie nella lingua o lingue ufficiali eventualmente stabilite nello Stato membro ove i prodotti vengono commercializzati (ovvero comunque in lingue facilmente comprensibili dai consumatori del Paese stesso) sono soggette alle sanzioni amministrative Ivi stabilite.
Tale carenza integra una violazione del divieto di indurre in errore ‘per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione’ (Reg. EU 1169/11, articolo 7.1.a. Pratiche leali d’informazione).
Cordialmente
Dario
Note
(1) CGUE, sentenza 13.1.22, causa C-881/19 (Tesco Stores ČR a.s. v. Ministerstvo zemědělství). Si veda il precedente articolo di Dario Dongo. Corte di Giustizia UE, tolleranza zero sui requisiti linguistici nelle etichette alimentari. 23.1.22
(2) Informazioni B2B, quale lingua utilizzare? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 15.10.22
(3) Vendita online di prodotti alimentari, etichettatura e lingua. Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 25.3.22
(4) Dario Dongo. Ecommerce, notizie obbligatorie in etichetta nella lingua del Paese di destino. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.6.21
(5) Reg. EU 2017/625, articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità
(6) Dario Dongo. Controlli, il ruolo dell’Amministrazione sanitaria. GIFT (Great Italian Food Trade). 30.10.17
(7) In Italia, il d.lgs. 231/17 prevede a tal uopo l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a 24.000, con riserva di applicazione della legge penale (in ipotesi, ad esempio, di contestazione di frode in commercio)